Il D.L. n. 201/2011 o Decreto “salva Italia” del Governo Monti

Il D.L. n. 201/2011 o Decreto “salva Italia” del Governo Monti

 

Il così detto Decreto “salva Italia”, D.L.  n. 201 del 6.12.2011, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011.
In esso sono contenute “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Di seguito si riportano alcune delle principali disposizioni di natura fiscale contenute in tale Decreto.

  

Articolo 1 – Aiuto alla crescita economica (ACE)

Al fine di incentivare il finanziamento aziendale attraverso capitale proprio, a decorrere dall’esercizio 2011, è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa commisurata al nuovo capitale proprio investito nell’impresa stessa.
La deduzione è pari ad un’aliquota individuata con apposito decreto moltiplicata per l’incremento del capitale proprio al 31.12.2011 rispetto allo stesso valore dell’anno precedente.
La deduzione è riconosciuta sia per le società di capitali e sia per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
In via transitoria, per il triennio 2011 -2013, tale aliquota è fissata nella misura del 3%.

Osservazioni

Per le società di piccole o piccolissime dimensioni, in genere a ristretta base azionaria ove i soci sono anche amministratori, l’agevolazione in questione risulta di dubbia utilità.
Sono realtà economiche che, in media, non maturano redditi d’impresa, al netto delle imposte, particolarmente elevati e che, pertanto, non accumulano riserve di utili e non distribuiscono dividendi.
Inoltre, la remunerazione dei soci – amministratori è riconosciuta attraverso emolumenti mensili di importo non particolarmente elevato.
Tali realtà, in generale, non riescono ad approvvigionarsi di mezzi finanziari per i propri investimenti se non attraverso il finanziamento bancario, non essendo il reddito accumulato dai soci sufficiente a spesare in tutto o in parte l’investimento richiesto dalla società.

 

Articolo 2, comma 1 – Deducibilità IRAP relativa al costo del lavoro

A decorrere dall’esercizio 2012, è possibile dedurre dal reddito d’impresa l’imposta IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale al netto delle relative deduzioni.
In altre parole ed esemplificando: si ipotizzi, per una società di capitali Alfa, un costo del lavoro pari ad euro 100.000.
Si ipotizzi, inoltre, che su tale costo del lavoro sia calcolata una deduzione ai fini IRAP (pari al cuneo fiscale) di euro 30.000.
La rimanente parte, pari ad euro 70.000, risulta indeducibile ai fini IRAP.
Ora, la manovra finanziaria varata dal nuovo governo Monti prevede che, a partire dall’esercizio 2012, è prevista, ai fini IRES, una ulteriore deduzione dal reddito di impresa pari all’IRAP sulla parte del costo del lavoro indeducibile ai fini IRAP, cioè pari al 3,9% di 70.000.
Tale deduzione spetta a tutti i soggetti (società di capitali, società di persone, ditte individuali, professionisti, ecc.) che versano l’IRAP.

Osservazione

L’agevolazione in questione è un ulteriore passo avanti nella direzione di una correzione dell’imposta IRAP che, non prevedendo la deduzione (in parte) del costo del lavoro, punisce quelle imprese che hanno in essere numerosi contratti di lavoro dipendente e che quindi hanno ingenti costi del lavoro.
Tuttavia, prevedere che l’agevolazione in questione sia deducibile dall’IRES, (e non incida invece direttamente sull’IRAP) può non essere vantaggiosa per quelle società che hanno una IRES bassa, addirittura molto più bassa dell’IRAP, o nulla.

 

Articolo 2, commi 2 e 3 – Deduzione IRAP per donne e giovani

A decorrere dall’esercizio 2012, la deduzione IRAP per ciascun dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è aumentata:

  • Da euro 4.600 ad euro 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.
  • Da euro 9.200 ad euro 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

 

Articolo 10, commi da 1 a 8 – Regime premiale per le attività “trasparenti”

A decorrere dal 2013, “al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile”, sono previste una serie di agevolazioni a favore di ditte individuali, lavoratori autonomi e soggetti che esercitano l’attività in forma associata, che:

  • Inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
  • Istituiscono un conto corrente dedicato all’attività lavorativa esercitata.

 In particolare, sono previsti i seguenti benefici:

  • Semplificazione degli adempimenti amministrativi;
  • Assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • Accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA;
  • Riduzione di un anno nei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

A detti soggetti, se in contabilità semplificata, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di:

  • Determinare il reddito con il principio di cassa;
  • Farsi predisporre dall’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi;
  • Essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall’acconto IVA.

 Osservazione

L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, ha già istituito un sistema di “tutoraggio” o assistenza fiscale.
Esso è previsto per quei contribuenti interessati al regime sostitutivo delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (così detto “forfettino”).
Tale sistema prevede che il contribuente, ove ne faccia richiesta, sia assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali a suo carico.
Ora, non risulta che il sistema di tutoraggio in essere abbia riscosso un particolare successo e questo anche a causa di una scarsità di mezzi e di risorse che l’Ufficio può destinare all’assistenza continuativa dei contribuenti e dei loro adempimenti fiscali e  contabili.
Ci si domanda, quindi, con che mezzi e con quali modalità l’Agenzia delle Entrate dovrebbe prestare l’assistenza prevista nel Decreto in questione.
Assistenza, ricordiamo, prevista per una platea di contribuenti enormemente più numerosa di quelli soggetti alle nuove iniziative e costituita da tutti i contribuenti in contabilità semplificata.

 

Articolo 10, commi da 9 a 13 – Novità in materia di Studi di Settore

A partire dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2011, vengono riconosciuti i seguenti benefici:

  • Preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • Riduzione di un anno nei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • Determinazione sintetica del reddito solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

Per i contribuenti soggetti agli Studi di Settore che:

  • Assolvono regolarmente agli obblighi di trasmissione degli Studi di Settore, indicando fedelmente tutti i dati richiesti;
  • Risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
  • Risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo Studio di settore;

I contribuenti soggetti agli studi di settore che non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

 

Articolo 11 – Emersione di base imponibile

Al fine di favorire l’emersione di base imponibile, sono previste le seguenti disposizioni:

  • Nel caso in cui il contribuente esibisca o trasmetta atti o documenti falsi o fornisca dati e notizie non veritieri a seguito delle richieste fatte dall’Ufficio, sono previste sanzioni penali, contestazione di “uso di atto falso” e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
  • A decorrere dal 2012, gli operatori finanziari (banche, poste, intermediari finanziari, ecc.) hanno l’obbligo di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di conto corrente. Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
  • L’INPS comunicherà all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza i dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati.
  • E’ disposto che i controlli amministrativi in forma di accesso devono essere programmati e coordinati tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni.
  • La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo non è più subordinata alla presenza dei “consigli tributari”. Sono conseguente abrogate le norme che ne prevedevano l’istituzione.

 

Articolo 12 – Limitazioni all’uso del contante

A partire dal 6.12.2011, è prevista un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’uso di denaro contante e di titoli al portatore.
Più in particolare, è stabilito che il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori ad euro 1.000.

Pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore ad euro 500.
Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali.
I versamenti delle somme a soggetti con trattamenti pensionistici minimi sono, assegni e pensioni sociali, sono esenti dall’imposta di bollo ed inoltre le banche e gli altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo.

Riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire le regole generali finalizzate ad “assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento”.

Comunicazione delle violazioni all’Agenzia delle Entrate

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile / tributario, ecc.) devono comunicare al MEF, entro 30 giorni, le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Per violazioni di importo inferiore a € 250.000, la comunicazione va inoltrata alla competente Direzione Provinciale.
Di conseguenza, ora la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata sia al MEF che all’Agenzia delle Entrate.

 

Articolo 13 – Applicazione sperimentale dell’imposta municipale (IMU)

 Il decreto in esame anticipa in via sperimentale dal 2014 al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale

Presupposto per l’applicazione dell’IMU

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
Il Decreto in esame estende l’applicazione dell’IMU anche all’abitazione principale ed alle sue pertinenze.
A tal fine è precisato che:

  • Per “abitazione principale” si intende “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
  • Per “pertinenza” dell’abitazione principale si intende quella classificata “nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Base imponibile IMU

La base imponibile IMU è pari:

  • Per i terreni agricoli, al reddito dominicale risultante in Catasto moltiplicato per 120.
  • Per i fabbricati, alla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i seguenti valori:
Categoria catastaleMoltiplicatore
A (escluso A/10)160
C/2, C/6, C/7160
B140
C/3, C/4, C/5140
A/1080
D60
C/155

 E’ inoltre prevista un’aliquota IMU:

  • Ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti IRES, locati. Il 50% dell’imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato.
  • Ridotta, nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%.

Detrazione per abitazione principale

È prevista una specifica detrazione per l’IMU riferita all’abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”. In merito è altresì precisato che:

  • in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
  • il Comune interessato può “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio” aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

 

Articolo 14 – Tributo comunale su rifiuti e servizi

A decorre dal 2013 è prevista l’istituzione, da parte di tutti i Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani.
Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l’immobile/area assoggettato al tributo.
Il nuovo tributo sostituirà, a decorrere dall’1.1.2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.

 

Articolo 16 – Tassazione per auto di lusso, imbarcazioni e aeromobili

“Super bollo” auto

A decorre dal 2012, il c.d. “super bollo” è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kW nella misura di € 20 per ciascun kW eccedente i 185.

Imbarcazioni

A decorrere dall’1.5.2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, che va da un minimo di 5 euro, per barche a partire dai 10 metri di lunghezza, ad un massimo di 703 euro per imbarcazioni di lunghezza superiore a 64 metri.

 

Articolo 17 – Indicazione nel Modello UNICO del canone RAI

Per le imprese e società, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI) è prevista l’indicazione nel mod. UNICO:

  • del numero di abbonamento;
  • della categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento;

 

Articolo 18 – “possibile” aumento delle aliquote IVA

E’ previsto l’aumento dell’aliquota IVA:

  • dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall’1.10.2012 e fino al 31.12.2013;
  • dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall’1.1.2014.

Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della Riforma fiscale.
È infatti previsto che l’aumento delle aliquote IVA non sarà applicato qualora venga adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti “tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014”.

 Osservazione

Ai timori paventati per l’aumento delle aliquote IVA è stato risposto che in Europa le aliquote IVA sono più o meno in linea con quelle previste dal Decreto Salva Italia.
Ebbene, le aliquote ordinarie IVA dei Paesi europei a noi più vicini (Francia, Germania, Spagna Gran Bretagna) vanno da un minimo del 18% della Spagna ad un massimo del 20% della Gran Bretagna, ben al di sotto del 23% programmato dall’Italia (fonte:
Agenzia delle Entrate). 
Inoltre, l’Italia è storicamente un Paese dove è forte la tendenza al risparmio delle famiglie, e i consumi delle famiglie italiane, a partire dal 2008, sono stati ben al di sotto dei consumi delle famiglie di Francia, Germania e Spagna.
Tutto questo porta a pensare che l’aumento delle aliquote IVA non farà altro che deprimere ulterioremente i consumi (e quindi la crescita ) in Italia. 

 

Articolo 19, commi da 1 a 3 – Imposta di bollo comunicazioni prodotti finanziari

A decorrere dal 2012, “le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” sono assoggettate all’imposta di bollo nella seguente misura:

  • 0,1% annuo per il 2012;
  • 0,15% a decorrere dal 2013.

Per dette comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%.
È inoltre previsto che:

  • l’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo va rapportata al periodo rendicontato;
  • per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e nella misura massima di € 1.200.

 

Articolo 19, commi da 4 a 9 – Imposta straordinaria sulle attività scudate

Le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (c.d. “scudo fiscale”) sono assoggettate ad un’imposta straordinaria dell’1,5%.
Gli intermediari finanziari provvedono a:

  • trattenere l’imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente;
  • versare l’imposta in 2 rate di pari importo entro il 16.2.2012 e il 16.2.2013;
  • segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista.

 

Articolo 24, comma 22 – Aumento delle aliquote contributive IVS

A decorrere dall’1.1.2012 le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dello 0,3% ogni anno fino a raggiungere la misura del 22%.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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