La Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014)

La Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014)

 

Sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013, è pubblicata la Legge 27.12.2013 n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), nota come Legge Finanziaria 2014.
La Legge Finanziaria 2014 è in vigore dal 1.1.2014.

Nel seguito si esaminano alcuni dei principali provvedimenti adottati nei 749 commi di cui si compone l’unico articolo della Finanziaria  2014.

 

Acquisto di pubblicità on-line (web tax) (commi 33 e 178)

È introdotto il nuovo art. 17-bis, DPR n. 633/72 in base al quale:

  • i soggetti passivi IVA devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;
  • gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia. Ciò anche se l’operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 del recente DL n. 151/2013, Decreto c.d. “Milleproroghe bis”, l’applicazione della disposizione contenuta nel nuovo art. 17-bis è rinviata all’1.7.2014.
Il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.
Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.

 

Pagamento canoni di locazione immobili ad uso abitativo (commi 49 e 50)

E’ previsto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, con mezzi di pagamento diversi dal contante (bonifico, assegno, ecc.) a prescindere dal relativo ammontare.
Questo al fine di assicurare la tracciabilità dell’operazione, e di garantire il diritto alle agevolazioni e detrazioni fiscali.
Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
In relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l’evasione fiscale è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio dei relativi contratti.

 

Agevolazione per ATI e RTI (commi da 56 a 59)

Per il 2014 e 2015 è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a sostenere le imprese che costituiscono un’associazione temporanea d’impresa (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).
Le associazioni e i raggruppamenti in oggetto devono essere finalizzati ad operare su:

  • manifattura sostenibile e artigianato digitale;
  • promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware;
  • ideazione di modelli di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali attività produttive.

In particolare le risorse sono erogate ai soggetti che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università ed istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali volti alla realizzazione delle predette finalità.
Con un apposito Decreto saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

 

Deduzione IRAP per incremento della base occupazionale (comma 132)

Dal periodo d’imposta 2014 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.
Va inoltre evidenziato che:

  • non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici;
  • rimane confermato l’ammontare massimo della deduzione, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri spese a carico del datore di lavoro;
  • la deduzione forfettaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame. Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale.

 

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comma 139)

E’ disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

  • 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
  • 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

 

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (comma 139)

E’ disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
  • 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

 

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (comma 139)

È prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (commi da 140 a 146)

È prevista la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

 

Compensazione dei crediti di imposta superiori a 15.000 euro (comma 574)

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.
La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

 

IVAFE (comma 582)

Dal 2014 la misura dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) prevista dall’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, passa dal 1,5‰ al 2‰.

 

Reclamo e mediazione (comma 611)

In materia di reclamo / mediazione, è previsto che:

  • per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità (in luogo della previgente ammissibilità) del ricorso stesso; qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
  • per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
  • l’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
  • per le somme risultanti dall’atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi.

La sospensione non opera nel caso di improcedibilità. Le predette modifiche operano dagli atti notificati dal 3.3.2014.

 

Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (commi da 618 a 624)

È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

  • di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
  • dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.
La definizione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell’avvenuta estinzione del debito.
La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

 

Imposta Unica Comunale – IUC (commi da 639 a 679, da 681 a 703)

È istituita la nuova Imposta Unica Comunale, c.d. “IUC”, basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

  1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
  2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

L’Imposta Unica Comunale è articolata nelle seguenti 2 componenti:

  • componente IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale;
  • componente riferita ai servizi, a sua volta articolata in:
  1. TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
  2. TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).
Spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

 

TASI (commi da 669 a 679 a 681)

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.
Va evidenziato che sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰.
Il Comune potrà, con specifica delibera:

  • ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
  • determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all’1‰);
  • prevedere riduzioni / esenzioni.

Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

 

TARI  (commi da 641 a 668)

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va evidenziato che sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Per il calcolo della superficie assoggettabile alla TARI va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 /TARES.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;

nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

 

IMU (commi da 707 a 728)

Come disposto dal comma 703 “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”.
A tale proposito, l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;
  • posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;
  • concessa in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

L’IMU non è applicabile:

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
  • alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
  1. in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  2. dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  3. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  4. appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

Proroga del conguaglio IMU

È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione parziale dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

 

Proroga della seconda rata TARES 2013

È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

 

Deducibilità IMU degli immobili strumentali

Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.
L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

 

Tassazione degli immobili abitativi non locati

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

 

Imposta di bollo sulle comunicazioni di prodotti finanziari (comma 581)

Dal 2014 la misura dell’imposta di bollo prevista dall’art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ al 2‰.
È inoltre abrogata la soglia minima di imposta (pari a € 34,20) individuata dalla Nota 3-ter del citato art. 13 ed è aumentata da € 4.500 a € 14.000 la misura massima dell’imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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