ANNUALITA’ ANCORA ACCERTABILI IN PRESENZA DI: ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E ADESIONE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

ANNUALITA’ ANCORA ACCERTABILI IN PRESENZA DI: ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E ADESIONE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

La regola “base” sulla decadenza dell’accertamento stabilisce che una determinata annualità non può più essere sottoposta a controlli fiscali quando sono trascorsi più di sei anni.

In maniera più formale, l’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, stabilisce che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Periodo di imposta

Anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

Termine per l’accertamento

2018

2019

31.12.2024

26.03.2025

2019

2020

31.12.2025

2020

2021

31.12.2026

2021

2022

31.12.2027

2022

2023

31.12.2028

2023

2024

31.12.2029

La data del 26.03.2025 è stata indicata, quale termine ulteriore per l’accertamento dell’annualità 2018 per il seguente motivo.
Durante l’emergenza Covid-19, i termini per l’accertamento sono stati prorogati di 85 giorni.
La proroga è stata introdotta dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020 così detto “Decreto Cura Italia”, il quale ha stabilito misure di sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso, tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (85 giorni).
Tale sospensione si riverbera anche sul termine entro il quale notificare gli avvisi di accertamento.

Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alla annualità in scadenza entro il 31.12.2020 (che era l’annualità 2015) o se abbia effetti anche sulle annualità che risultavano ancora accertabili a marzo 2020, data di entrata in vigore del “Cura Italia”, e quindi le annualità: dal 2015 al 2018.

Questo vuoto interpretativo ha generato decisioni discordanti nelle commissioni tributarie e quindi, prudentemente indichiamo la data del 26.03.2025 quale termine ultimo per l’accertamento sull’anno di imposta 2018.

 

I termini di decadenza su descritti vengono modificati nel caso di “regime premiale ISA.”

Il comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 stabilisce, in particolare,  che a favore dei contribuenti “virtuosi”, ovvero per coloro che hanno raggiunto un punteggio ISA almeno pari a 8, il termine di decadenza per l’attività di accertamento è anticipato di 1 anno.

Periodo di imposta

Anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

Termine per l’accertamento

senza regime premiale ISA

Termine per l’accertamento

con ISA almeno pari a 8

2018

2019

31.12.2024

26.03.2025

31.12.2023

26.03.2024

2019

2020

31.12.2025

31.12.2024

2020

2021

31.12.2026

31.12.2025

2021

2022

31.12.2027

31.12.2026

2022

2023

31.12.2028

31.12.2027

2023

2024

31.12.2029

31.12.2028

 

Cosa succede ai termini di decadenza nel caso in cui il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale? E nel caso in cui abbia aderito anche al ravvedimento speciale?

L’articolo 2-quater, comma 14 del D.L. n. 113/ 2024, prevede che per gli aderenti al concordato preventivo biennale i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Lo stesso articolo specifica che se oltre ad aver aderito al concordato preventivo biennale il contribuente ha anche adottato per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

E come cambiano i termini di decadenza nel caso in cui il contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale abbia un punteggio ISA superiore a 8?

In questo caso, sappiamo che con l’interrogazione n. 5-03163 del 27 novembre 2024, il Ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti sui termini di accertamento per gli aderenti al concordato preventivo biennale che beneficiano del regime premiale ISA.

Il Ministero ha evidenziato come per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, con un punteggio ISA almeno pari a 8, e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023.
Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga.

Diversamente, in relazione al periodo d’imposta 2019, il cui termine di decadenza scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al concordato preventivo biennale, l’ultimo periodo del richiamato comma 14 dell’articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Adesione al concordato preventivo biennale, senza ravvedimento annualità 2018-2022

Periodo di imposta

Anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

Termine per l’accertamento

senza regime premiale ISA e senza adesione al CPB

Termine per l’accertamento

con ISA almeno pari a 8 e senza adesione al CPB

Termine per l’accertamento

senza regime premiale ISA e con adesione al CPB

Termine per l’accertamento

con ISA almeno pari a 8 e con adesione al CPB

2018

2019

31.12.2024

26.03.2025

31.12.2023

26.03.2024

31.12.2025

31.12.2023

26.03.2024

2019

2020

31.12.2025

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2025

2020

2021

31.12.2026

31.12.2025

31.12.2026

31.12.2025

2021

2022

31.12.2027

31.12.2026

31.12.2027

31.12.2026

2022

2023

31.12.2028

31.12.2027

31.12.2028

31.12.2027

2023

2024

31.12.2029

31.12.2028

31.12.2029

31.12.2028

 

Adesione al concordato preventivo biennale, con ravvedimento annualità 2018-2022

Periodo di imposta

Anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

Termine per l’accertamento

senza regime premiale ISA e con ravvedimento una o più annualità 2018-2021

Termine per l’accertamento

con ISA almeno pari a 8 e con ravvedimento una o più annualità 2018-2022

2018

2019

31.12.2025

31.12.2027 (*)

31.12.2023

26.03.2024

2019

2020

31.12.2025

31.12.2027 (*)

31.12.2025

31.12.2027 (*)

2020

2021

31.12.2026

31.12.2027 (*)

31.12.2025

31.12.2027 (*)

2021

2022

31.12.2027

 

31.12.2026

31.12.2027 (*)

2022

2023

31.12.2028

31.12.2027

2023

2024

31.12.2029

31.12.2028

(*) in caso di ravvedimento dell’annualità.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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