Credito IVA e visto di conformità

Credito IVA e visto di conformità

 

A partire dal 1° gennaio 2010, la compensazione del credito IVA annuale, per importi superiori a € 15.000, necessita del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato.
Tale compensazione, inoltre, può essere eseguita solo a partire da giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Questo è quanto prevede l’art. 10 del D.L. 78/2009.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 57/E del 23.12.2009, ha fornito una serie di chiarimenti relativi al visto di conformità e, più in particolare, ai controlli da eseguire per il suo rilascio.

1.      Soggetti che possono rilasciare il visto di conformità.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità per la compensazione del credito IVA sono:

  • Il Dottore Commercialista (abilitato alla trasmissione telematica).
  • Il Consulente del Lavoro (abilitato alla trasmissione telematica).
  • L’esperto tributario (abilitato alla trasmissione telematica), iscritto dalla data del 30.09.1993 nei ruoli tenuti presso la Camera di Commercio.
  • Il responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

2.      Condizioni per il rilascio del visto di conformità.

Le condizioni da rispettare affinché i soggetti di cui sopra possano rilasciare il visto di conformità riguardano i seguenti aspetti:

a.       Tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione

Le scritture contabili devono essere tenute, e la dichiarazione IVA deve essere predisposta, dal soggetto che appone il visto.
Le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono predisposte:

  • direttamente dal contribuente.
  • Da una società di servizi di cui il professionista abilitato detenga la maggioranza assoluta.

In entrambi questi ultimi due casi, è richiesto che il professionista abilitato controlli e sia responsabile in relazione sia alla tenuta delle scritture contabili che alla predisposizione della dichiarazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 57/E, consente al contribuente di rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.

b.      Possesso della polizza assicurativa

Il professionista deve essere in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile, specificamente riferita al lavoro di apposizione del visto di conformità, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.
Il massimale deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati, e comunque non può essere inferiore a € 1.032.913,80.
La polizza assicurativa non può includere franchigie o scoperti e deve prevedere il totale risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

c.      Comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE)

Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

3.      Controlli che il professionista “certificatore” deve eseguire.

 Per poter rilasciare il visto di conformità, il “certificatore” deve porre in essere una serie di controlli e deve conservare una traccia del lavoro svolto.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 164/1999, con il rilascio del visto di conformità in esame, il professionista attesta la correttezza formale delle dichiarazioni e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 57/E, chiarisce che:

  • Il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente.
  • Il controllo implica la verifica:
          1. Della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
          2. Della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili   alla documentazione. In altre parole, il “certificatore” è chiamato a verificare la corrispondenza tra la dichiarazione IVA, i registri IVA e le fatture emesse e ricevute.
  • La predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA.

I controlli che l’Agenzia delle Entrate richiede al “certificatore” di eseguire sono i seguenti.

 a.      Controllo del codice attività.

 Il professionista deve verificare la coincidenza tra il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale e quello risultante dalla documentazione contabile in base alla Tabella Ateco 2007.

 b.      Controllo documentale.

L’Agenzia delle Entrate individua una serie di verifiche da eseguire al fine del corretto rilascio del visto di conformità.
Il professionista deve innanzitutto verificare se sussistono quelle fattispecie che più spesso sono idonee a generare credito IVA, e cioè:

  • Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto alle operazioni di acquisto ed importazione.
  • Presenza di operazioni non imponibili.
  • Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.
  • Presenza di operazioni non soggette all’imposta.
  • Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nel caso in cui il credito IVA destinato alla compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, è necessario verificare l’integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.
Nei casi, più frequenti, in cui credito IVA è inferiore al volume d’affari, l’Agenzia ritiene sufficiente procedere alla verifica della documentazione rilevante ai fini IVA con un’imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno.
In altre parole, se, ad esempio, l’IVA detratta nel 2009 è pari ad € 100.000, il “verificatore” deve controllare tutte le fatture di acquisto e di vendita con imposta superiore a € 10.000.
Si ritiene opportuno, altresì, procedere al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL).
Al “certificatore” è richiesta la conservazione della copia della citata documentazione al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti.
Il visto di conformità è rilasciato mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma del professionista negli appositi spazi presenti nel frontespizio della dichiarazione IVA annuale.

Allegati:

 Circolare n. 57/E del 23.12.2009

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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