Fattura elettronica. Le novità in tema di emissione e conservazione

Fattura elettronica. Le novità in tema di emissione e conservazione

 

A decorrere dall’1° Luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità in tema di emissione e di conservazione delle fatture elettroniche.
Quindi seguito illustriamo gli aspetti principali.

LA FATTURA IMMEDIATA

Dal 1.7.2019, la fattura immediata deve essere emessa entro 10 giorni (aumentati a 12 con l’approvazione del “Decreto crescita”) dalla data di effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

Il Sistema di Intercambio presume che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

In altre parole, quindi, per la fattura elettronica tramite SdI:

  • il Sistema attesta la data di emissione della fattura;
  • nel campo Datadella fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.

A titolo esemplificativo, per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata può, in alternativa:

  1. essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno (28.09.2019).

In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.9.2019”.

In altre parole: predispongo la fattura e la emetto nel medesimo giorno (28.09.2019).

  1. essere generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 10 giorni successivi (ad esempio, l’8.10.2019).

In tal caso:

  • dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l’8.10.2019;
  • nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;

In altre parole: predispongo la fattura con data 28.09.2019 e la invio entro il 08.10.2019.

  1. essere generata ed inviata al SdI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.9 e l’8.10.2019.

Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.

In altre parole: predispongo la fattura in uno qualsiasi dei giorni tra il 28.09.2019 e il 08.10.2019, indico come data fattura il 28.09.2019 e posso inviarla entro il 08.10.2019.

FATTURA DIFFERITA

L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione sopra illustrata non fa venir meno la possibilità di emettere la così detta “fattura differita”.

Per le cessioni o le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese al medesimo cliente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, va evidenziato che l’Agenzia specifica che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.

Esempio:

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt:

  1. il 2.09.2019
  2. il 10.09.2019
  3. il 28.9.2019.

La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell’ultima operazione, ossia 28.9.2019.

CONSERVAZIONE / CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Ai fini della conservazione delle fatture sarà disponibile un apposito accordo di servizio (tramite modalità online) in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse / ricevute attraverso il SdI saranno “portate in conservazione” secondo i termini e le condizioni dell’accordo di servizio.

Il citato servizio:

  • garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni;
  • riguarda tutti i documenti e allegati, veicolati tramite il SdI.

I soggetti interessati, a fronte di richiesta motivata, possono ottenere l’esibizione delle fatture conservate.

CONSULTAZIONE DELLE COPIE CONFORMI ALL’ORIGINALE

I soggetti passivi IVA possono consultare le copie conformi all’originale delle fatture transitate tramite SdI nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file.

Il termine a decorrere dal quale è possibile aderire a tale servizio, originariamente fissato al 3.5.2019, poi differito al 31.5.2019, è stato ulteriormente rinviato all’1.7.2019.

I file delle fatture elettroniche trasmesse al SdI sono:

  • disponibili nell’area riservata fino al 31.12. del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte di SdI;
  • cancellati entro i 60 giorni successivi.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
Nessun Commento

I commenti non sono permessi in questo momento