Tremonti Ter

Tremonti Ter

 

La “detassazione degli investimenti in macchinari”, o così detta “Tremonti Ter”, è un’agevolazione introdotta dall’art. 5 del D.L. 78/2009 (Manovra estiva).
Tale agevolazione prevede, in sintesi, che i titolari di reddito di impresa possano portare in diminuzione del proprio reddito il 50% del costo dei nuovi macchinari e nuove apparecchiature acquistati in un determinato periodo temporale.

Di seguito si analizzano brevemente i principali aspetti della “Tremonti Ter” anche alla luce della recente Circolare Ministeriale n. 44/E del 27.10.2009.

Soggetti interessati

L’agevolazione interessa tutti i titolari di reddito di impresa residenti nel territorio dello Stato, qualunque sia la forma giuridica da essi adottata (dunque: ditte individuali, società di persone e società di capitali).
Non assume rilevanza il regime contabile adottato, quindi possono usufruire dell’agevolazione: le imprese in contabilità ordinaria, quelle in semplificata, i contribuenti minimi, i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative imprenditoriali, ecc.
Possono usufruire dell’agevolazione anche le imprese costituite a partire dal 1.7.2009 e fino al 30.06.2010.
Non possono invece usufruire dell’agevolazione i lavoratori autonomi.

Beni oggetto dell’investimento agevolato

I beni oggetto dell’investimento devono essere nuovi e riconducibili ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, riportata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2007.
La Tabella Ateco di cui sopra è utilizzata per classificare le attività svolte dai produttori.
Ai fini della “Tremonti ter”, la tabella assume rilevanza per individuare i beni agevolabili, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato.

Il requisito della novità

Devono considerarsi esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Il requisito della novità sussiste anche nei casi di:

  • nuovo macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
  • beni complessi realizzati anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Misura dell’agevolazione

L’incentivo si basa sull’esclusione dalla tassazione del 50% del costo dell’investimento.
Non assumono rilevanza i disinvestimenti effettuati nello stesso periodo.
Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio, spese di trasporto e di installazione).
Il costo del bene agevolabile va considerato al netto di eventuali contributi in conto impianti.

Per quanto riguarda i beni in leasing, l’agevolazione spetta all’utilizzatore del bene e non al concedente (società di leasing). L’importo agevolabile, inoltre, è pari al costo sostenuto dal concedente.
Non configura un investimento agevolabile l’acquisizione in proprietà del bene riscattato.

L’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione “Tremonti ter”:

  • comporta una deduzione pari al 50% del valore degli investimenti. Tale deduzione è da rilevarsi mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
  • rileva esclusivamente ai fini IRPEF e IRES;
  • non rileva ai fini IRAP.

Ambito temporale di riferimento

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dal 1.7.2009 al 30.6.2010.
Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare ciò significa che il beneficio interessa due distinti periodi di imposta: il 2009, per gli investimenti effettuati dal 1.7.2009 al 31.12.2009 ed il 2010, per gli investimenti effettuati dal 1.1.2010 al 30.06.2010.
Il momento di utilizzo dell’agevolazione coincide con il versamento del saldo dell’imposta (IRPEF / IRES) relativa al periodo in cui si è effettuato l’investimento.
L’agevolazione non produce alcun effetto sugli acconti di imposta, i quali devono essere determinati sulla base dell’imposta dovuta senza considerare il beneficio.

Revoca del beneficio

Il beneficio in esame viene revocato se il contribuente cede i beni oggetto dell’agevolazione prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto degli stessi beni.

Allegati:

Circolare n. 44/E del 27.10.2009

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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