Decreto Liquidità. Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Decreto Liquidità. Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Analizziamo il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

In questa sede esaminiamo le misure a sostegno della liquidità delle imprese.
Premettiamo che le misure di cui sopra, e più in particolare il metodo per ottenere liquidità dalle banche, ci appaiono di “difficile lettura” essendo la relativa norma, a nostro avviso, piuttosto macchinosa e complicata.

Vi invitiamo, pertanto, ad interfacciarvi con la vostra banca nel caso in cui decidiate di richiedere un prestito, poiché gli istituti di credito sono stati in questi giorni allertati ed istruiti in merito alla concessione di credito.

Di seguito proveremo a illustrare le misure adottane nella maniera più semplice e schematica possibile, a discapito a volte della precisione e della completezza di informazioni.

Le misure messe in atto dal Decreto Liquidità prevedono il rilascio di garanzie statali sui prestiti bancari.
I canali di accesso a tali garanzie sono due:
1. il Fondo di garanzia per le PMI (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti.
2. la società pubblica SACE (parte del polo Cdp), soprattutto per le imprese più grandi.


Fondo di garanzia per le PMI

1. Per le imprese fino a 499 dipendenti e per i lavoratori autonomi è previsto un finanziamento fino a 25.000 euro, che non deve comunque superare il 25% dei ricavi 2019, garantito al 100%.
– Non c’è valutazione del merito di credito, basta un’autocertificazione sui ricavi.
– Occorre un’autocertificazione che attesti che la propria attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

2. Per le imprese fino a 499 dipendenti con ricavi fino ad euro 3.200.000 (non per i lavoratori autonomi), è previsto un finanziamento fino ad euro 800.000, che non deve comunque superare il 25% dei ricavi 2019.
– In questo secondo caso, la garanzia dello Stato è del 90%. Confidi o altri consorzi fidi privati, potrebbero garantire per il rimanente 10%.
– Occorre un’autocertificazione che attesti i danni da Covid-19.
– E’ prevista un’istruttoria bancaria anche se alleggerita. Si valuterà infatti solo la struttura economica-finanziaria dell’azienda con esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso.

3. I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni, con inizio del rimborso della quota capitale non prima di due anni (solo per i finanziamenti di cui al punto 1).

4. La richiesta del finanziamento è gratuita (non sono previste spese di istruttoria) e deve avvenire entro il 31.12.2020.

5. Per i prestiti fino a 25.000 euro è previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

6. Per i prestiti di cui al punto 2, il testo non prevede invece un tasso minimo ne’ una durata massima del rimborso prefissata.

7. L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE.


Garanzia SACE

Al fine di permettere alle imprese un miglior accesso al credito, lo Stato ha disposto la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore delle banche che erogano finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19.
Oltre alle imprese, risultano beneficiari di tale disposizione anche “i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA”.

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni.

2. L’impresa beneficiaria non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

3. L’impresa beneficiaria della garanzia deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020.

4. L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

5. L’importo del prestito assistito da garanzia SACE non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
a. 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione IVA 2020;
b. Il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio.
Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.

Per la verifica del limite di importo garantito va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia.

6. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti, capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

7. La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante (SACE) e garantito (impresa richiedente il prestito) nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
a. 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi;
b. 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
c. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

8. L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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