Decreto Legge “Cura Italia”. Approfondimenti. Seconda parte

Decreto Legge “Cura Italia”. Approfondimenti. Seconda parte

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”

La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

Per intraprendere le procedure propedeutiche alla richiesta di sospensione mutuo prima casa, consigliamo di prendere contatto con la propria banca, anche tramite PEC.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

E’ disposta la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle scadenze relative al rimborso delle rate di finanziamenti erogato da banche e di intermediari finanziari.
Possono beneficiare di tale sospensione (facendone richiesta al soggetto creditore) le microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito.

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa.
Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia per ottenere una moratoria sui finanziamenti.
La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

Desta qualche perplessità la limitata articolazione temporale della misura (circa sei mesi). Come in precedenza sottolineato, infatti, attesa la forte rilevanza dei danni subiti dalle PMI italiane a causa dell’emergenza sanitaria, anche in questo caso sarebbe stato opportuno prolungare i benefici previsti dalla norma, calibrandone all’occorrenza l’ampiezza in funzione dell’effetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed economici in cui operano i soggetti coinvolti.

Beneficiari
Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all’art. 1 dell’allegato, infatti, definisce l’impresa come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Per intraprendere le procedure propedeutiche alla richiesta di sospensione dei finanziamenti, consigliamo di prendere contatto con la propria banca, anche tramite PEC.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria.

Congedo parentale e bonus baby sitter per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, per emergenza COVID -19

E’ introdotto il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.
I periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS-Gestione separata ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per il congedo in esame, il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.

In alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il Decreto, infine, rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti, o al bonus baby sitting.

Congedo e bonus baby sitter per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus baby sitter per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

Le misure di cui al paragrafo precedente per i lavoratori del settore privato sono estese anche a quelli del settore pubblico.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici,
– infermieri,
– tecnici di laboratorio biomedico,
– tecnici di radiologia medica,
– operatori sociosanitari,
– nonché dipendenti dalla Polizia di Stato,
il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

Ai fini dell’accesso al bonus il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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