La Finanziaria 2018

La Finanziaria 2018

 

È stata recentemente approvata la così detta  “Legge di bilancio 2018(Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di importanti disposizioni di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.
Quelle di maggior interesse vengono di seguito descritte.

Interventi di riqualificazione energetica

Per l’anno 2018 è prevista:

  • la proroga della detrazione nella misura del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica.
  • la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
  1. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  2. acquisto e posa in opera di schermature solari;
  3. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

Interventi di recupero edilizio

È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

  • nella misura del 50%;
  • su un importo massimo di € 96.000.

Bonus mobili ed elettrodomestici

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei contribuenti che sostengono spese per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017La detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

  

Nuovo “bonus verde”

È stata introdotta, per il 2018, la nuova detrazione IRPEF, per interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta nella misura del 36% su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo ed è fruibile dal proprietario dell’immobile.
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento. 

Proroga “maxi ammortamento”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1.2018 al 31.12.2018, di incrementare il relativo costo del 30%.
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

Credito d’imposta “formazione”

A decorrere dal 2018, alle imprese che effettuano attività di formazione spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta.
La formazione di cui sopra deve essere volta ad acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:

  • vendita e marketing;
  • informatica;
  • tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

  • alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
  • ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o dal professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale.

Estensione fatturazione elettronica

Un capitolo molto importante della Legge Finanziaria 2018 riguarda la così detta “fattura elettronica”.
E’ previsto che dall’1.1.2019 le cessioni di beni e prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti in Italia, devono emesse documentate esclusivamente attraverso fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente o prestatore.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi e forfetari.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le relative sanzioni.

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione e della  ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti in Italia, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro.

Operazioni da e verso soggetti non stabiliti in Italia

E’ previsto che i soggetti passivi residenti in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o ricevuta fattura elettronica.
In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzionedi € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

 

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

Abrogazione scheda carburante

E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

E’ previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

Nuovo calendario adempimenti fiscali

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali.

In particolare, dal 2018:

  • per il 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23 luglio.
  • per il REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre.
  • le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
  • l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 30 settembre.

Incentivi all’occupazione giovanile

A decorrere dal 1.1.2018, con l’intento di promuovere la stabile occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

  • non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;
  • un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero in esame:

  • non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.
Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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