Scheda carburante

Scheda carburante

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da imprese e lavoratori autonomi presso le stazioni si servizio devono, in generale, essere certificati mediante l’utilizzo della scheda carburante.
La scheda carburante costituisce un documento sostitutivo della fattura ed è utilizzabile ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo relativo al carburante acquistato.
L’utilizzo di tale scheda è disciplinato dal D.P.R. 444/1997.
L’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sul tema attraverso la Circolare Ministeriale n. 205/E del 12.08.1998.

Le caratteristiche principali della scheda carburante sono le seguenti:

  • deve essere utilizzata per ciascun veicolo a motore impiegato dall’impresa o dal lavoratore autonomo;
  • può essere mensile o trimestrale, a scelta di chi la utilizza;
  • deve contenere gli estremi identificativi del soggetto che la utilizza (cognome e nome, domicilio fiscale, numero di partita IVA);
  • deve contenere gli estremi identificativi del veicolo (casa costruttrice, modello, targa).

Al momento di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione deve indicare sulla scheda carburante:

  • la data del rifornimento;
  • il valore monetario del carburante erogato;
  • gli estremi identificativi della stazione di rifornimento (attraverso un timbro).

L’addetto alla distribuzione deve poi convalidare l’operazione di cui sopra apponendo sulla scheda carburante la propria firma.
Alla fine del mese o del trimestre, l’intestatario del veicolo utilizzato nell’esercizio dell’ impresa deve annotare sulla scheda carburante il numero di Km registrato dal contachilometri del veicolo stesso.
Da tale adempimento sono esonerati i lavoratori autonomi.

Per effetto di quanto chiarito nella C.M. n. 205/E del 12.08.1998, la scheda carburante non può essere utilizzata per gli acquisti:

  • effettuati sulla base di un contratto di netting;
  • non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
  • effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione;
  • effettuati in mancanza di personale addetto alla distribuzione (è il caso, ad esempio, dei rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura dell’impianto, attraverso il sistema “self-service”).

In merito alle spese per carburanti, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa attraverso la sentenza n. 7272 del 26.03.2009.
In tale sede viene affermato che i costi per l’acquisto di carburante annotati  nelle schede carburante possono essere considerati dall’Amministrazione finanziaria inattendibili se risultano palesemente sproporzionati rispetto all’attività svolta dal contribuente e rispetto al suo parco auto.
L’inattendibilità delle schede carburante genera come immediata conseguenza l’inattendibilità della contabilità in cui sono registrati i relativi costi.
Al verificarsi di tale situazione l’Ufficio ha la possibilità di “fornire la prova dell’infedeltà della dichiarazione anche per mezzo di semplici presunzioni”. Ciò “determina lo spostamento sul contribuente… dell’onere di provare il contrario”.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
6 Commenti
  • manoel
    Pubblicato alle 13:15h, 16 Novembre

    Buongiorno, ma allora anche un dipendente a stipendio fisso che utilizza il proprio autoveicolo per la attività di vendita esterna e viene rimborsato a tariffa aci con nota spese riportante i viaggi sostenuti quotidianamente deve compilare la carta carburante? Grazie

  • Marco Mastromattei
    Pubblicato alle 14:36h, 17 Novembre

    La scheda carburante è un documento obbligatorio per “i soggetti IVA” nell’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi del DPR 444/1997 e come meglio specificato dalla Circolare Ministeriale n. 205/E del 12.08.1998.
    La scheda carburante è utilizzata dai soggetti di cui sopra (imprese e lavoratori autonomi) che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, ed il diritto alla deduzione del costo relativo all’acquisto del carburante.

    Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’art. 95 co. 3 del D.P.R. 917/1986 prevede che: “se il dipendente … sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà … al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile (dall’impresa ndr) è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza … relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motori diesel”.
    In questo caso il riferimento è ai costi chilometrici di esercizio pubblicati periodicamente dall’ACI in relazione a differenti classi di chilometraggio.
    Le spese sostenute dal dipendente sono recuperabili attraverso il rimborso a piè di lista.

    Sempre la citata Circolare Ministeriale n. 205/E, richiamando una precedente risoluzione (Circolare Ministeriale n. 39 del 13.07.1977), dispone che: “per quanto concerne gli acquisti di carburanti fatti da dipendenti di soggetti d’imposta che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo medesimo e dell’impresa soggetto d’imposta. Si precisa che l’indicazione dei chilometri percorsi va riferita esclusivamente ai consumi afferenti l’attività di impresa.”

    In sinesi, dunque, stando a quanto riportato nella citata circolare ministeriale, il lavoratore dipendente che effettua una specifica trasferta per conto del proprio datore di lavoro utilizzando la propria autovettura, è tenuto a compilare la suddetta scheda carburante.
    Il suo utilizzo, tuttavia, non è ai fini della deduzione del costo e dell’IVA.
    Il lavoratore dipendente utilizzerà la scheda carburante per segnalare il numero esatto di chilometri percorsi nel corso della propria trasferta a cui applicare il rimborso chilometrico desunto dalle tabelle predisposte dall’ACI.

  • Francesco
    Pubblicato alle 09:46h, 19 Aprile

    Buongiorno, Le vorrei chiedere a questo punto ma allora il lavoratore autonomo che dispone di un’auto del padre (che ne ha la proprietà) per svolgere l’attività può dedursi il costo del carburante? Grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:12h, 19 Aprile

      Non può dedursi il costo del carburante, a meno che padre e figlio non stipulino (e provvedano anche a registrare) un contratto di comodato d’uso gratuito attraverso il quale il padre cede al figlio il diritto all’uso del proprio autoveicolo.

  • Daniele
    Pubblicato alle 14:58h, 27 Aprile

    Buongiorno,
    poniamo il caso di un dipendente che effettua una trasferta per conto dell’azienda con un auto a noleggio.
    Il dipendente include nella sua Nota Spese ( rimborsata a piè di lista ) il costo del rifornimento carburante.
    L’azienda, per poter dedurre il relativo costo nei limiti previsti dalla normativa vigente, deve esigere che il dipendente alleghi alla nota spese la Scheda Carburante compilata correttamente ?
    Oppure in alternativa va bene anche la ricevuta elettronica rilasciata dal gestore sulla quale il dipendente annoterà il numero di targa, marca, modello dell’auto ?
    Grazie.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 17:12h, 27 Aprile

      Se l’autovettura viene noleggiata dall’azienda ed “affidata” al proprio dipendente che la utilizzerà nel corso di una singola trasferta, l’azienda rimborserà al dipendente il costo dei rifornimenti di carburante che questi effettivamente sosterrà nel corso della trasferta.
      Tale costo dovrà essere certificato da una scheda carburante compilata con i dati dell’autovettura presa a noleggio dall’azienda.
      E’ inoltre consigliabile allegare alla medesima scheda carburante copia della fattura di noleggio.
      L’azienda registrerà poi, tra i propri costi, l’importo indicato nella scheda carburante il quale risulterà deducibile fiscalmente dal reddito d’impresa nella misura del 40%.
      Non valgono in questo caso le tabelle ACI relative ai costi chilometrici non essendo l’autovettura in oggetto nè di proprietà del lavoratore dipendente, nè assegnata a questi per la maggior parte del periodo di imposta.