Il nuovo regime dei contribuenti “minimi” 2012 e il regime semplificato alternativo

Il nuovo regime dei contribuenti “minimi” 2012 e il regime semplificato alternativo

  

A partire dal 1° gennaio 2012, entra in vigore il nuovo regime dei contribuenti “minimi” o “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, così come introdotto dall’art. 27, D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”), in sostituzione dell’attuale regime dei “minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.
La novità maggiore del nuovo regime riguarda l’introduzione di vincoli di età e di periodo temporale di permanenza all’interno dello stesso regime che di fatto riducono notevolmente la platea di contribuenti che potranno accedervi.
Tuttavia, al fine di agevolare anche coloro che, dati i nuovi vincoli e le nuove condizioni, non potranno accedervi, il legislatore ha introdotto un ulteriore regime semplificato che, pur prevedendo l’applicazione dell’IVA e della tassazione del reddito con le modalità ordinarie, consente di beneficiare di alcune semplificazioni contabili.

 

Chi può accedere al nuovo regime dei contribuenti “minimi”

A decorrere dal 2012 il nuovo regime dei “minimi” è applicabile esclusivamente:

  1. alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
  2. alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1.1.2008.
  3. per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi.

L’applicazione è comunque ammessa anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, fino al compimento del 35° anno di età.

La norma stabilisce espressamente che tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima dell’1.1.2008, a prescindere dalla loro età, non potranno comunque accedere al nuovo regime dei “minimi” in vigore dal 1.1.2012. Questo senza fare ulteriori verifiche ed indipendentemente dal fatto che dal 2008 al 2011 abbiano adottato il vecchio regime dei “minimi”.

 

Quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al nuovo regime dei contribuenti “minimi”

Il contribuente che sceglie di applicare il nuovo regime dei “minimi” a partire dal 2012 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  • L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione.
  • Se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000.

 Esercizio di attività nei 3 anni precedenti

Per l’accesso al regime è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività d’impresa / lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.

Mera prosecuzione di attività precedente

L’attività che si intende esercitare attraverso il regime dei “minimi” non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
È fatto salvo il caso in cui l’attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l’accesso al regime.
Il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la nuova attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita.
Se, ad esempio, un soggetto lavoratore dipendente di una web agency intraprende la medesima attività in forma autonoma, utilizzando gli sessi mezzi e continuando a servire la stessa clientela, lo stesso soggetto non potrà usufruire del nuovo regime dei “minimi” avendo la nuova attività i connotati della “mera prosecuzione” di quella precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente.
Diversamente, lo stesso dipendente della web agency che intende avviare in proprio la medesima attività con propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell’ex datore di lavoro), potrà usufruire del regime agevolato.

Prosecuzione dell’attività svolta da altri e limite dei ricavi

Qualora l’attività costituisca il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000.

La possibilità di applicare il nuovo regime dei “minimi” richiede inoltre il rispetto anche di tutti i requisiti stabiliti dal vecchio regime dei “minimi”.
In particolare va verificato che:

  1. nell’anno precedente sia rispettato il limite di € 30.000 di ricavi/compensi percepiti.
  2. Non siano state effettuate cessioni all’esportazione.
  3. Non siano state sostenute spese per il personale dipendente o a progetto.
  4. Nel triennio precedente sia stato rispettato il limite di € 15.000 dell’ammontare degli investimenti in beni strumentali.

Il mancato rispetto dei predetti requisiti, comporta il venir meno del regime con le medesime regole di decorrenza stabilite in passato, ossia:

  • in generale dall’anno successivo.
  • dall’anno stesso qualora i ricavi/compensi percepiti siano superiori a € 45.000.

Infine, si ritiene che, analogamente a quanto previsto per il vecchio regime dei “minimi”, siano esclusi dall’applicazione del nuovo regime:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltura, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, vendite a domicilio).
  • Le persone fisiche non residenti.
  • Coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi.
  • I soci / associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.

 

Quali sono le semplificazioni e le agevolazioni previste per il nuovo regime

 Sono confermate le seguenti agevolazioni, già previste per il vecchio regime dei “minimi”:

 IVA

  1. Le fatture di vendita e di prestazioni di servizi non sono soggette ad iva.
  2. Sulle fatture di acquisto l’Iva è indetraibile.
  3. Per le operazioni per le quali il contribuente è debitore d’imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) obbligo di integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.
  4. Esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto.
  5. Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.
  6. Esonero dalla dichiarazione e dalla comunicazione IVA annuale.
  7. Esonero dalla compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.
  8. Esonero dalla compilazione ed invio degli elenchi “black list”.
  9. Obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto, le bollette doganali e le fatture di vendita o prestazione di servizi.
  10. Obbligo di certificare i corrispettivi.
  11. Obbligo di indicare in fattura i riferimenti normativi cui sono soggette le operazioni effettuate.

 IMPOSTE SUI REDDITI

  1. Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
  2. Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
  3. Il reddito d’impresa / lavoro autonomo è determinato quale differenza tra l’ammontare dei ricavi / compensi percepiti e le spese sostenute, ossia con l’applicazione del principio di cassa.

 STUDI DI SETTORE

  1. Esclusione dagli studi di settore / parametri.

 

Quali sono le imposte da versare con il nuovo regime dei “minimi”

Il nuovo regime dei contribuenti “minimi” prevede:

  1.  Una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 5% del reddito conseguito (nell’attuale regime la stessa è pari al 20%).
  2. Esenzione dalle addizionali regionali e comunali.
  3. Esenzione dall’IRAP.

Vi è inoltre da considerare che, in base alle attuali norme, i sostituti d’imposta dovrebbero continuare ad operare la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte ai contribuenti “minimi”.
In questo modo, il contribuente – professionista soggetto al regime dei nuovi “minimi” che fattura esclusivamente ad altri soggetti non privati si ritroverebbe cronicamente a credito d’imposta. Infatti gli verrebbe trattenuta una percentuale del 20% sul suo fatturato quando l’imposta sostitutiva è pari solo al 5% del suo reddito.

 

Quanto può durare la permanenza nel nuovo regime dei minimi

Come detto, il nuovo regime può essere applicato per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi ovvero anche oltre tale limite ma comunque fino al compimento del 35° anno d’età, salvo il caso in cui si verifichi una causa di decadenza.
Il regime dei minimi in vigore sino al 31.12.2011 non prevedeva, invece, alcun limite di durata.

 

Regime alternativo per coloro che non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti “minimi”

Il Legislatore ha introdotto alcune specifiche disposizioni a favore di quei contribuenti che risultano soggetti al regime dei “minimi” sino al 31.12.2011, ma che non possono accedere al nuovo regime a partire dal 2012 in quanto non rispettano le nuove condizioni sopra descritte, e quindi sono chiamati a restarne fuori.

 Agevolazioni e obblighi del regime semplificato

Nei confronti di tali contribuenti è applicabile un regime semplificato che prevede:

  1. l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
  2. L’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA.
  3. L’esenzione dall’IRAP.

Ciò comporta l’assoggettamento ad IVA delle operazioni con versamento annuale della stessa e applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie, cioè in maniera progressiva per scaglioni di reddito.
Tali soggetti, a partire dal 2012, dovranno applicare tutte le regole proprie del Testo Unico (limitazioni ai costi degli automezzi, alle spese telefoniche, alle spese di rappresentanza, ecc.) in precedenza sostituite da una salomonica deduzione al 50% dei costi promiscui.
D’altra parte, potranno usufruire delle deduzioni e delle detrazioni previste per spese mediche, contributi versati, interessi passivi sulla prima casa, ecc.

Decadenza dal regime semplificato

 Il nuovo regime potrà essere applicato senza limiti temporali fino all’esercizio in cui si dovessero verificare le cause di decadenza previste dal vecchio regime dei “minimi”, ovvero:

  • venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi/compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.).
  • si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.).

 Studi di Settore

I soggetti che accedono al regime semplificato non sono espressamente esonerati dagli Studi di Settore, come invece è previsto per i contribuenti “minimi”.

 Ritenuta d’acconto

Ai lavoratori autonomi che adottano il regime semplificato, che comporta l’applicazione delle ordinarie modalità di tassazione, dovrà essere operata la ritenuta del 20% sui compensi.

 

 Nuovo regime dei “minimi” – esempi di applicazione

Esempio 1

Il sig. Paperino che inizia l’attività di avvocato nel 2012, all’età di 28 anni, potrà fruire del nuovo regime dei “minimi” (al verificarsi delle condizioni previste) fino al compimento del suo 35° anno di età ossia fino al 2019.

Esempio 2

Il sig. Pluto che ha iniziato l’attività di commercialista nel 2008 all’età di 33 anni, potrà fruire del nuovo regime dei “minimi” (al verificarsi delle condizioni previste) solo per il 2012, essendo il 2012 il quinto periodo d’imposta dal’inizio della sua attività ed avendo superato nel 2012 i 35 anni di età.

 Esempio 3

Il sig. Pippo che ha iniziato l’attività di consulente del lavoro nel 2007 all’età di 36 anni, a partire dal 2012 non potrà fruire del nuovo regime dei “minimi”, ma potrà accedere al regime semplificato.

Esempio 4

Il sig. Topolino che ha iniziato l’attività di architetto nel 2009 all’età di 26 anni, potrà fruire del nuovo regime dei “minimi” (al verificarsi delle condizioni previste) fino al compimento del suo 35° anno di età, ossia fino al 2018.

Esempio 5

Il sig. Paperone che ha iniziato l’attività di ingegnere nel 2009 all’età di 37 anni, usufruendo del regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo,  potrà passare al nuovo regime dei “minimi” (al verificarsi delle condizioni previste) nel 2012 e mantenerlo fino al 2013.

Esempio 6

Il sig. Paperoga che ha iniziato l’attività di veterinario nel 2007 all’età di 25 anni, usufruendo del regime dei “minimi”,  non potrà passare al nuovo regime dei “minimi” nel 2012 in quanto la norma lo preclude a tutti coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008.

 

Aggiornamento delle disposizioni relative al regime dei “minimi” in base al Provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle entrate n. 185820 del 22.12.2011

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 185820 del 22.12.2011 ha emanato le seguenti disposizioni.

Requisiti per l’accesso al nuovo regime dei “minimi”

E’ stabilito che la condizione secondo la quale per accedere al regime dei “minimi” è necessario che “l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività sprecedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volotà.
In altre parole, coloro che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volotà possono accedere al regime dei “minimi” anche se intraprendono un’attività già precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente.

Regime dei “minimi”, regime delle “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e regime “ordinario”

E’ stato chiarito che tutti coloro che, a partire dal 2008, hanno intrapreso un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale usufruendo del regime delle “nuove iniziative” o del regime “ordinario”, possono nel 2012 accedere al nuovo regime dei contribuenti “minimi” (fermo restando tutte le condizioni previste per poter usufruire di tale regime)e mantenerlo fino al compimento del quinquennio o del 35° anno di età.
Rimane fermo il vincolo triennale imposto a coloro che hanno adottato il regime “ordinario”.

Ritenuta d’acconto

Forse il chiarimento più importante (e atteso) è la possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate di non applicare la ritenuta d’acconto sulle fatture (di vendita o di prestazione di servizi) che i nuovi contribuenti “minimi” emettono nei confronti di soggetti non privati.
In altre parole, i nuovi “minimi” non subiranno la ritenuta d’acconto del 20% in fattura e a tal fine rilasceranno al cliente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il compenso in fattura è soggetto ad imposta sostitutiva (del 5%).

 

 

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
26 Commenti
  • romeo antonino
    Pubblicato alle 12:43h, 11 Gennaio

    bravi veramente chiari ed esaustivi, potreste, con la stessa chiarezza, delucidarci sui contratti di fitto a studenti? grazie
    Ninni Romeo

  • luckyfat
    Pubblicato alle 14:21h, 25 Gennaio

    Gentile Dott. Mastromattei
    – ho necessità di aprire una attivita di assistenza informatica e vendita di prodotti relativi.
    – attualmente sono socio(al 95%) e amministratore di una srl non in regime di trasparenza che svolge la stessa attività, che sto per mettere in liquidazione.
    -Ho superato di mooolto i 35 anni.

    vorrei chiedereLe se,

    – alla luce di questa situazione posso aprire una partita iva usufruendo dei nuovi regimi minimi previsti dal 1 gennaio 2012.

    -una ditta individuale così configurata puo (scusi la mia ignoranza) effettuare attività di vendita ? (si tratterebbe essenzialmente di vendita e assistenza a clienti PMI e professionisti e non privati)

    – il limite dei 30.000 euro, in caso di vendita, si riferisce alle fatture di vendita o alla differenza tra vendite e acquisti?
    cioè se acquisto ad es. apparecchiature in un anno per 40000 euro e vendo per 42.000 ho ricavato solo 2000 euro ma vado fuori dal regime minimo o no?

    Mi scusi ma volevo capire meglio, un saluto e grazie per i suoi utilissimi servizi!

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:01h, 30 Gennaio

      Tra le condizioni necessarie per poter usufruire del nuovo regime dei contribuenti minimi vi sono le seguenti:

      1. il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
      2. l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, “mera prosecuzione” di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Vi è mera prosecuzione quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita.
      Dalla combinazione delle su esposte due condizioni, si ritiene che il socio amministratore di una Srl, benchè non in regime di trasparenza, non possa intraprendere la medesima attività svolta dalla Srl, sotto forma di impresa individuale soggetta al regime dei nuovi minimi.

  • Giovanni
    Pubblicato alle 12:38h, 27 Gennaio

    Volevo chiedervi alcune delucidazioni riguardo la mia posizione: lavoro presso uno studio convenzionato con contratto “full time” a tempo indeterminato come fisioterapista; mi hanno offerto un lavoro presso una onlus come libero professionista (sempre come fisioterapista) e dovrei, quindi, aprire la partita IVA….
    Volevo chiedervi, considerato che ho 30 anni e non ho mai aperto in passato la partita IVA, se rientrerò nel regime dei minimi?
    PS. Lavorerei per la onlus nel mio tempo libero, alla fine del turno lavorativo dipendente!

  • Sara
    Pubblicato alle 00:52h, 31 Gennaio

    Gentile Dott. Mastromattei, in primis mi accodo alla lista di complimenti che gli altri utenti Le hanno fatto.. Finalmente un sito chiaro ed esaustivo…io pero’ avrei un quesito da porLe. Svolgo attivita’ di consulente finora in regime dei minimi e il totale dei ricavi percepiti nel 2011 con la mia partita IVA era vicino alla soglia dei 30000€, ho svolto poi nei mesi di novembre. ( pagata a dicembre) e dicembre ( pagata a gennaio) altre prestazioni occasionali di tipo ” artistico” in ritenuta di’ acconto. I ricavi percepiti in dicembre da queste attivita’ occasionali sono da sommare ai ricavi da consulenza per la determinazione del tetto dei 30000? Se si e se si supera per poche centinaia di euro il famoso teto cosa succede? Non ho piu’ diritto ad accedere al regime dei nuovi super minimi? La ringrazio anticipatamente per la collaborazione

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 12:22h, 05 Febbraio

      Risposta a Sara.
      I ricavi da collaborazioni occasionali non si sommano a quelli derivanti dall’attività professionale.
      E’ bene però precisare che i ricavi da attività occasionale devono riferirsi ad attività (molto marginale) diversa rispetto a quella esercitata con la partita IVA.
      Se si supera la soglia dei 30.000 euro di ricavi o compensi, ci sono due ipotesi:
      se la soglia è superata per non oltre la metà (cioè fino a 45.000 euro di ricavi o compensi), si perde l’agevolazione dei “minimi” dal’anno successivo.
      Se la soglia è superata per oltre la metà (più di 45.000 euro di ricavi o compensi), si perde l’agevolazione dei “minimi” già dall’anno in corso.

  • Giovanni
    Pubblicato alle 11:14h, 31 Gennaio

    Gentile dott. Mastromattei Volevo chiedervi alcune delucidazioni riguardo la mia posizione: lavoro presso uno studio convenzionato con contratto “full time” a tempo indeterminato come fisioterapista; mi hanno offerto un lavoro presso una onlus come libero professionista (sempre come fisioterapista) e dovrei, quindi, aprire la partita IVA….
    Volevo chiedervi, considerato che ho 30 anni e non ho mai aperto in passato la partita IVA, se rientrerò nel regime dei minimi?
    PS. Lavorerei per la onlus nel mio tempo libero, alla fine del turno lavorativo dipendente!

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:25h, 31 Gennaio

      Risposta a Giovanni.
      L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 3.1.2001, in relazione al concetto di “mera prosecuzione” di attività, ha citato l’esempio di una attività nuova che non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e cllientela servita.
      Dalla lettura del passaggio, non è chiaro tuttavia se l’esempio citato dall’Agenzia delle Entrate copra tutte le fattispecie di attività che costituiscono “mera prosecuzione” di altre, o ne sia solo un caso.
      In attesa di un chiarimento della stessa Agenzia, in via prudenziale, ritengo che non sia possibile intraprendere attività di fisioterapista in forma autonoma attraverso il regime dei minimi operando già come fisioterapista dipendente.

  • Gianna
    Pubblicato alle 14:56h, 08 Febbraio

    Buongiorno,
    ho aperto la partita iva (per esercizio di attività legali) nel 2007, quando ancora non avevo conseguito il titolo di avvocato.
    Nell’anno 2007 la mia partita iva è rimasta inattiva perchè non ho fatturato.
    Nel 2008 mi sono iscritta all’albo degli avvocati e e solo allora ho iniziato ad esercitare la professione e dunque ad emettere fattura,
    Può applicarsi al mio caso il nuovo regime dei minimi, anche alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia dell’entrate del 23.12.2011, che stabiliscono che per inizio di attività si intende inizio effettivo e non mera apertura di partita Iva?
    Invero ho intrapreso la mia attività in maniera effettiva solo nell’anno 2008!
    grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 19:19h, 08 Febbraio

      In merito al concetto di inizio dell’attività il punto 3.2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22.12.2011 ha precisato che: “Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva … si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA”
      Stando a quanto scritto nel citato Provvedimento, se nel corso del 2007 si è aperta la partita IVA, ma non sono stati utilizzati ai fini fiscali nè documenti di acquisto (fatture e ricevute), nè documenti di vendita/prestazione di servizi (fatture o ricevute), in quanto non ricevuti ed emessi poichè non si svolgeva ancora l’attività, allora è prevista la possibilità di accedere al regime dei minimi in quanto l’inizio effettivo della stessa attività è avvenuto nel 2008 e non nel 2007.

  • Gianna
    Pubblicato alle 19:14h, 08 Febbraio

    Gent.le Dott. Mastromattei,
    le chiedo cortesemente un chiarmento riguardo la mia posizione: sono avvocato iscritto all’albo dall’anno 2008, anno nel quale ho effettivamente intrapreso l’attività legale godendo da subito del regime dei contribuenti minimi secondo la legge del 2007.
    Il mio dubbio riguarda la possibilità di godere per l’anno 2012 del regime dei contribuenti minimi introdotto con il decreto legge 98/11: questo perchè pur avendo iniziato la mia attività nel 2008, già avevo aperto la partita iva per l’esercizio di attività legale, nel 2007, anno in ordine al quale non godevo di nessun reddito e la mia partita iva è rimasta inattiva.
    Mi chiedo pertanto se, conservando i requisiti richiesti dalla legge del 2007 ed in conformità ai chiarimenti del 23.12.2011 fatti dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’art.27 del D.L.98/11 – secondo i quali l’inizio di attività va inteso in senso di esercizio effettivo della stessa e non va ricondotto alla mera apertura di partita IVA – rientro per il 2012 (ultimo anno del quinquennio) nella nuova disciplina dei contribuenti minimi e quindi se il mio inizio di attività può essere riportato al 2008 pur avendo aperto la partita IVA nell’anno precedente.
    La ringrazio

  • alex
    Pubblicato alle 19:52h, 09 Febbraio

    Gentile Dott. Mastromattei,

    Sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che vorrebbe aprire in maniera parallela all’attuale attivita’ anche un’attivita’ di impresa (73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari). Preciso che l’attivita’ da dipendente differisce totalmente da quella che vorrei aprire.

    Il regime dei contribuenti minimi puo’ essere applicato a quanti hanno gia’ un reddito da lavoro dipendente?

    Potrebbe cortesemente chiarirmi le idee in merito?
    La ringrazio per la sua risposta.
    Alex

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:01h, 14 Marzo

      Risposta ad Alex.
      Il contribuente che sceglie di applicare il nuovo regime dei “minimi” a partire dal 2012 deve essere in possesso, tra gli altri, anche dei seguenti requisiti:
      – non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
      – L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
      Nel caso di un lavoratore dipendente che inizia anche un’attività di impresa del tutto diversa dall’attività esercitata come dipendente, la stessa attività di impresa può essere intrapresa attraverso il nuovo regime dei minimi nel rispetto dei precedenti due requisiti.
      Il regime dei contribuenti minimi può essere applicato anche nel caso in cui si possieda già un reddito da lavoro dipendente.

  • FIORELLA
    Pubblicato alle 09:50h, 24 Febbraio

    Sono lavoratrice dipendente 40 anni: impiegata amministrativa contabile a tempo indeterminato.
    Emetto delle ricevute per prestazione di lavoro autonomo occazionale nel limite dei 5000 euro, limite che quest’anno credo di superare.
    Io vorrei aprire una partita iva per questa attività di lavoro autonomo occasionale che riguarda segnalazioni commerciali e non prestazioni contabili.
    Pur restando lavoratrice dipendente – posso aprire partita iva nel regime dei minimi. Devo comunque iscrivermi all’inps per la contribuzione anche se già verso i contributi come lavoratrice dipendente.
    Ringrazio per l’attenzione e per la sua eventuale risposta.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:06h, 14 Marzo

      Risposta a Fiorella.
      Il contribuente che sceglie di applicare il nuovo regime dei “minimi” a partire dal 2012 deve essere in possesso, tra gli altri, anche dei seguenti requisiti:
      – non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
      – L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
      L’attività di lavoro autonomo se è diversa da quella esercitata sotto forma di lavoro dipendente può essere intrapresa attraverso il regime dei minimi nel rispetto dei precedenti due requisiti.
      E’ comunque necessaria l’iscrizione alla gestione separata INPS, ma i contributi saranno ridotti in quanto, come lavoratore dipendente, si risulta iscritti già ad altra forma pensionistica obbligatoria.

  • FRANCESCO
    Pubblicato alle 16:03h, 01 Marzo

    Buongiorno, ho una situazione un pò complessa che le sottopongo.
    Ho aperto Partita Iva come massoterapista a Gennaio 2008 per poi chiuderla a Marzo 2009, ho emesso fatture solo fino ad Ottobre 2008 per cui nel 2009 è rimasta sostanzialmente inattiva (reddito 0)

    Ho riaperto la partita iva a Ottobre del 2011 ma iniziato l’attività solamente nel 2012 con fatturazione e iscrizione gest.separata a febbraio 2012.

    Posso secondo lei rientrare nei c.d. super-minimi contando che nel triennio 2009-2010-2011 non ho esercitato attività? (sono stato dipendente in altro campo e poi messo in mobilità)
    Questo in quanto ho letto nelle varie circolari che si parla di “effettivo esercizio dell’attività” non di semplice apertura p.iva.
    Grazie mille…

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:25h, 14 Marzo

      Risposta a Francesco.
      La sua situazione può essere soggetta a diverse interpretazioni.
      Le illustro quella più restrittiva:
      se intende esercitare l’attività di massoterapista, questa non può essere intrapresa attraverso il regime dei minimi in quanto nel triennio precedete l’apertura della partita IVA (2008 – 2010) Lei risulta aver esercitato già attività professionale (aveva una partita iva aperta).
      Anche volendo far coincidere l’inizio attività non con l’anno di apertura della partita iva (2011), ma con l’effettivo inizio dell’attività economica, e quindi 2012, il triennio precedente (2009 – 2011) risulta interessato da una partita IVA ancora attiva (fino al 2009).
      I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’effettivo inizio dell’attività economica, ma non all’effettiva conclusione. Lei ha concluso l’attività economica nel 2008, ma ha chiuso ufficialmente la partita IVA nel 2009.
      Sarebbe una questione da approfondire direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

  • fabio fanciulli
    Pubblicato alle 13:27h, 08 Marzo

    Le vorrei porre un quesito.
    un pensionato ha deciso di aprire una partita iva in regimi di minimi per disbrigo pratice notarili presso i vari uffici.
    il reddito di pensione e il reddito derivante da minimo alla fine dell’anno si cumulano. ?
    Scontano l’aliquota ordinaria o il reddito dei minimi sconta l’aliquota agevolata e il reddito di pensione sconta l’aliquota di riferimento ?
    Grazie
    Buon lavoro.
    Complimenti per il sito è molto esaustivo.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:29h, 14 Marzo

      Risposta a Fabio.
      Il reddito da pensione e quello soggetto al regime dei minimi non si cumulano.
      Il primo sconta le aliquote ordinarie progressive per scaglioni di reddito, il secondo sconta un’aliquota fissa del 5%.

  • Federico
    Pubblicato alle 22:52h, 15 Marzo

    Gent.le Dott. Mastromattei,
    in primis davvero complimenti x le esaustive spiegazioni riportate.Sono sicuro riuscirà a dare una spiegazione eccezionale per sistemare la mia situazione.Sono il direttore di un’azienda di sernzi in crescita esponenziale nell’ultimo anno,e vista la crescita aziendale la mia retribuzione sta aumentando notevolmente.Anticipo che ho accettato l’incarico con uno stipendio di 1200 euro con contratto,xche ho creduto fin da subito nella riuscita del progetto, questo mese percepiro 1800 euro,diciamo che lo stipendio futuro dovrebbe aggirarsi intorno ai 2500 euro,L’amministratore mi ha chiesto di aprire partita iva,continuare il lavoro che sto facendo con la differenza di dover emettere fattura x esser pagato,sono disposti anche a darmi il 20% in piu per le spese (tasse),oltre l’iva ovviamente….La mia esperienza è pari a zero nel settore ”azienda propria”lei cosa mi consiglia?è una settimana che giro su internet e le dico la mia,potrei aprire ditta individuale,e chiedere oltre ai 2500 + il 20 di spese + iva, 500 euro in piu…in fin dei conti aprire partita iva dovrebbe convenire ad entrambi accetto la cosa soltanto se mi conviene,ho 30 anni e sono molto ambizioso….e vorrei sfruttare la questione partita iva anche a mio vantaggio,tipo se mi capita un lavoro extra La ringrazio anticipatamente, Saluti

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:23h, 16 Marzo

      Risposta a Federico.
      Le previsioni di reddito futuro (superiori a 2.500 euro al mese e quindi superiori a 30.000 euro all’anno), non consentono di aprire una partita IVA con il regime dei nuovi minimi.
      Lei potrà aprire una partita IVA in regime di contabilità semplificata, il che prevede, tra le altre cose:
      – tenuta della contabilità;
      – liquidazioni iva trimestrali;
      – tenuta dei registri fiscali obbligatori (IVA acquisti e iva vendite);
      – assoggettamento del reddito alle regole ordinarie IRPEF;
      – predisposizione della dichiarazione dei redditi mod. UNICO comprensiva della dichiarazione IVA e degli studi di settore.
      Da ciò che leggo, nel caso di apertura di partita IVA, la sua attività non si inquadra nella fattispecie della ditta individuale con iscrizione in Camera di Commercio sezione piccolo imprenditore.
      Sarebbe piuttosto un’attività professionale di lavoro autonomo, senza iscrizione in camera di commercio.
      Questo prevede solo l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e l’apertura della posizione INPS presso la gestione separata.
      Il lavoratore autonomo riceve un importo “lordo” dal cliente e da tale importo deve dedurre le spese relative a imposte e contributi.
      Nel caso dei contributi, in particolare, questi sono a suo carico al 100%, mentre se è lavoratore dipendente, 2/3 dei contributi sono a carico del datore di lavoro.
      Inoltre, non è previsto il TFR, nè altra indennità.
      Se vuole avere un’idea sul livello di compenso da chiedere all’azienda, il mio consiglio è di ragionare sul valore lordo del CUD e aggiungere il costo che l’azienda spende per lei in contributi, più un qualcosa per il mancato tfr.
      Tenga tuttavia presente che la fattispecie da Lei prospettata nel post si può tranquillamente inquadrare nella casistica delle “false partite IVA”, cioè di quei contribuenti solo formalmente lavoratori autonomi ma sostanzialmente dipendenti a tutti gli effetti di un’azienda.

  • Elyone
    Pubblicato alle 12:26h, 02 Aprile

    Gentilissimo Marco Mastromattei,
    Sono una veterinaria di 27 anni, laureata l’anno scorso, l’anno scorso ho fatto UNA ricevuta di collaborazione occasionale a un veterinario per sostituzione in ambulatorio, secondo il principio di “mera prosecuzione” non potrei aprire una partita iva con il regime dei minimi?
    Spero di aver capito male..

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:50h, 26 Maggio

      Risposta a Natasha.
      Il concetto di mera prosecuzione si riferisce ad un tipo di attività lavorativa precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
      L’emissione di ricevute come collaborazione occasionale precedentemente all’apertura della partita IVA, non è causa di esclusione dal regime dei nuovi minimi.

  • massimo
    Pubblicato alle 13:20h, 12 Aprile

    salve,
    innanzitutto complimenti per la chiarezza.
    poi avrei un quesito.
    Io ho svolto attività agricola come impresa individuale dal 2002 al 2009 (dunque con decorrenza 01.01.2010 ho chiuso la partita iva).
    Nel 2011 ho aperto la partita iva per svolgere l’attività di avvocato, ed ho usufruito per il 2011 del vecchio regime dei minimi.
    Dal 2012 sembrerebbe che io non possa usufruire del nuovo regime dei minimi perchè non rispetto il requisito del non esercizio di alcuna attività d’impresa nel triennio precedente. giusto?
    Io mi chiedo però, visto che l’attività agricola è esclusa a causa del suo regime fiscale dall’applicazione del regime dei minimi, non si potrebbe considerare l’attività agricola come non influente anche ai fini del requisito del non esercizio dell’attività d’impresa nel triennio precedente?
    Se le attività a regime speciale sono escluse dall’applicazione del nuovo regime dei minimi, non si comprende infatti perchè se ne debba tener conto ai fini della sua esclusione.
    Potrebbe essere utile secondo lei sollecitare un’interpretazione ufficiale da parte dell’agenzia delle entrate? E qual’è il canale per eventualmente farlo?
    grazie
    massimo

  • Anna
    Pubblicato alle 11:48h, 07 Maggio

    Egregio Dottore,
    esercito la professione di avvocato.
    Ho aperto la P. IVA nell’anno 2009, aderendo al regime dei contribuenti minimi.
    A gennaio 2012 il mio consulente mi ha confermato che, non superando la soglia dei 30000 euro, avrei potuto continuare ad asufruire del regime dei “vecchi minimi” sino al compimento del 35esimo anno di età (quindi ancora per 2 anni). Nulla invece mi è stato detto in ordine alla r.a. Pertanto sino ad oggi ho continuato ad emettere fatture con r.a. e senza IVA. Le chiedo quindi cortesemente delucidazioni in merito a questa grave “svista” da parte del mio consulente e le modalità di correzione delle fatture già emesse. Ringraziando, porgo i migliori saluti.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:43h, 26 Maggio

      Risposta ad Anna.
      Per le fatture già emesse nel 2012 con ritenuta d’acconto, nel caso in cui le stesse ritenute siano state già versate dai suoi clienti, sarà possibile far valere il credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, una volta ricevuta la certificazione da parte dei suoi clienti delle ritenute d’acconto trattenute e versate.
      L’applicazione della ritenuta d’acconto, naturalmente non pregiudica la permanenza nel regime dei nuovi minimi.