CESSIONE DI MERCE A CLIENTI UE ED EXTRA UE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN NEGOZIO E ONLINE

CESSIONE DI MERCE A CLIENTI UE ED EXTRA UE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN NEGOZIO E ONLINE

 

Può capitare che il cliente di un negozio, in genere di articoli di lusso come orologi, capi di abbigliamento, gioielli, arredamento, ecc., si identifichi all’esercente come fiscalmente non residente in Italia.
Quali sono in questo caso le procedure e gli adempimenti fiscali che deve rispettare l’esercizio commerciale?

In questa circolare analizziamo le diverse fattispecie distinguendo tra:

  • Cessione del bene in negozio o vendita on line.
  • Vendita a soggetto privato o vendita a soggetto non privato (con partita Iva della nazione di residenza).
  • Vendita a soggetto extra UE o vendita a soggetto UE.
  • Trasporto a cura del cliente-cessionario o a cura del negozio-cedente.

 

  1. Cessione in negozio a cliente Extra UE non privato che si occupa del trasporto nel suo Paese di residenza

Il cliente non soggetto privato richiede la fattura per l’acquisto del bene in negozio ed effettua per suo conto il trasporto dello stesso bene al di fuori della dogana italiana.
Si parla in questo caso di “esportazione indiretta” ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b, DPR n. 633/72.

Il negozio emetterà una fattura elettronica senza IVA con la dicitura non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera b, DPR n. 633/72, ma la non imponibilità è condizionata dal fatto che la merce esca fuori dall’Italia entro 90 giorni.

Quindi, il cliente-cessionario dovrà fornire in tempi brevi (entro 90 gg.) al negoziante-cedente la prova che la merce acquistata sia passata attraverso la dogana.
La prova è costituita dal giustificativo doganale di esportazione (copia della fattura vistata dalla dogana in uscita, bolletta doganale di esportazione e “visto uscire” apposto elettronicamente sul DAU).

Se il cliente non dovesse restituire tale documento, il cedente dovrà pagare l’IVA sulla merce venduta, oltre alle relative sanzioni il cui importo varia in base ai tempi di ravvedimento.

Per quanto detto, è necessario il rilascio di una garanzia (fideiussione bancaria), da parte del cliente e a favore della impresa cedente.
Si tratta di una “dichiarazione di impegno alla esportazione con garanzia fideiussoria” a tutela della eventuale mancata esportazione della merce venduta.

 

  1. Cessione in negozio a cliente Extra UE non privato. Il negozio cedente si occupa del trasporto verso il Paese di residenza del cliente.

Il cliente non soggetto privato richiede la fattura per l’acquisto del bene in negozio, ma il trasporto dello stesso bene al di fuori della dogana italiana è a cura del negoziante cedente.
Si parla in questo caso di “esportazione diretta” ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.

Il negozio emetterà una fattura elettronica senza IVA con la dicitura non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.

La non imponibilità è sempre condizionata al fatto che la merce esca fuori dall’Italia entro 90 giorni, ma in questo caso non è richiesta alcuna garanzia in quanto il trasporto è a cura del soggetto che ha emesso la fattura.

Quindi, l’autotrasportatore al quale il cedente affida la spedizione, fornirà allo stesso cedente, oltre alla sua fattura per il servizio prestato, anche la bolletta doganale o DAU che attesta il fatto che la merce è passata attraverso la dogana.

 

  1. Cessione, tramite portale on line, a cliente Extra UE non privato. Il cliente ritira la merce in negozio e si occupa del trasporto nel suo Paese di residenza.

Il cliente non soggetto privato acquista la merce tramite il portale internet o shop online del negozio.

Lo stesso cliente richiede quindi la fattura per l’acquisto, ritira il bene in negozio ed effettua per suo conto il trasporto dello stesso bene al di fuori della dogana italiana.

E’ la medesima fattispecie di cui al punto 1, al quale quindi si rimanda.

 

  1. Cessione, tramite portale on line, a cliente Extra UE non privato. Il cedente si occupa del trasporto verso il Paese di residenza del cliente.

Il cliente non soggetto privato acquista la merce tramite il portale internet o shop on line del negozio.

Lo stesso cliente richiede quindi la fattura per l’acquisto, ma il trasporto dello stesso bene al di fuori della dogana italiana è a cura del negoziante cedente.

La fattispecie ha tutte le caratteristiche per essere considerata come “commercio elettronico indiretto business to business”, ma nulla cambia rispetto alla fattispecie di cui al precedente punto 2, al quale quindi si rimanda.

 

  1. Cessione, tramite portale on line, a cliente Extra UE privato. Il cedente si occupa del trasporto verso il Paese di residenza del cliente.

Il cliente è un soggetto privato residente in un Paese extra UE che acquista la merce tramite il portale internet o shop online del negozio.
Il trasporto della merce al di fuori della dogana italiana è a cura dello shop online.

La fattispecie ha tutte le caratteristiche per essere considerata come “commercio elettronico indiretto business to consumer”.

In generale, per le vendite al dettaglio identificate come commercio elettronico indiretto business to consumer:

  1. non vi è obbligo di emissione della fattura, se non richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
  2. Non c’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale.
  3. Rimane l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nei registri IVA (o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica).

Dal punto di vista IVA, si tratta di cessione all’esportazione non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.

In questo caso, la prassi e la normativa doganale richiedono la presenza di un documento commerciale (fattura) da presentare in dogana per l’uscita della merce.

Di fatto, quindi, pur non essendoci obbligo “interno” di fattura verso il consumatore, la fattura diventa necessaria per l’operazione doganale e per poter dimostrare la non imponibilità IVA

Quindi, lo shop online emetterà una fattura elettronica senza IVA con la dicitura non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.
La non imponibilità è sempre condizionata al fatto che la merce esca fuori dall’Italia entro 90 giorni, ma in questo caso non è richiesta alcuna garanzia in quanto il trasporto è a cura del soggetto che ha emesso la fattura.

Quindi, l’autotrasportatore al quale il cedente affida la spedizione, fornirà allo stesso cedente, oltre alla sua fattura per il servizio prestato, anche la bolletta doganale o DAU che attesta il fatto che la merce è passata attraverso la dogana.

 

  1. Cessione in negozio a cliente Extra UE privato (turista). Il negozio consegna la merce al cliente.

Il cliente privato residente extra-UE acquista in negozio un bene che porta con sé fuori dall’Unione Europea (es. turista che compra una borsa o un orologio) e dichiara che intende avvalersi del Tax free shopping.

In questo caso, al momento della vendita, il commerciante emette una fattura con IVA (non è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale).
Non può applicare da subito la non imponibilità IVA (art. 8, DPR 633/1972), perché l’uscita della merce dall’UE non è ancora avvenuta e manca la prova doganale.

Ai sensi della disciplina Tax free shopping (art. 38-quater, DPR n. 633/1972), il cliente extra-UE ha però diritto al rimborso dell’IVA, a condizione che:

  • Sia residente o domiciliato fuori dall’Unione Europea;
  • esporti i beni nei propri bagagli personali;
  • il valore della cessione, comprensivo di IVA, superi i 70,00 euro;
  • l’uscita dall’UE avvenga entro 3 mesi dall’acquisto.

In base alla disciplina Tax free shopping, quindi:

  1. Il commerciante emette una fattura tax free tramite sistema elettronico OTELLO (dell’Agenzia delle Dogane). E’ comunque una fattura con IVA.
  2. Alla frontiera, il turista presenta alla dogana la fattura tax free e il bene acquistato. La dogana verifica e appone il visto elettronico che certifica l’uscita della merce.
  3. Con quel visto, il cliente ottiene il rimborso dell’IVA (direttamente dal negoziante o tramite società di tax refund).
  4. A questo punto, l’operazione si considera non imponibile IVA e il commerciante non deve versare l’IVA all’erario.

 

  1. Cessione in negozio a cliente UE non privato che si occupa del trasporto nel suo Paese di residenza

Il cliente non italiano, residente nell’Unione Europea, e non soggetto privato, richiede la fattura per l’acquisto del bene in negozio ed effettua per suo conto il trasporto dello stesso bene al di fuori dell’Italia.

Come primo adempimento, il negoziante cedente deve verificare che il soggetto acquirente sia abilitato ad effettuare acquisti esteri, e che quindi la sua partita IVA sia iscritta al VIES.
In caso contrario, la cessione non è intracomunitaria, ma si considera una vendita al dettaglio a privato UE, quindi imponibile IVA italiana.

Superata la prova del VIES, il negozio emetterà una fattura elettronica senza IVA con la dicitura non imponibile iva ex art. 41 DL n. 331/93 – cessione intracomunitaria.
La non imponibilità è condizionata sempre dal fatto che la merce abbandoni il territorio italiano.

Rispetto ad un trasporto verso paesi extra UE, in questa fattispecie, manca il passaggio doganale e quindi la prova di uscita del bene dall’Italia diventa più “debole”.
Se a ciò si aggiunge il fatto che il trasporto è curato dall’acquirente, il rischio per il venditore cedente di una contestazione sulla mancata imponibilità IVA dell’operazione diventa più grande.

Per questo motivo, il cedente, che deve comunque essere in grado di dimostrare l’uscita della merce dall’Italia, deve ottenere più documenti possibili che attestino in qualche modo l’uscita della merce, e che possono essere i seguenti:

  • CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). È la lettera di vettura internazionale utilizzata per i trasporti su gomma tra Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1956 (quasi tutti i Paesi europei e molti extra-UE). Non è un titolo di credito, ma un documento di trasporto che dimostra l’esistenza e le condizioni del contratto di trasporto.
  • Polizza di carico.
  • Fattura del trasportatore.
  • Documento di consegna firmato.
  • Assicurazione della spedizione.

Se il trasporto è gestito dal cliente, diventa fondamentale avere una dichiarazione scritta dello stesso cliente cessionario che attesti l’arrivo dei beni nel Paese UE di destinazione.

Per quanto riguarda la garanzia, non è prevista per legge una garanzia cauzionale a carico del cessionario.
Tuttavia, l’onere della prova rimane in capo al cedente: se non dimostra l’uscita della merce, rischia la riqualificazione della vendita come imponibile in Italia con sanzioni.
Per questo motivo, molte aziende inseriscono nei contratti clausole di tutela (es. deposito cauzionale pari all’IVA che verrà restituito al cliente solo alla presentazione della prova di arrivo merce).

 

  1. Cessione in negozio a cliente UE non privato. Il cedente si occupa del trasporto verso il Paese di residenza del cliente.

Il cliente non italiano, residente nell’Unione Europea, e non soggetto privato, richiede la fattura per l’acquisto del bene in negozio. Il negozio cedente cura il trasporto dello stesso bene verso il Paese UE del cliente.

Rispetto alla fattispecie di cui al punto 7, cambia solo il soggetto responsabile del trasporto verso altro Paese UE.
In questo caso è il cedente, che emette fattura non imponibile Iva, a curare direttamente il trasporto.

Le regole indicate al punto 7 rimarranno le medesime, tranne la dichiarazione scritta del cessionario e il deposito cauzionale in quanto sarà cura e responsabilità del cedente trasportare la merce al di fuori dell’Italia.

 

  1. Cessione, tramite portale on line, a cliente UE non privato. Il cedente si occupa del trasporto verso il Paese di residenza del cliente.

Il cliente UE non soggetto privato acquista la merce tramite il portale internet o shop online del negozio.

Lo stesso cliente richiede quindi la fattura per l’acquisto, ma il trasporto dello stesso bene al di fuori dall’Italia e verso il Paese UE del cliente è a cura del negoziante cedente.

La fattispecie ha tutte le caratteristiche per essere considerata come “commercio elettronico indiretto business to business”, ma nulla cambia rispetto alla fattispecie di cui al precedente punto 8.

Quindi, in sintesi:

  • Lo shop on line deve accertarsi che la partita IVA del cliente sia iscritta al VIES;
  • Lo shop on line emetterà una fattura elettronica senza IVA con la dicitura non imponibile iva ex art. 41 DL n. 331/93 – cessione intracomunitaria.
  • Lo shop on line cura il trasporto e deve quindi conservare le prove documentali dell’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia (CMR, polizza, fattura del trasportatore, assicurazione ecc.)

 

  1. Cessione, tramite portale online, a cliente UE privato. Il cedente si occupa del trasporto verso il Paese di residenza del cliente.

Il cliente è un soggetto privato residente in un Paese UE che acquista la merce tramite il portale internet o shop online del negozio.
Il trasporto della merce al di fuori del territorio italiano è a cura dello shop online.

La fattispecie ha tutte le caratteristiche per essere considerata come “commercio elettronico indiretto business to consumer”.

In generale, per le vendite al dettaglio identificate come commercio elettronico indiretto business to consumer:

  1. non vi è obbligo di emissione della fattura, se non richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
  2. Non c’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale.
  3. Rimane l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nei registri IVA (o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica).

 

Entro la soglia dei 10.000 euro annui di vendite a clienti privati della Unione Europea:

  • Il corrispettivo è con IVA e viene indicato nel registro dei corrispettivi (il venditore applica l’IVA italiana)

 

Dal momento in cui si supera la soglia dei 10.000 euro di vendite a clienti privati della Unione Europea:

  • Il venditore deve applicare l’IVA del Paese UE del consumatore.
  • Il venditore deve quindi registrarsi e utilizzare il regime OSS (One Stop Shop) in Italia. Questa procedura permette di dichiarare e versare tutta l’IVA dovuta sugli acquisti intra UE tramite un unico portale in Italia, senza registrarsi in ogni Stato membro.
  • Il venditore, quindi:
  1. Incassa e registra il corrispettivo calcolando l’IVA in base alle aliquote del Paese di destinazione (es.: Francia 20%, Germania 19%)
  2. Versa l’IVA relativa tramite dichiarazione trimestrale OSS.

 

  1. Cessione in negozio a cliente UE privato (turista). Il negozio consegna la merce al cliente.

Il cliente privato residente in un Paese dell’Unione Europea acquista in negozio un bene che porta via.
L’operazione è una cessione interna italiana, quindi si applica sempre l’IVA italiana.

Non importa che il cliente sia residente in un altro Paese UE: al momento dell’acquisto il bene non esce dall’Italia con procedure doganali né ci sono condizioni per la non imponibilità.

Come per qualsiasi cliente privato italiano, vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico / documento commerciale. La fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente al momento dell’acquisto.
Non ci sono rimborsi né esenzioni, a differenza del tax free shopping che si applica solo ai clienti extra-UE.

 

La seguente tabella riassume le differenti fattispecie.

 Extra UEUE
 PrivatoIVAPrivatoIVA
 Trasporta

Negozio

Trasporta

cliente

Trasporta

negozio

Trasporta

cliente

Trasporta

negozio

Trasporta

cliente

Trasporta

negozio

Trasporta

cliente

Vendita in negozioTax free shopping con sistema OTELLO.Esportazione diretta.

non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.

Esportazione indiretta.

non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera b, DPR n. 633/72.

Iva italiananon imponibile iva ex art. 41 DL n. 331/93 – cessione intracomunitaria.non imponibile iva ex art. 41 DL n. 331/93 – cessione intracomunitaria.
Vendita on linenon imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72.non imponibile iva ex art. 8, comma 1, lettera b, DPR n. 633/72Entro € 10.000 iva italiana

Oltre € 10.000 Iva del Pase UE

Regime OSS (One Stop Shop)

non imponibile iva ex art. 41 DL n. 331/93 – cessione intracomunitaria.
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