Bonus a Professionisti iscritti ad un Albo professionale

Bonus a Professionisti iscritti ad un Albo professionale

La presente informativa è indirizzata nello specifico ai clienti titolari di partita IVA iscritti a un Albo professionale con propria cassa previdenziale (cassa Architetti, cassa Avvocati, cassa Medici, cassa Giornalisti, ecc.).

Anche i professionisti di cui sopra potranno richiedere dal prossimo 1° aprile 2020, il bonus una tantum di 600 euro previsto dall’art. 44 del decreto Cura Italia (reddito di ultima istanza).

La relativa domanda è da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza (e non all’INPS).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.

L’indennità – pari a euro 600 – è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”:

• non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. A tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Oltre ai criteri reddituali di cui sopra,

– Il professionista deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
– L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

Inoltre, alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

1. di essere libero professionista, non titolare di pensione;
2. di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
3. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
4. di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
5. di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto.

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Vi invitiamo, come primo passo, a esplorare il sito internet della vostra cassa previdenziale di appartenenza per orientarvi sulle specifiche procedure, se previste.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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