CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI ISA

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI ISA

A decorrere dal 2024, viene introdotto il concordato preventivo biennale (CPB).
Per i soggetti ISA (quindi per i soggetti non forfettari) l’applicazione del concordato preventivo è proposta per le annualità 2024 e 2025.

 

Requisiti per accedere

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e debiti contributivi.

Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a € 5.000,00. Quindi l’ammontare complessivo del debito residuo deve essere inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.

 

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  1. Inizio dell’attività di impresa o lavoro autonomo nel 2023.
  2. Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2023 – 2022 – 2021).
  3. Condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio, commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021).
  4. Con riferimento al periodo d’imposta 2023, conseguimento di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito da partita IVA.
  5. Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario ossia, passaggio dal regime ordinario per il 2023 al regime forfetario per il 2024.
  6. Operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone, nel 2024 o nel 2025.

 

Effetti dell’accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare i redditi da partita IVA proposti dall’Agenzia delle Entrate sia per il periodo d’imposta 2024 che per il periodo di imposta 2025.

Se nel 2024 e/o nel 2025 il contribuente raggiunge un reddito da partita IVA maggiore di quello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la differenza (tra reddito effettivo e reddito proposto/concordato) non è soggetto a tassazione.

Per quanto riguarda i contributi obbligatori, alcune casse previdenziali (tra cui Cassa Dottori Commercialisti, Inarcassa, Cassa geometri, Cassa Avvocati) sostengono che, per la determinazione dei contributi dovuti dai propri iscritti, non ha rilevanza il reddito concordato bensì il reddito effettivo realizzato dal professionista.

Il contribuente ha tempo sino al 31.10.2024 (data entro la quale inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2023) per scegliere se aderire o meno alla proposta di concordato preventivo biennale.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia:

  1. sono riconosciuti i seguenti benefici premiali ISA:
    • esclusione disciplina delle società non operative;
    • esonero visto di conformità;
    • esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici;
    • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  2.   non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39, DPR n. 600/73 (accertamento analitico induttivo).

 

Adempimenti fiscali

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

  1. agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
  2. alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (che continua ad essere applicata in base alle regole ordinarie).

 

Cause di decadenza/cessazione

Il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:

  1. modifica l’attività svolta nel corso del 2024/2025 rispetto a quella esercitata nel 2023, a meno che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA.
  2. Cessa l’attività.
  3. In casi eccezionali che determinano una riduzione del reddito effettivo, eccedente il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, lo stesso cessa di produrre effetto a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.
  4. Nel corso del 2024 o del 2025 aderisce al regime forfettario.
  5. E’ soggetto a operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone, nel 2024 o nel 2025.
  6. Dichiara nel 2024 o nel 2025 ricavi effettivi di ammontare superiore a € 7.746.853.

 

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta (2024 e 2025) nel caso in cui:

  1. a seguito di accertamento, per il 2024 – 2025 o per il 2023, sia rilevata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività fiscali dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. A tal fine, sono considerate di non lieve entità:
  • le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA, relativamente al 2024 – 2025;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • l’omessa presentazione del mod. REDDITI / IRAP / IVA / 770 per il 2024 – 2025;
  • la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri o la mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali, contestate in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi);
  • l’omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili / documenti / registri previsti in materia di imposte dirette / IVA;
  • l’omessa installazione / manomissione del registratore di cassa telematico;
  1. A seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi (presentazione dichiarazione integrativa), risulta una quantificazione diversa dei redditi / IVA / IRAP rispetto a quelli in base ai quali è stata accettata la proposta di concordato.
  2. Sono indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
  3. Ricorre una causa di esclusione dal CPB, ovvero:
  • omessa presentazione del mod. REDDITI in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio, commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  1. Omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis,

Le violazioni sopra esaminate se regolarizzate, ove possibile, mediante il ravvedimento, non rilevano ai fini della decadenza dal concordato.

 

Regime opzionale di imposizione sostitutiva

E’ prevista, in via facoltativa, un’imposizione sostitutiva applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, nella misura del:

  • 10%, 12% o 15%, in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta; in caso di soggetto forfetario;

In particolare, per il 2024, è possibile assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2023, a un’imposta pari al 10%, 12% o 15% dell’eccedenza.

 

Analisi di convenienza

Per valutare se aderire o meno alla proposta di concordato preventivo biennale, è necessario partire dal fatto che i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate per il biennio 2024-2025 sono più alti (in certi casi sensibilmente più alti) rispetto al reddito dichiarato nel 2023.

A fronte di un incremento del reddito concordato, le contropartite offerte dall’Agenzia delle Entrate sono fondamentalmente quattro:

  1. Il contribuente evita eventuali accertamenti basati su presunzioni semplici o accertamenti analitico-induttivi, quindi accertamenti slegati dalle scritture contabili.
  2. Il contribuente che aderisce non viene incluso nelle liste predisposte dall’Agenza delle Entrate e dalla Guardia di Finanza che impiegheranno maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
  3. Il contribuente non deve assoggettare a tassazione l’eventuale maggior reddito maturato nel 2024 e 2025 rispetto a quello proposto dall’Agenzia.
  4. Nel caso in cui il reddito proposto dall’Ufficio si riveli più alto di quello effettivamente maturato alla fine del 2024 e del o 2025, il contribuente ha la possibilità di assoggettare a una tassazione più favorevole la differenza tra reddito proposto e reddito 2023.

Quindi, esemplificando:
nel 2023 il contribuente dichiara un reddito pari a 40.000 euro.
Decide di aderire al concordato preventivo biennale (entro il 31.10.2024), il quale prevede un reddito concordato pari a 48.000 euro per  il 2024 e 50.000 euro per il 2025.
Alla fine del 2024 il contribuente si accorge che il suo reddito effettivo è pari a 41.000 euro, quindi inferiore al reddito concordato.
Al fine di mitigare l’impatto del concordato preventivo, rendendolo meno oneroso, il legislatore ha previsto la possibilità di assoggettare  a tassazione ordinaria per il 2024 l’importo di euro 40.000 (ovvero il reddito maturato nel 2023) e a tassazione sostitutiva più favorevole l’importo di euro 8.000 (quindi la differenza tra reddito concordato per il 2024 e reddito 2023). 

 

In base a quanto scritto, un contribuente “virtuoso”, con punteggi ISA sempre alti e scritture contabili in ordine, ha convenienza ad aderire alla proposta di concordato, se e solo se prevede di raggiungere un reddito per il 2024 e 2025 sensibilmente maggiore di quello raggiunto nel 2023 (e comunque almeno pari a quello proposto dal concordato).

Diversamente, i contribuenti che prevedono andamenti costanti o in calo dei redditi 2024 e 2025 o non alti a sufficienza, potrebbero non avere interesse ad aderire, considerando anche il fatto che l’accettazione della proposta è irrevocabile, salvo il ricorrere di situazioni eccezionali.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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