Bonus pubblicità

Bonus pubblicità

 

Premessa

Il Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017 (così detto “Collegato alla Finanziaria 2018”) ha aggiunto il nuovo comma 3 bis all’art. 57 bis del Decreto Legge n. 50/2017.

Il Collegato alla Finanziaria 2018 ha in questo modo previsto che credito d’imposta (così detto “bonus pubblicità”) a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi spettante dal 2018 è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 24.06.2017 – 31.12.2017.

Il nuovo bonus pubblicità

Al fine di incentivare le imprese e i lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari per accrescere e sviluppare la propria attività e di sostenere il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, lo Stato riconosce un credito di imposta per coloro che effettuano investimenti pubblicitari.

Più in particolare, sono soggette all’agevolazione le campagne pubblicitarie effettuate su:

  • stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • emittenti televisive;
  • emittenti radiofoniche locali;

nel periodo dal 24.06.2017 – 31.12.2017 e per tutto il 2018.

Per beneficiare del credito di imposta è necessario che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.06.2016 – 31.12.2016.

Il credito di imposta è pari al:

  • 90% per le micro imprese (cioè quelle imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro), le PMI (cioè quelle imprese con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro) e le startup inovative
  • 75% per gli altri soggetti.

Il credito d’imposta sopra descritto può essere utilizzato soltanto in compensazione di debiti, mediante il mod. F24, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, da presentare nel 2019.

Decreto attuativo ancora in fase di emanazione

L’operatività del beneficio in esame richiede l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione.

Quindi, al momento, occorre sottolineare che l’agevolazione in esame non è ancora “funzionante”.

In particolare dovranno essere definiti:

  • i tipi di investimento che consentono di accedere al beneficio;
  • i casi di esclusione:
  • le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito;
  • la documentazione necessaria;
  • il sistema dei controlli per verificare il rispetto del limite massimo agevolabile.

Si ritiene opportuno che il citato Decreto definisca anche le seguenti questioni:

  • applicabilità o meno del “Bonus pubblicità” agli investimenti pubblicitari fatti su Internet;
  • verifica della sussistenza dell’investimento incrementale “per masse” ossia sul valore complessivo delle spese pubblicitarie, ovvero “per singola tipologia di pubblicità” (su quotidiani e periodici, televisiva / radiofonica).

Esempio

La Alfa srl (microimpresa) ha effettuato nell’anno 2016 (a partire dal 24.06.2016) spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000.

Per poter usufruire del “bonus pubblicità” nell’anno 2017, a partire dal 24.06.2017) deve sostenere almeno un importo in spese pubblicitarie pari a € 20.200 (20.000 + 1%).

Ipotizzando che nell’anno 2017, dal 24.06.2017, ha effettuato spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 6.300 [(27.000 – 20.000) x 90%].

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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