CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI FORFETTARI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI FORFETTARI

A decorrere dal 2024, viene introdotto il concordato preventivo biennale (CPB).
Per i soggetti forfetari l’applicazione del concordato preventivo è limitata, alla sola annualità 2024.

 

Requisiti per accedere

Possono accedere al concordato i contribuenti che:

  1. Non hanno debiti tributari e contributivi sino al 31.12.2023;
  2. Oppure hanno estinto o rateizzato i debiti tributari e contributivi di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta (31 ottobre 2024).

 

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  1. inizio attività nel 2023;
  2. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2023, 2022 e 2021);
  3. condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio, commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

 

Effetti dell’accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare il reddito da partita IVA proposto dall’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2024.

Se nel 2024 il contribuente raggiunge un reddito da partita IVA maggiore di quello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la differenza (tra reddito effettivo e reddito proposto/concordato) non è soggetto a né a tasse, né a contributi obbligatori (ma occorre verificare quanto previsto da ciascuna cassa di previdenza privata. Alcune ritengono comunque assoggettabile a contribuzione il reddito effettivamente maturato).

Il contribuente ha tempo sino al 31.10.2024 (data entro la quale inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2023) per scegliere se aderire o meno alla proposta di concordato preventivo.

 

Adempimenti fiscali

Nel periodo d’imposta oggetto di concordato (2024) non vengono meno gli ordinari obblighi del regime forfetario.
In particolare, deve essere emessa fattura elettronica senza applicazione dell’IVA (natura operazione N2.2).

 

Cause di decadenza

Il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:

  1. modifica l’attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, a meno che la nuova attività rientri nel gruppo di settore al quale è applicato il medesimo coefficiente di redditività;
  2. cessa l’attività.
  3. Dichiara nel 2024 ricavi effettivi di ammontare superiore a € 150.000.
  4. Ha subito nel 2024 una riduzione di reddito effettivo eccedente il 30% rispetto a quello oggetto del concordato.
  5. E’ stato interessato da eventi straordinari quali: eventi calamitosi, danni ai locali destinati all’attività, danni rilevanti alle scorte di magazzino, sospensione dell’attività, ecc.

 

Regime opzionale di imposizione sostitutiva

E’ prevista, in via facoltativa, un’imposizione sostitutiva applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, nella misura del:

  • 10% in caso di soggetto forfetario;
  • 3% in caso di regime forfetario “start up”.

In particolare, per il 2024, è possibile assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2023, a un’imposta pari al 10% dell’eccedenza ovvero 3% in caso di soggetti forfetari “start up”.

 

Analisi di convenienza

Per valutare se aderire o meno alla proposta di concordato preventivo, è necessario partire dal fatto che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate per il 2024 è più alto (in certi casi sensibilmente più alto) rispetto al reddito dichiarato nel 2023.

A fronte di un incremento del reddito concordato, le contropartite offerte dall’Agenzia delle Entrate sono fondamentalmente tre:

  1. Il contribuente che aderisce non viene incluso nelle liste predisposte dall’Agenza delle Entrate e dalla Guardia di Finanza che impiegheranno maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
  2. Il contribuente non deve assoggettare a tassazione l’eventuale maggior reddito maturato nel 2024 rispetto a quello proposto dall’Agenzia.
  3. Nel caso in cui il reddito proposto dall’Ufficio si riveli più alto di quello effettivamente maturato alla fine del 2024, il contribuente ha la possibilità di assoggettare a una tassazione più favorevole la differenza tra reddito proposto e reddito 2023.

Quindi, esemplificando:

nel 2023 il contribuente dichiara un reddito pari a 40.000 euro.
Decide di aderire al concordato preventivo (entro il 31.10.2024), il quale prevede un reddito concordato pari a 48.000 euro per il 2024.Alla fine del 2024 il contribuente si accorge che il suo reddito effettivo è pari a 41.000 euro, quindi inferiore al reddito concordato.
Al fine di mitigare l’impatto del concordato preventivo, rendendolo meno oneroso, il legislatore ha previsto la possibilità di assoggettare alla tassazione ordinariamente prevista per i soggetti forfettari l’importo di euro 40.000 (ovvero il reddito maturato nel 2023) e a tassazione sostitutiva del 10% o 3% l’importo di euro 8.000 (quindi la differenza tra reddito concordato per il 2024 e reddito 2023). 

 

In base a quanto scritto, un contribuente “virtuoso”, ha convenienza ad aderire alla proposta di concordato, se e solo se prevede di raggiungere un reddito per il 2024 sensibilmente maggiore di quello raggiunto nel 2023 (e comunque almeno pari a quello proposto dal concordato).

Diversamente, i contribuenti che prevedono andamenti costanti o in calo del reddito 2024 o non alto a sufficienza, potrebbero non avere interesse ad aderire, considerando anche il fatto che l’accettazione della proposta è irrevocabile, salvo il ricorrere di situazioni eccezionali.

Alla data del 31.10.2024, termine entro il quale aderire, il contribuente forfettario potrebbe già essere in possesso di una stima piuttosto precisa di quello che sarà il suo reddito a fine 2024, in base ai suoi incassi dell’anno, e quindi può decidere con maggiore sicurezza se aderire meno al concordato.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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