Trattamento IVA delle prestazioni di servizi

Trattamento IVA delle prestazioni di servizi

 

La Direttiva n. 2008/8/CE, così detta “Direttiva Servizi”, contiene le nuove regole in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 per individuare lo Stato in cui le prestazioni di servizi devono essere assoggettate ad IVA (cioè, la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA).
A seguito del recepimento di tale Direttiva, il previgente articolo 7 del D.P.R. 633/1972 relativo alla territorialità dell’IVA, è stato suddiviso in più articoli (dall’art. 7 all’art. 7-septies).

Le principali novità della Direttiva Servizi sono di seguito elencate:

  • La regola generale di applicazione dell’IVA è stata modificata, passando dal criterio di tassazione nello Stato del prestatore (cioè di colui che esegue il servizio ed emette la relativa fattura) al criterio di tassazione nello Stato del committente (cioè del cliente). Ai sensi del nuovo articolo 7-ter, le prestazioni di servizi (generiche) si considerano effettuate in Italia quando: o sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, o quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.
  • Introduzione di alcune deroghe alla regola generale per le prestazioni di ristorazione e catering e di locazione a breve termine di mezzi di trasporto.
  • Introduzione di una deroga particolare per le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto.
  • Conferma di alcune deroghe già esistenti riguardanti:
  1. Le prestazioni di servizi relativi ad immobili.
  2. Le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.
  3. Le prestazioni di trasporto passeggeri.

 La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 31.12.2009 ha fornito i primi chiarimenti relativi alla Direttiva Servizi che di seguito si esaminano.

 

Regola generale: applicazione dell’IVA nello Stato del committente o cliente

 Prestazioni di servizi rese ad un soggetto passivo in Italia

A decorrere dal 1.1.2010, le prestazioni di servizi generiche, ossia quelle per le quali non sono previste specifiche deroghe alla territorialità, si considerano territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia.
In altre parole, la fattura relativa ad una generica prestazione di servizi resa da un soggetto della Comunità Europea ad un soggetto passivo italiano deve essere assoggettata ad IVA in Italia.

Sono considerati soggetti passivi:

  • coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività.
  • Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, co. 4 del D.P.R. 633/1972 anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali/agricole.
  • Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni identificati ai fini IVA in Italia.

Le prestazioni di servizi generiche che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia (e pertanto assoggettate ad IVA in Italia) se rese ad un soggetto passivo stabilito in Italia sono le seguenti:

  • Prestazioni di trasporto di beni e prestazioni accessorie (carico, scarico di merci).
  • Prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali.
  • Prestazioni di intermediazione.
  • Locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto.
  • Prestazioni di servizi già disciplinate dal previgente art. 7, co. 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/72, tra cui:
  1. Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
  2. Prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali, royalties, diritti d’autore e simili.
  3. Prestazioni pubblicitarie.
  4. Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale.
  5. Prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili.
  6. Prestazioni di interpreti e traduttori.
  7. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione.
  8. Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici.
  9. Prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative.
  10. Prestazioni relative a prestiti di personale.
  11. Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica.
  12. Cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
  13. Servizi generici non individuati in altre categorie.

 Prestazioni di servizi rese ad un soggetto passivo dell’Unione Europea ( non italiano)

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 58/E, le prestazioni di servizi sopra elencate rese da un soggetto passivo italiano a soggetti passivi stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea o al di fuori dell’Unione Europea, “sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito territoriale”.

 Prestazioni di servizi rese a soggetti privati

Le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti privati, ossia a persone che non sono soggetti passivi, vanno assoggettate ad IVA in Italia se fornite da soggetti passivi stabiliti in Italia.

 

Deroghe alla regola generale

La Direttiva Servizi prevede, per talune categorie di prestazioni, specifiche deroghe alla regola generale sopra illustrata.
Si distinguono nel seguito le fattispecie per le quali già operava una deroga analoga alla data del 31.12.2009, dalle nuove fattispcecie di deroghe.

Deroghe già presenti

Le deroghe alla regola generale già presenti sono quelle relative alle fattispecie di seguito elencate:

  • Prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti. Tali prestazioni si considerano imponibili di IVA in Italia quando l’immobile è situato in Italia.
  • Prestazioni di trasporto passeggeri, che si considerano imponibili IVA in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio italiano.
  • Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, che si considerano effettuate in Italia, e quindi imponibili di IVA in Italia, quando sono ivi materialmente svolte.

 Nuove fattispecie di deroghe alla regola generale

La Direttiva Servizi introduce le seguenti nuove deroghe finalizzate ad attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato:

  • Servizi di ristorazione e di catering materialmente resi a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione Europea. Tali prestazioni si considerano soggette ad IVA in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio italiano.
  • Servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli di ci al punto precedente. Tali servizi si considerano soggetti ad IVA in Italia quando sono materialmente eseguiti nel territorio italiano.
  • Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto. Tali servizi si considerano soggetti ad IVA in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario in Italia.

 Deroghe previste esclusivamente per i servizi resi a soggetti privati

Per quanto riguarda le deroghe previste per i servizi resi a soggetti privati, si rimanda agli articoli 45 e 59 della Direttiva n. 2006/112/CE ed ai nuovi articoli 7-sexies e 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Obblighi per gli operatori nazionali

In base alle regole comunitarie (art. 96 della Direttiva n. 2006/112/CE), gli operatori nazionali sono tenuti ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell’IVA nel caso in cui il servizio, territorialmente rilevante in Italia, sia reso da un soggetto non residente.
In tali fattispecie, pertanto, gravano sul committente, soggetto passivo nazionale, gli adempimenti relativi all’applicazione dell’IVA tramite il meccanismo del c.d. reverse charge.
In altre parole, il cliente italiano che riceve una fattura (in cui non sarà indicata l’IVA) da un fornitore non italiano dovrà integrare la fattura del fornitore con l’IVA italiana ed  emettere un’autofattura da annotare nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.
Viceversa, il fornitore italiano che presta un servizio non imponibile di IVA in Italia ad un soggetto passivo non residente in Italia, dovrà emettere una fattura senza applicazione dell’IVA.

 

Novità in materia di elenchi INTRA

 A partire dal 1° gennaio 2010 è stabilito:

  • l’obbligo di presentare gli elenchi INTRA (elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie) anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario.
  • La soppressione della periodicità di presentazione annuale.
  • L’obbligo di presentazione degli elenchi INTRA esclusivamente in via telematica.

Allegati:

Circolare 58/E del 31.12.2009

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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