Secondi acconti IRPEF

Secondi acconti IRPEF

Con un apposito Decreto legge è stata definita la riduzione dell’acconto IRPEF 2009 il cui versamento scade il 30.11.2009.

Soggetti interessati

La riduzione dell’acconto di novembre riguarda esclusivamente i soggetti IRPEF, ossia coloro che hanno presentato il modello Unico 2009 Persone Fisiche o il modello 730/2009.
Più in particolare, sono interessati a tale provvedimento i seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali;
  • lavoratori autonomi;
  • soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare;
  • soci persone fisiche di Srl trasparenti;
  • in generale, persone fisiche che hanno utilizzato il modello Unico 2009 Persone Fisiche o il modello 730/2009.

La riduzione non interessa i soggetti IRES (società di capitali) e non si estende agli acconti IRAP ed agli acconti INPS (che dovranno essere versati secondo le normali percentuali).

Misura della riduzione

E’ previsto che l’acconto IRPEF 2009 si riduca dal 99% al 79%, quindi di 20 punti percentuale.
L’ammontare dell’acconto IRPEF per il 2009 va calcolato applicando la percentuale del 79% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN 31 (così detto “rigo differenza”) del modello Unico 2009 Persone Fisiche.
Per determinare l’importo da versare entro il 30.11.2009 bisogna procedere nel seguente modo:

  • Ricalcolare l’acconto IRPEF 2009 complessivo applicando la percentuale del 79% all’importo del rigo RN 31.
  • Sottrarre dall’importo così ottenuto quanto già versato tra giugno 2009 e novembre 2009 a titolo prima rata di acconto IRPEF 2009.

Al minor versamento dell’acconto di novembre consegue un maggior versamento dell’importo IRPEF a saldo 2009, da versare a giugno/luglio 2010, in sede di compilazione del modello Unico 2010 Persone Fisiche.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF 2009 calcolato applicando l’ordinaria percentuale del 99%, anziché quella ridotta del 79%, hanno diritto ad un credito di imposta, pari all’importo versato in eccesso, che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.

Soggetti che hanno presentato il modello 730/2009

Tra i soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’acconto IRPEF 2009 rientrano anche coloro che, avendo presentato il modello 730/2009 a debito di imposta, risultano tenuti al versamento dell’acconto.
Per tali soggetti, il versamento dell’acconto è effettuato dal sostituto di imposta, il quale provvede a trattenere in busta paga gli importi dovuti, così come risultanti dal prospetto di liquidazione della dichiarazione (mod. 730-4) pervenuto al sostituto di imposta stesso.
Quindi, i sostituti di imposta sono tenuti ad applicare la riduzione dell’acconto IRPEF 2009 a tutti gli aventi diritto automaticamente.
I sostituti che hanno già operato la trattenuta dell’acconto IRPEF 2009 senza considerare la riduzione in esame dovranno restituire il maggior importo trattenuto, con la retribuzione del mese di dicembre.

Determinazione dell’acconto con il metodo previsionale

Il contribuente ha la facoltà di determinare l’acconto IRPEF con il metodo previsionale.
In particolare, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Qualora si intenda utilizzare tale facoltà in sede di determinazione della seconda rata di acconto IRPEF 2009, va sottolineato che il versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale sarà considerato “sufficiente” se almeno pari al 79% del rigo differenza del modello Unico 2010 Persone Fisiche.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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