La tassazione dei dividendi

La tassazione dei dividendi

 

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

  1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che distribuisce i dividendi (partecipazione qualificata o non qualificata).
  2. Il luogo di residenza della società che distribuisce i dividendi (società residente in Italia, società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria, società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata).

Partecipazioni qualificate e non qualificate

Ai sensi dell’art. 67 del D.P.R 917/1986 (TUIR), si considerano partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, in alternativa:

  • Una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’ assemblea ordinaria di società non quotate.
  • Una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di società quotate.
  • Una percentuale superiore al 25% del capitale sociale di società non quotate.
  • Una percentuale superiore al 5% del capitale sociale di società quotate.

Le partecipazioni non qualificate sono quelle pari o inferiori alle percentuali di cui sopra.

  

Dividendi distribuiti da società residente in Italia

Ai sensi dell’art. 47 del TUIR, i dividendi distribuiti da una società residente in Italia al socio italiano (persona fisica non imprenditore), se relativi ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare.
Se tali dividendi sono relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, la percentuale di imponibilità è del 40%.
Il percettore di tali dividendi è tenuto ad indicarli nella propria dichiarazione dei redditi compilando il quadro RL del Modello UNICO Persone Fisiche.

Se, invece, tali dividendi sono relativi ad una partecipazione non qualificata, essi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% da applicarsi sul totale del loro ammontare.
In quest’ultima ipotesi, i dividendi percepiti dal socio, al netto della ritenuta del 12,5%, sono esclusi dal suo reddito complessivo e pertanto non devono essere da questi dichiarati.

  

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria

I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese estero a fiscalità ordinaria al socio italiano (persona fisica non imprenditore) possono essere relativi ad una partecipazione qualificata o non qualificata.

I dividendi sono relativi ad una partecipazione qualificata

Ai sensi dell’art. 47 del TUIR, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare (o del 40% se relativi ad utili ante 2008).
I dividendi distribuiti da una società non residente in Italia possono scontare una prima ritenuta applicata nello Stato estero di residenza della società.
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/73, sul 49,72% del così detto così detto “netto frontiera”, cioè sulla differenza tra il dividendo lordo e l’eventuale ritenuta applicata nello Stato estero, è prevista una seconda ritenuta (del 12,5%), a titolo di acconto, operata dall’intermediario italiano che interviene nella riscossione (ad esempio, una banca). Si veda a tale proposito anche il paragrafo 3.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 16.06.2004.

La ritenuta applicata dallo Stato estero costituisce, per la persona fisica residente in Italia che ha percepito i dividendi, un credito di imposta secondo le regole stabilite dall’art. 165, comma 10 del TUIR.
Più in particolare, poiché il dividendo estero concorre solo parzialmente alla formazione della base imponibile del percettore italiano (vi concorre, infatti, solo per il 49,72%), allo stesso modo, la ritenuta applicata dallo Stato estero deve costituire un credito di imposta da vantare in Italia solo per una percentuale corrispondente (cioè per il 49,72%).
Tutto ciò a condizione che lo Stato estero applichi una ritenuta non superiore all’aliquota convenzionale prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (paragrafo 4.3 della citata Circolare n. 26/E).

Esempio:
Il sig. Rossi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione qualificata (40%) nella società francese ALFA.
Nel 2010 la ALFA riconosce al sig. Rossi un dividendo pari ad euro 10.000 sugli utili maturati nel 2009.
La Francia trattiene una ritenuta pari al 15% (aliquota convenzionale) del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Rossi al netto di una seconda ritenuta d’acconto del 12,5% applicata dall’intermediario italiano.

 

Dividendo lordo erogato da ALFA10.000
 
Imposta assolta in Francia1.500
Ritenuta d’acconto applicata da intermediario italiano[(10.000 – 1.500) x 49,72%] x 12,5% = 528,28 (*)
Importo accreditato sul c/c del sig. Rossi(8.500 – 528,28) = 7.971,72
Dividendo che il sig. Rossi è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi10.000 x 49,72% = 4.972,00
Credito per le imposte assolte all’estero1.500 x 49,72% = 745,80 (**)
 
(*) da indicare in dichiarazione dei redditi del sig. Rossi
(**) da indicare in dichiarazione dei redditi del sig. Rossi

Il percettore di tali dividendi è tenuto ad indicarli nella propria dichiarazione dei redditi compilando il quadro RL del Modello UNICO Persone Fisiche.

  

I dividendi sono relativi ad una partecipazione non qualificata 

Tali dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% che l’intermediario che cura la riscossione (ad esempio una banca)  applica sul netto frontiera, cioè sulla differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta applicata dallo Stato estero.
In questo caso, il percettore del dividendo non può beneficiare di alcun credito di imposta relativo alla ritenuta sui dividendi operata dal Paese estero.
Si determina, pertanto, una parziale doppia tassazione del dividendo dovuta dall’impossibilità di vantare in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta relativo alla ritenuta applicata dallo Stato estero.
Soltanto nell’ipotesi in cui il Paese estero abbia applicato un’aliquota d’imposta superiore a quella prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni,  il percettore italiano dei dividendi ha la facoltà di presentare alle autorità estere competenti una istanza di rimborso relativa al maggior prelievo subito.

Esempio:
Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione non qualificata (1%) nella società francese BETA.
Nel 2010 la BETA riconosce al sig. Bianchi un dividendo pari ad euro 1.000 sugli utili del 2009.
La Francia trattiene una ritenuta pari al 15% del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Bianchi al netto di una seconda ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% applicata dall’intermediario italiano.

 

Dividendo lordo erogato da BETA1.000
 
Imposta assolta in Francia150
Dividendo netto frontiera(1.000 – 150) =850
Ritenuta applicata dall’intermediario italiano sul netto frontiera850 x 12,5% = 106,25
Dividendo netto percepito dal sig. Bianchi(850 – 106,25) = 743,75

 

I dividendi in questione sono esclusi dal reddito complessivo del socio e, pertanto, non devono essere da questi dichiarati.
Qualora, invece, tali dividendi siano stati percepiti senza l’intervento di un intermediario o quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% (ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 917/1986).
A tal fine il socio percettore è tenuto a compilare il quadro RM del modello  UNICO Persone fisiche.

 

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata

I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese estero a fiscalità privilegiata al socio italiano (persona fisica non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio italiano per il 100% del loro ammontare.
Per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata va fatto riferimento all’elenco di cui al D.M. 21.11.2001 che contiene la così detta “black list”.
In merito alle modalità di tassazione, distinguiamo due fattispecie.

 

I dividendi sono relativi ad una partecipazione qualificata

In questo caso, tali dividendi concorrono per l’intero loro ammontare alla formazione del reddito complessivo del socio italiano.
Se nella riscossione dei dividendi interviene un intermediario residente in Italia, questi tratterrà una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5% sui dividendi incassati dal socio italiano.
Ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR, il contribuente può effettuare un apposito interpello allo scopo di dimostrare che la partecipazione qualificata non consegue l’effetto di localizzare i propri redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria dia esito positivo all’interpello, ai dividendi percepiti verrà applicata la tassazione prevista in caso di società residente in un Paese a fiscalità ordinaria.

 

I dividendi sono relativi ad una partecipazione non qualificata 

 In questo caso, bisogna distinguere tra le seguenti due fattispecie:

  1. Se i titoli della società sono negoziati in mercati regolamentati, i dividendi non concorrono alla formazione della base imponibile del socio che li percepisce in quanto sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sull’intero ammontare. Nel caso in cui la ritenuta non sia trattenuta dall’intermediario o il dividendo è percepito direttamente all’estero, il contribuente sarà tenuto a compilare e presentare il quadro RM del Modello UNICO.
  2. Se i titoli della società non sono negoziati in mercati regolamentati, i dividendi seguono le regole applicabili agli utili di natura qualificata: concorrono al 100% alla formazione del reddito complessivo del socio residente in Italia e sono inoltre assoggettati ad una ritenuta d’acconto del 12,5% sull’intero ammontare nel caso in cui intervenga nella riscossione un intermediario residente in Italia.

 

Certificazione dei dividendi e compilazione del Modello UNICO

Con Provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello di certificazione degli utili e dei proventi equiparati.
Tale modello deve essere utilizzato, tra l’altro, per la certificazione dei dividendi corrisposti dalle società e va rilasciato al socio entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli utili.
Tale certificazione deve essere utilizzata dal socio per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi.
Per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta (ad esempio dividendi relativi ad una partecipazione non qualificata) la certificazione non va rilasciata e le stesse non devono essere pertanto dichiarate.
Le persone fisiche non imprenditori che hanno percepito dividendi relativi ad una partecipazione qualificata, in società residenti o non residenti in Italia, sono tenute a compilare il quadro RL, sezione I-A del Modello UNICO Persone fisiche.

Allegati:

Modello di certificazione degli utili e dei proventi equiparati

Istruzioni al Modello

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
1 Comment
  • Marco Mastromattei
    Pubblicato alle 16:28h, 09 Dicembre

    A decorrere dal 2012, attraverso l’art. 2, commi da 6 a 12 del D.L. n. 138/2011, così detta “Manovra di Ferragosto”, è stata innalzata dal 12,5% al 20% la tassazione degli utili derivanti da una partecipazione non qualificata.
    Più in particolare:
    i dividendi corrisposti da società sia residenti in Italia che non residenti a persone fisiche titolari di una partecipazione non qualificata sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 20% del loro ammontare.