Decreto Legge “Cura Italia”. La sospensione dei versamenti

Decreto Legge “Cura Italia”. La sospensione dei versamenti

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge così detto “Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020.
Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti dei tributi e dei contributi.
Va altresì segnalata la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da: cartelle di pagamento e somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” e del “saldo e stralcio”.

Sospensione dei versamenti per specifici soggetti

E’ prevista la sospensione dei versamenti che scadono al 16.03.2020 e al 16.04.2020 per le seguenti imprese:

– imprese turistico-ricettive;
– agenzie di viaggio e turismo;
– tour operator;
– soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.

Pertanto, per le imprese che operano nei settori di cui sopra, è prevista la proroga dei versamenti del 16 marzo e del 16 aprile relativi a:

– versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– versamenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
– versamento dell’IVA (solo del 16 marzo).

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

– in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);
– ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Segnaliamo, in particolare, alcune delle attività con i relativi codici ATECO che possono usufruire della sospensione dei versamenti di cui sopra:

– Ristorazione con somministrazione (56.10.11)
– Gelaterie e pasticcerie (56.10.30)
– Gelaterie e pasticcerie ambulanti (56.10.41)
– Ristorazione ambulante (56.10.42)
– Catering per eventi, banqueting (56.21.00)
– Bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30.00)

Sospensione versamenti per soggetti con ricavi 2019 fino a euro 2 milioni

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi non superiori a € 2 milioni nel 2019 sono sospesi i versamenti del 16.03.2020 relativi a:

– versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– versamenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
– versamento dell’IVA.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

– in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);
– ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Sospensione versamenti per soggetti con ricavi 2019 oltre euro 2 milioni

Per tali soggetti, “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

Sospensione versamenti cartelle esattoriali

Come accennato, il Decreto in esame dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.5.2020 delle somme derivanti da:

– cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
– avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi.

La sospensione opera anche per:

– gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
– gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
– gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

E’ previsto altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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