CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, RAVVEDIMENTO SPECIALE E ACCERTAMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, RAVVEDIMENTO SPECIALE E ACCERTAMENTO

L’art. 34 del Decreto Legislativo n. 13/2024, prevede che per i periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 per i soggetti forfettari, 2024 e 2025 per i soggetti ISA), tutti i soggetti che vi aderiranno non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73.

L’art. 39 fa riferimento agli “accertamenti analitici”, agli accertamenti “analitico-induttivi” e agli “accertamenti induttivi puri”, questi ultimi volti a rettificare il reddito senza tener conto, del tutto o in parte, dei documenti risultanze contabili.

Tale tipologia di accertamento (induttivo puro) può essere condotta sulla base di dati o notizie comunque raccolti dall’amministrazione finanziaria, nonché sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. presunzioni non qualificate).

Quindi, attraverso l’accertamento induttivo l’amministrazione finanziaria può rettificare il reddito usando anche dati non prettamente fiscali.

L’art. 19 del D. Lgs. n. 13/2024, come richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024, specifica inoltre che nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive.

Gli accertamenti, siano essi analitici,  induttivi puri, o analitico-induttivi, potranno essere ugualmente intrapresi nel caso in cui l’amministrazione finanziaria, riscontri la presenza di una o più cause di decadenza dal concordato.

Tra le cause di decadenza ricordiamo:

  • la dichiarazione infedele;
  • l’accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
  • la contestazione di reati tributari;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA se determina un minor reddito oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  • L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA;
  • Le violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre commesse in giorni diversi;
  • L’ omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici;
  • La sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza).

 

Per i soggetti ISA che, una volta aderito al concordato preventivo biennale, decidono di beneficiare del ravvedimento speciale per uno o più periodi di imposta compresi tra il 2018 e il 2022, si applica, per le annualità oggetto di ravvedimento, la norma di cui all’art. 34 del D. Lgs. 13/2024.

Quindi, i periodi d’imposta oggetto di ravvedimento speciale non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73, e quindi non potranno essere effettuati:

  • accertamenti analitici sui redditi;
  • accertamenti analitico induttivi;
  • accertamenti induttivi.

 

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se:

  1. il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento;
  2. in caso mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
  3. se in seguito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale specificamente previste;
  4. in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D. Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.
Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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