Contribuenti minimi

Contribuenti minimi

 

Il regime dei “contribuenti minimi” in sintesi.

I soggetti che aderiscono al regime dei “contribuenti miniminon sono tenuti a versare le imposte IRPEF, IRAP, IVA e le addizionali regionali e comunali.
Tale regime prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi e spese affettivamente percepiti o sostenuti nel periodo di imposta, secondo il così detto “principio di cassa”.
I contributi previdenziali versati nel corso dell’anno possono essere dedotti dal reddito.

 I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:

  • Dall’applicazione degli studi di settore.
  • Dagli adempimenti IVA: non devono procedere alla liquidazione ed al versamento dell’IVA a debito, non devono compilare ed inviare la comunicazione e la dichiarazione annuale IVA, non sono tenuti a redigere e conservare i registri IVA. Le fatture di ricavo emesse non devono essere soggette ad IVA e sulle fatture di acquisto non può essere portata in detrazione la relativa IVA, che diventa così un costo deducibile dal reddito.

 I contribuenti minimi sono chiamati a numerare e conservare le fatture di acquisto e vendita e le bollette doganali.

 

Requisiti per aderire al regime dei “contribuenti minimi”.

Con il termine “contribuenti minimi” si intendono  le persone fisiche residenti nel territorio italiano che esercitano un’attività di impresa o arti e professioni e che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.
Coloro che iniziano la propria attività nel corso del periodo di imposta possono avvalersi sin da subito del regime dei contribuenti minimi.
Coloro, invece, che già esercitano un’attività possono avvalersi del regime in esame se sono rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

  • Nell’anno solare precedente, non devono aver effettuato cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate ad esse.
  • Nell’anno solare precedente, non devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori coordinati e continuativi.
  • Nell’anno solare precedente, non devono aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
  • Nei tre anni precedenti, non devono aver acquistato, anche mediante contratti di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

 

Beni strumentali posseduti nel triennio.

Per poter accedere al regime dei minimi è necessario che il contribuente non abbia effettuato, nel triennio precedente,  acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Si precisa che:

  • Se i beni strumentali sono solo in parte utilizzati nell’abito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo (ad esempio un’autovettura o un telefonino), bisogna considerare il 50% del loro costo di acquisto, al netto dell’IVA.
  • Ai fini del calcolo dei 15.000 euro, rilevano anche i canoni di locazione (ad esempio canoni pagati per l’affitto dell’ufficio) e quelli di noleggio; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito.
  • Anche i canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente per l’utilizzo di un bene strumentale concorrono al calcolo di cui sopra.

 

Contribuenti che non possono usufruire del regime dei minimi.

Sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi le persone non residenti che svolgono attività nel territorio italiano e coloro che si avvalgono di regimi IVA speciali.
I regimi speciali IVA sono riferibili alle seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca.
  • Vendita di sali e tabacchi.
  • Commercio di fiammiferi.
  • Editoria.
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica.
  • Rivendita di documenti di trasporto e di sosta.
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972.
  • Agenzie di viaggio e turismo.
  • Agriturismo.
  • Vendite a domicilio.
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

Sono inoltre esclusi coloro che effettuano operazioni di cessione di fabbricati e terreni edificabili o di mezzi di trasporto.
Non possono usufruire del regime dei minimi anche coloro che, pur esercitando un’attività di impresa o professionale in forma individuale, partecipano nel contempo a società di persone o ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria  che hanno optato per la trasparenza fiscale.

 

Agevolazioni e semplificazioni.

 I contribuenti che applicano il regime dei minimi usufruiscono delle seguenti semplificazioni e agevolazioni:

  • Semplificazioni contabili e dichiarative.
  • Agevolazioni di imposta.

Semplificazioni contabili e dichiarative.

I contribuenti minimi non devono procedere al calcolo della liquidazione IVA ed al versamento dell’IVA a debito.
Inoltre, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Non devono presentare la comunicazione annuale dati IVA e la dichiarazione IVA.
Gli adempimenti obbligatori da assolvere sono invece i seguenti:

  • Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.
  • Integrare con IVA la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile.
  • Versare l’imposta IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  • Presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.
  • Numerare e conservare le fatture emesse. Su ciascuna fattura emessa si dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”.
  • Applicare una marca da bollo da euro 1,81 su ciascuna fattura emessa di importo superiore ad euro 77,47.

I contribuenti minimi devono emettere fatture non imponibili IVA. Allo stesso modo non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto.
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore ed ai parametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione e dalla presentazione dei relativi modelli.

Agevolazioni di imposta

Al reddito di impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti minimi viene applicata un’imposta sostitutiva pari al 20%.
Il reddito è pari alla differenza tra i ricavi generati e le spese sostenute nel periodo di imposta.
Per i contribuenti minimi, indipendentemente dal fatto che esercitino attività di impresa o arti e professioni, si applica il “principio di cassa”.
Secondo tale principio, i ricavi e le spese sono imputati nel periodo di imposta se sono stati effettivamente percepiti (i ricavi) o se sono stati effettivamente sostenuti (le spese) in quello stesso periodo.
Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica può riferirsi ad altri periodi di imposta.

Beni strumentali
Proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito totalmente nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento.

Beni a uso promiscuo
Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura dl 50% dell’importo corrisposto, al lordo del’IVA.
Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori, i motocicli e la telefonia.

Spese per omaggi, vitto e alloggio
Le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.
La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all’attività esercitata.

Contributi previdenziali
Sono deducibili dal reddito di impresa o arte e professione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso dell’esercizio.

* *  *

Il reddito, determinato in base alle regole appena esposte, va assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%.
Non sono dovute, oltre all’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.
I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto trattenuta dal sostituto di imposta sulla fattura che emettono.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
59 Commenti
  • Luca Rossi
    Pubblicato alle 19:02h, 21 Febbraio

    Buongiorno, sono un professionista appena abilitato e devo aprire la Partita IVA.
    Vorrei sapere se sia più conveniente aderire al regime dei Contribuenti Minimi o a quello delle Nuove Iniziative imprenditoriali.

    Grazie,
    Luca Rossi

  • Marco Mastromattei
    Pubblicato alle 18:00h, 22 Febbraio

    Il regime fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo (art. 13 della Legge 388/2000) prevede determinate agevolazioni e semplificazioni fiscali in favore delle persone fisiche chi iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
    Si applica per il primo periodo di imposta e per i due successivi.

    Le principali agevolazioni sono:
    -riduzione del carico fiscale: è prevista un’imposta, pari al 10% del reddito di impresa o di lavoro autonomo, che sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali.
    -Esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IRPEF e IVA.
    -Esonero dall’obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA. Viene infatti prevista un’unica liquidazione annuale dell’IVA ed un unico versamento dell’eventuale IVA a debito relativa all’intero anno.
    -Il lavoratore autonomo è esonerato dall’obbligo di assoggettare i propri redditi alla ritenuta d’acconto del 20%.

    Circa la convenienza tra il regime delle nuove attività e quello dei contribuenti minimi, si possono fare le seguenti osservazioni.

    Differenza di aliquota di imposta e di costi rilevanti

    Il regime delle nuove iniziative presenta il vantaggio di un’aliquota pari alla metà di quella dei minimi (10% contro 20%).
    I contribuenti minimi, tuttavia, possono dedurre dal proprio reddito gli oneri previdenziali versati nel corso dell’anno, cosa preclusa ai soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative.
    Altro vantaggio dei minimi è la possibilità di dedurre “per cassa”, cioè nel momento di sostenimento della spesa, qualsiasi costo, anche quelli relativi a beni di ingente valore (beni c.d. ammortizzabili).

    Sebbene l’aliquota del 10% rimanga un vantaggio più forte rispetto a quelli descritti per i “minimi”, è possibile aggiungere alcune considerazioni, più di carattere “psicologico”, che potrebbero costituire un vantaggio per i minimi.
    Esse riguardano gli oneri finanziari.

    Oneri finanziari (uscite di banca)

    Il contribuente soggetto al regime delle nuove iniziative imprenditoriali è chiamato a “sopportare” due impegni finanziari: il versamento dell’IVA annuale a marzo ed il versamento delle imposte a giugno.
    Sebbene, spesso, tali uscite non siano particolarmente ingenti, vi può comunque essere un certo “affanno” psicologico da parte del contribuente nell’affrontare tali uscite.

    Il contribuente soggetto al regime dei minimi, invece, non avendo IVA a credito o a debito non è chiamato a nessun esborso di IVA a marzo.
    Non solo. Se lo stesso contribuente lavora, per ipotesi, solo con clienti sostituti di imposta, la ritenuta d’acconto che gli viene trattenuta in fattura (del 20%) basterà da sola a compensare l’imposta (del 20%) in sede di dichiarazione dei redditi a giugno.
    Se lo stesso contribuente, poi, denuncerà dei costi nel corso dell’anno, ecco che non solo non dovrà versare imposte a giugno, ma sarà addirittura a credito.

    Le ultime due osservazioni riguardano gli studi di settore e l’IRAP.
    Il regime dei “minimi”, al contrario del regime delle nuove iniziative, non prevede l’assoggettamento agli studi di settore.
    Il regime dei minimi è esonerato espressamente anche dall’imposta IRAP, mentre il regime delle nuove iniziative non prevede automaticamente tale esonero.

  • Carlo
    Pubblicato alle 14:34h, 18 Marzo

    Buongiorno Dott. Mastromattei, vorrei chiederLe gentilmente quale è il principio di determinazione del reddito nel caso del regime nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo (art. 13 della Legge 338/2000. è per cassa oppure per competenze?
    grazie mille

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:41h, 19 Marzo

      Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive, imprenditoriali o di lavoro autonomo, prevede due diversi principi di determinazione del reddito, in base alla categoria di coloro che ne usufruiscono:
      – per cassa, nel caso di lavoratori autonomi o professionisti (non iscritti in Camera di Commercio), ai sensi dell’art. 54 DPR 917/1986;
      – per competenza, nel caso di imprenditori (generalmente iscritti in Camera di Commercio), ai sensi dell’art. 66 DPR 917/1986.

  • Brigitta
    Pubblicato alle 12:53h, 31 Luglio

    Buongiorno Dott. Mastromattei,
    devo aprire una partita iva codice 661922 Agenti mediatori e procacciatori di servizi finanziari. Percepisco compensi esenti IVA ex art. 10 dpr 633/72 e fatturo alla società per cui lavoro che mi retrocede la mia quota di provvigioni bancarie.
    Ho anche la possibilità di fatturare direttamente ai clienti.

    Attualmente sono socia amministratore di una s.r.l. che non ha ancora fatturato e fino al 2006 ero socia accomandataria di una sas.

    Inoltre vorrei sapere se con il forfettino è obbligatorio l’iscrizione alla camera di commercio con il relativo pagamento degli oneri previdenziali
    So che il regime dei minimi (Forfettone) non prevede IVA a credito e che l’IVA sugli acquisti si può dedurre dal reddito perché rappresenta un costo così come gli oneri previdenziali.
    Considerando che dai miei compensi viene detratto l’11,5% (23% del 50%) a titolo di ritenuta d’acconto e che essendo esente non devo versare IVA a debito, che tipo di regime mi conviene scegliere ?
    Grazie infinitamente
    Brigitta

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 14:40h, 27 Agosto

      Il regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (così detto “Forfettino”) può essere utilizzato, tra le altre condizioni, da coloro che negli ultimi tre anni non abbiano esercitato attività artistica, professionale o di impresa.
      La qualità di socio amministratore di una Srl, poiché determina un’attività di gestione attiva all’interno della società, è una causa di esclusione dal regime sostitutivo per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
      Il regime fiscale dei contribuenti minimi è invece utilizzabile anche dal soggetto che è socio amministratore di una Srl a condizione che la Srl non abbia adottato il regime della trasparenza fiscale (art. 116 del D.P.R. 917/1986).
      Infine, l’iscrizione alla Camera di Commercio non dipende dal tipo di regime fiscale adottato, ma dal tipo di attività che si intende svolgere.
      L’attività descritta dal codice ATECO 661922 – Agenti mediatori e procacciatori di servizi finanziari, prevede l’iscrizione presso la Camera di Commercio.

  • rosalia
    Pubblicato alle 13:12h, 01 Ottobre

    Dottor Mastromattei buongiorno,
    il quesito che desidero porle è il seguente:
    un artigiano che intenda iniziare un’attività in regime di contribuente minimo, può acquistare dei beni strumentali da un privato?
    Detto privato può non disporre dei documenti d’acquisto di tali beni (difficilmente infatti il privato conservqa scontrini e ricevute oltre i termini di scadenza delle garanzie, anzi a volte li ‘butta’ prima…posso testimoniarlo in prima persona…) e nonostante ciò venderli all’artigiano che ne necessita?
    Che tipo di documento d’acquisto dovrebbe redigere il privato venditore?
    Infine, potrebbe il privato concedere in comodato d’uso gratuito beni strumentali di sua proprietà pur in assenza di documentazione comprovante l’acquisto di detti beni in quanto effettuato molto tempo prima (classico esempio gli attrezzi che appartenevano al proprio padre piuttosto che all’ex marito e dei quali, ovviamente, non esistono più scontrini o fatture..)
    La ringrazio per una sua eventuale risposta, che immagino chiara ed esaustiva come mi pare suo costume.
    Le faccio i complimenti per il suo dedicare qualche momento a perfetti sconosciuti senza ricavarne alcun introito, grazie ancora.
    Rosalia M.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:22h, 03 Ottobre

      Un privato può senz’altro vendere beni di sua proprietà ad un soggetto titolare di partita IVA (come, ad esempio, un artigiano).
      Affinchè il soggetto titolare di partita Iva possa dimostrare di aver sostenuto una spesa per l’acquisto di detti beni (e quindi considerarli o beni ammortizzabili, o beni il cui costo verrà interamente spesato nell’esercizio, nel caso, per esempio, di un contribuente minimo) è sufficiente che il soggetto privato rilasci al titolare di partita Iva una ricevuta.
      Nella ricevuta, il soggetto privato descriverà il bene che ha ceduto, il prezzo che ha ricevuto e le generalità del soggetto titolare della partita Iva a cui ha ceduto il bene.
      Se il corrispettivo è superiore ad euro 77,47, andrà applicata sulla ricevuta consegnata al soggetto Iva una marca da bollo da euro 1,81.
      Infine, il privato può concedere in comodato d’uso gratuito qualsiasi bene mobile o immobile di sua proprietà (comprese quindi le attrezzature).
      Essendo un privato, è più che giustificabile il fatto che non abbia conservato, per tali beni, documenti comprovanti l’acquisto.

  • Leonardo
    Pubblicato alle 12:23h, 24 Novembre

    Gentilissimo Dottore,
    mi sorge un dubbio: da ex collega seguo la contabilità abbastanza semplice di mia moglie che svolge attività di servizi e disbrigo pratiche per avvocati notai ed altri professionisti in regime di contribuente minimo.
    Più volte mi è stato richiesto perchè nonostante sia inquadrata come contribuente minimo non applichi la ritenuta d’acconto.
    Il mio dubbio è questo: per i contribuenti minimi la ritenuta va applicata sempre in presenza di sostituti di imposta, anche quando la propria attività è di servizi o, come penso io, solo nel caso si svolgano attività professionali?
    La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 15:27h, 24 Gennaio

      Risposta a Leonardo,

      in base all’art. 25 del D.P.R. n. 600/73, i soggetti quali le società, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, gli artisti, i professionisti, ecc., che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano compensi per prestazioni di lavoro autonomo (anche non esercitato abitualmente), devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull’imposta dovuta da coloro che ricevono il compenso.
      La legge non distingue tra attività professionali ed attività di servizi, racchiudendo entrambe nel più generale insieme delle attività di lavoro autonomo.

  • paolino
    Pubblicato alle 16:01h, 20 Gennaio

    sono un contribuente minimo e devo fatturare ad un privato per attività di servizi.
    indico solo l’importo e la dicitura dei minimi
    oppure applico la ritenuta come quando fattura alle società?
    Grazie per la gentile collaborazione e buon lavoro.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 15:29h, 24 Gennaio

      Risposta a Paolino,

      sulla fattura emessa nei confronti di un privato non bisogna applicare la ritenuta d’acconto.

  • Massimiliano Cocheo
    Pubblicato alle 19:42h, 22 Gennaio

    Buongiorno dottore,

    ho iniziato ad operare con il regime dei minimi da quest’anno.
    I quesiti che mi pongo sono i seguenti.
    Ho un contratto con Telecom per il cellulare fatto parecchi anni fa.
    Posso dedurre il cinquanta per cento del costo anche se sulle fatture compare solo il codice fiscale (non anche il numero di partita iva) e la tassa di concessione è “uso privato”?
    La spesa per l’RCA?Può funzionare allo stesso modo?

    La ringrazio della risposta

    Cordiali saluti

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 15:38h, 24 Gennaio

      Risposta a Massimiliano,
      La risposta più stringente, che è quella che mette più al riparo da eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è quella di dire che non può essere dedotta la spesa telefonica relativa al contratto da Lei descritto.

  • andrea
    Pubblicato alle 10:26h, 04 Febbraio

    Buongiorno Dottore, la ditta per la quale lavoro con un contratto co.co.pro da circa un anno come rappresentante mi ha chiesto di aprire una partita iva e di conseguenza continuare a lavorare per loro come agente di commercio. Pensavo al regime dei minimi avendo un ricavo annuo di circa 10000 € ma una volta tolti i contributi all’enasarco, all’ inps la ritenuta del 20% penso non mi rimarra’ piu’ nulla, anche se potro’ togliere le spese (auto, telefono ecc.) dai ricavi prima di tassarli. E’ vero che il mio ricavo non contribuisce a formare il reddito complessivo e quindi non potro’ detrarre le spese mediche ecc. in sede di dichiarazione dei redditi? grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 16:53h, 04 Febbraio

      E’ corretto.
      Le detrazioni riconosciute per spese mediche, interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa, famigliari a carico, ecc. sono detrazioni dall’imposta IRPEF.
      Altra cosa è l’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi, per la quale, ad oggi, non sono riconosciute detrazioni (purtroppo).
      Quindi: coloro che possiedono solo un reddito da lavoro autonomo (o imprenditoriale) assoggettato all’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, non possono usufruire delle detrazioni di cui sopra e calcoleranno il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% come differenza tra ricavi e costi inerenti l’attività.
      Sono considerati costi deducibili, inoltre, tutti i versamenti di contributi (non riaddebitati al cliente)effettuati nel corso dell’esercizio all’INPS o altra cassa di previdenza.

  • paolo
    Pubblicato alle 19:37h, 15 Febbraio

    Gentilissimo dottore, uno dei requisiti per poter aderire al regime dei contribuenti minimi e’ un reddito annuo non superiore ai 30000 € ma la mia domanda e’: con un reddito intorno ai 15000 € c’e’ convenienza o a questo punto mi conviene lasciar perdere e continuare a fare il collaboratore a progetto sperando di riuscire a incrementare il giro di clienti e vedere il prossimo anno? Vendo prodotti per una ditta di vernici. Grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 13:51h, 18 Febbraio

      Uno dei requisiti per poter aderire al regime dei contribuenti minimi è quello di aver conseguito, nell’anno solare precedente, ricavi non superiori ad euro 30.000.
      A fronte di tali ricavi, il reddito, dato dalla differenza tra i ricavi e i costi, può variare, ma non è condizionante per l’adesione a tale regime.
      Supponendo dei ricavi pari ad euro 15.000 è senz’altro più conveniente rimanere presso l’azienda che l’ha assunta con la collaborazione a progetto.
      In questo caso, infatti, i contributi INPS sarebbero per 2/3 a carico del committente (azienda).
      Inoltre, non si dovrebbero sestenere costi relativi all’apertura della partita iva, tenuta contabilità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
      Infine, potrebbe usufruire delle detrazioni fiscali previste per carichi di famiglia, scontrini e visite mediche, interessi passivi su mutui ipotecari, ecc..

  • sarka
    Pubblicato alle 09:48h, 28 Marzo

    Buongiorno Dottore, sono una lavoratrice dipendente, ma occasionalmente svolgo l’attività di traduzioni ed interpretariato. Ho in previsione i nuovi clienti ed il mio reddito come prestazione d’opera supererà i 5.000€. Devo aprire partita iva con il regime dei minimi oppure esiste una soluzione diversa?
    Grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:45h, 28 Marzo

      Risposta a Sarka.
      Come chiarito dalle circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, e dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, in base all’art. 2222 del codice civile, si definisce lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

      Pertanto, i caratteri peculiari del lavoro autonomo occasionale sono:

      1. assenza di coordinamento con l’attività del committente;
      2. mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
      3. carattere episodico dell’attività;
      4. completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.

      Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo occasionale sono inquadrati come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 e soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (nel caso in cui siano offerti a soggetti titolari di partita IVA).
      Dal punto di vista operativo, il lavoratore autonomo occasionale, non è tenuto ad aprire la partita IVA, ma, a seguito della propria prestazione, è tenuto ad emettere nei confronti del cliente una ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto pari al 20% del proprio compenso.

      Dal punto di vista contributivo, l’art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 ha stabilito l’estensione ai lavoratori autonomi occasionali dell’obbligo contributivo presso la gestione separata dell’INPS.
      Lo stesso articolo specifica che tale obbligo si ha solo al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000,00 euro.
      La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.
      Sempre l’INPS chiarisce che il versamento del contributo è a carico del committente, il quale dovrà essere informato del superamento della soglia di euro 5.000,00 dal soggetto che emette la ricevuta.
      Dal punto di vista pratico, la gestione ed il versamento del contributo INPS da parte del committente può risultare, per lo stesso committente, onerosa e non bene accetta (soprattutto nel caso di collaborazioni occasionali). Di conseguenza, nel caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro, sarebbe opportuna l’idea di aprire comunque la partita IVA, con conseguente gestione autonoma e a proprio carico degli adempimenti INPS.

  • laura
    Pubblicato alle 00:33h, 03 Maggio

    un ingegnere in regime dei minimi che non ha percepito compensi ma ha acquistato un software con fattura che preferisce non dedurre per non riportare perdite,come si deve comportare?.Può ugualmente registrare la fattura per monitorare i costi dei beni strumentali per valutare l’eventuale fuoriscita dal regime e in tal caso come contabilizzerà detta fattura ai fini del suo inserimento negli studi di settore? Inoltre tale costo potrà mai essere dedotto dal reddito o ammortizzato? Grazie mille per l’attenzione

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 14:07h, 14 Maggio

      Risposta a Laura.
      Se si preferisce non dedurre il costo di un determinato bene, allora il valore di tale bene non rientrerà nel limite triennale dei 15.000 euro previsto dal regime dei Contribuenti Minimi, non avendo il contribuente utilizzato tale costo per ridurre la propria base imponibile.
      E’ bene tuttavia conservare copia della fattura a dimostrazione del fatto che viene utilizzato software originale per la propria attività.

  • pietro
    Pubblicato alle 19:55h, 05 Maggio

    Salve, ho trovato per caso il suo sito su google e voglio farle i complimenti per il contributo generoso che da nei confronti di emeriti sconosciuti.
    Detto questo ho bisogno di un consiglio da parte d un esperto come lei(difficile da trovare).
    Sono un artigiano edile dal 2008 e dal 2009 sono sotto il regime dei minimi. Ho un reddito annuo intorno ai 15000 euro e sinceramente non riesco più ad adempiere alle “spese” che mi riguardano( inps, inail, tasse, etc).
    nel 2010 ho acquistato anche la autovettura( intestata a me e non a nome della ditta individuale) ma la mia commercialista amica che mi chiede 900 euro all’ anno per fare non so che, mi ha detto che non posso dedurre niente.
    mia moglie e mio figlio non possono essere a carico mio, non posso scaricare le spese mediche, etc…insomma le chiedo se mi conviene tornare al regime di iva o se esiste un ulteriore soluzione per chi opera nel mio settore, grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 13:50h, 14 Maggio

      Risposta a Pietro.

      Le caratteristiche del regime dei Contribuenti Minimi sono di seguito brevemente sintetizzate.
      Il regime prevede il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 20% del reddito lordo annuo.
      Non sono dovute le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.
      Non è possibile detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto e, allo stesso modo, non si addebita l’IVA sulle fatture di vendita.
      L’attività non è soggetta agli studi di settore.
      I costi e i ricavi vengono imputati all’esercizio seguendo il principio di cassa, nel momento cioè che vengono sostenuti (i costi) o nel momento in cui si ricevono (i ricavi).
      I versamenti alla cassa di previdenza di appartenenza sono considerati costi deducibili.

      Detto questo, gli aspetti poco convenienti di tale regime riguardano l’impossibilità di dedurre dal reddito e di detrarre dall’imposta lorda tutti quegli oneri normalmente previsti per un contribuente soggetto all’IRPEF, quali: spese mediche, familiari a carico, assicurazioni sulla vita, spese di ristrutturazione sugli immobili, ecc.

      Dunque, il contribuente che abbia come unico reddito quello assoggettato all’imposta sostitutiva dell’IRPEF propria dei contribuenti minimi deve valutarne la convenienza in termini di rinuncia alle detrazioni e deduzioni di cui sopra.

      Venendo al caso specifico, possiamo fare il seguente ragionamento.
      Poniamo che il contribuente abbia due familiari a carico (moglie e figlio).
      Su un reddito lordo di euro 15.000, l’imposta sostitutiva IRPEF del 20% propria dei contribuenti minimi è pari ad euro 3.000.

      Nel caso lo stesso contribuente decida di non aderire al regime dei minimi, l’imposta IRPEF su 15.000 euro di reddito è pari a 3.450 euro, ma lo stesso contribuente potrà detrarsi circa 690 euro per coniuge a carico, 674 euro per il primo figlio e 880 euro per altri redditi di lavoro, per un totale di detrazioni pari ad euro 2.244.
      A questo punto, l’imposta netta dovuta sarà pari ad euro 1.206 (3.450-2.244), a cui si dovranno aggiungere circa 150 euro di addizionali regionali e comunali.
      L’importo così ottenuto è comunque ben inferiore ai 3.000 euro dell’imposta sostitutiva.
      Ecco dunque, che in questo caso, stando i dati di cui sopra, vi sarebbe convenienza a restare nel regime normale.

  • mario
    Pubblicato alle 01:28h, 06 Maggio

    Gentilissimo Dottore,
    sono lavoratore dipendente a tempo indeterminato in una srl di cui detengo una quota largamente minoritaria ed ho avuto un’offerta per diventare amministratore non socio in altra srl. Svolgerei entrambi i lavori. Vorrei sapere se sia possibile aprire P.IVA nel regime dei contribuenti minimi per l’attività di amministratore e come devo comportarmi ai fini INPS. L’amministratore non socio va nella gestione commercianti? Visto che verso già i contributi all’INPS, dovrò versare, relativamente all’attività di amministratore, soltanto il 17% oppure c’è un minimo di almeno 2900 euro? Ultima cosa, la base imponibile ai fini previdenziali sono i compensi ricevuti (saranno 20400 euro annui) oppure gli utili rimanenti dopo aver detratto le spese dell’anno? Grazie mille
    Mario

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:33h, 14 Maggio

      Risposta a Mario.
      Il compenso corrisposto ad un Amministratore non socio di una Srl, rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 917/1986.
      I relativi adempimenti che la Srl è chiamata ad assolvere sono pertanto i seguenti:
      – Iscrivere l’Amministratore alla gestione separata INPS.
      – Iscrivere l’Amministratore presso l’INAIL.
      – Assoggettare il compenso erogato all’Amministratore all’imposta IRPEF per scaglioni di reddito, alle addizionali regionali e comunali e riconoscere le detrazioni d’imposta normalmente previste per questo tipo di reddito.
      – Effettuare i pagamenti delle ritenute a titolo d’acconto e degli oneri sociali e previdenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
      – produrre alla fine dell’anno il relativo modello CUD da inviare all’Amministratore.
      Non è previsto un TFR, ma è possibile riconoscere all’Amministratore un TFM, cioè un Trattamento di Fine Mandato, preventivamente stabilito dall’Assemblea dei soci e corrisposto all’Amministratore alla scadenza del mandato.

      L’Amministratore non socio di Srl viene iscritto alla Gestione Separata INPS.
      L’aliquota contributiva alla Gestione Separata INPS è pari al 17% se si è già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
      La base imponibile per il calcolo dei contributi INPS presso la Gestione Separata è data dal compenso lordo percepito dall’Amministratore. L’importo così determinato viene ripartito per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell’Amministratore.

  • Andrea
    Pubblicato alle 15:47h, 24 Maggio

    Buongiorno, il mio cruccio è il seguente: ho iniziato la vendita al dettaglio di videogiochi (playstation e consolle) e giochi attinenti, iscritto con Comunica a febbraio 2011. Nello stesso locale vendo anche libri (esenti iva) e carte (fuori campo applicazione iva).
    Avevo optato per il forfettino. Ma adesso sono preoccupato: siccome ritiro l’usato e se capita lo rivendo, mi chiedo se la sporadica cessione di beni usati sia incompatibile con il regime forfettino. E se questo regime mi consente di vendere anche beni esenti o fuori campo applicazione iva. La ringrazio tantissimo per la disponibilità. Andrea

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 09:43h, 10 Giugno

      Risposta ad Andrea.
      Sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA, quali: il regime previsto per l’editoria (art. 74, co. 1, DPR 633/1972) e quello previsto per la rivendita di beni usati (art. 36 DL 41/1995).
      E’ bene tuttavia informarsi presso un’Agenzia delle Entrate, poichè nel caso di una vendita sporadica di beni usati e prodotti editoriali si configurerebbe la non prevalenza dei predetti regimi speciali rispetto al regime ordinario IVA adottato dal contribuente.

  • Viorica
    Pubblicato alle 18:51h, 05 Giugno

    Egr.Dottore,

    Le chiedo di chiarirmi un dubbio che pur leggendo il testo originale della legge e le varie circolari dell’ Agenzia delle Entrate non sono riuscita a togliermi:

    il limite di compensi di 30987,41 euro che non si deve superare per accedere al regime sostitutivo per le nuove iniziative (forfettino) è da considerare annuale oppure copre i tre periodi d’imposta concessi dalla legge 388 del 23Dic2000 ? In altre parole se nel primo periodo d’imposta ricevo compensi per 20000 euro e lo stesso anche l’anno successivo nel secondo periodo d’imposta, devo considerarmi entro il limite oppure sono andata oltre avendo ricevuto compensi per un totale di 40000 euro in due periodi d’imposta ?
    Grazie anticipatamente per la Sua risposta.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:20h, 06 Giugno

      Il limite dei compensi previsto per il regime fiscale delle nuove iniziative di lavoro autonomo, per le imprese di servizi, pari ad euro 30.987,41 si intende come limite annuo (quindi ogni annuo si possono guadagnare fino a 30.987,41 euro all’interno di tale regime).

  • Viorica
    Pubblicato alle 18:05h, 06 Giugno

    Egr.Dottore,
    La ringrazio per avermi risposto subito.

    Se posso vorrei anche chiederLe quali sono i limiti e le percentuali di deducibilità per l’ acquisto di un auto nel regime delle nuove iniziative per le imprese di servizi.
    Inoltre in quanti anni e in che percentuale all’anno posso scaricare la cifra concessa in deduzione ?
    Poi non essendo l’IVA detraibile fà differenza se l’auto è nuova od usata ?
    L’auto è ad uso promiscuo.

    Grazia ancora.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:21h, 08 Giugno

      Risposta a Umberto e Vioricika.
      Le spese relative a beni ad uso promiscuo (come ad esempio l’autovettura) sono deducibili, per i contribuenti minimi, nella misura del 50% dell’importo corrisposto al lordo del’Iva.
      Bisogna comunque tenere in considerazione il tetto massimo a cui applicare la deducibilità del 50% già normalmente previsto per le imprese.
      Tale tetto risulta pari ad euro 18.076.
      Pertanto, per autovetture il cui costo, comprensivo di iva è pari o superiore ad euro 18.076, l’importo deducibile dal reddito del contribuente minimo sarà pari ad euro 9.038,00.
      Il costo sostenuto dai contribuenti minmimi per l’acquisto di beni strumentali (anche ad uso promiscuo) concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento (quindi non si procede ad effettuare gli ammortamenti).
      Bisogna tenere in considerazione che se nei tre anni precedenti si acquistano beni strumentali per un valore complessivo superiore a 15.000 euro, si uscirà dal regime agevolato.

  • Angelo
    Pubblicato alle 18:09h, 06 Giugno

    Gent.mo Dottore,
    svolgo attività di coordinamento e gestione di progetti finanziati dai Fondi paritetici interprofessionali e dalla Regione Sicilia, per conto di un ente di formazione con il quale collaboro. Avendo superato il limite di € 5.000,00 annue (ho emesso due ricevute per prestazione occasionale), mi è stato chiesto dall’ente di aprire la P.IVA. Premetto che sono iscritto dal 2004 alla Gestione Separata. Ho qualche dubbio rispetto al regime dei minimi. Il compenso che viene concordato con l’ente di formazione è omnicomprensivo (di imposta sostitutiva del 20% e di contributi previdenziali); ciò è previsto dalle convenzioni stipulate dall’ente con il quale collaboro con la Regione e con i Fondi paritetici. Pertanto dovrei fatturare all’ente indicando l’imposta del 20% che poi verserà come sostituto d’imposta, e una percentuale del 4% a titolo di rivalsa. Il mio dubbio è rispetto al versamento degli oneri previdenziali (22,72%). Nello specifico ho letto che il calcolo va fatto secondo il criterio: costi meno ricavi….. I ricavi vanno considerati al lordo o come compenso netto effettivamente percepito? Posso portare in detrazione il l’acquisto di un’autovettura? Se si, in che percentuale? E’ vero che considerato che l’ente versa il 20% di imposta sostitutiva, io non devo versare più nulla… anzi sarei a credito? Nel calcolo del reddito posso detrarre i contributi? Se si, sulla base di quale calcolo verso i contributi considerato che gli stessi possono essere detratti dal reddito? Mi conferma l’impossibilità di portare in detrazione le spese mediche? Sperando di essere stato chiaro nell’esposizione di quanto sopra, la ringrazio anticipatamente.
    Angelo

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:20h, 09 Giugno

      Risposta ad Angelo.
      Nel regime dei contribuenti minimi i ricavi si considerano al lordo della ritenuta d’acconto e della rivalsa INPS 4%.
      Per cui, nel caso di una fattura pari a: euro 1.000 di compenso, + euro 40 di rivalsa INPS (4%) – euro 208 di ritenuta d’acconto su compenso più INPS, totale netto percepito pari ad euro 832,00.
      Il reddito da dichiarare sarà pari a 1.000 + 40 = 1.040.
      Per quanto riguarda l’autovettura si veda risposta a Umberto e Vioricika.
      Nel caso in cui il contribuente fattura esclusivamente con ritenuta d’acconto 20%, non versa nulla dato che l’imposta sostitutiva è pari al 20%. Nel caso in cui sostiene delle spese, il contribuente va addirittura a credito d’imposta.
      I contributi versati nel corso dell’anno vanno in diminuzione della base imponibile e quindi del reddito.
      Il calcolo dei contributi per l’anno precedente si esegue considerando la differenza tra il fatturato ed i costi, ma senza considerare gli stessi contributi.
      In presenza di soli redditi assogettati ad imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, le spese mediche sono indetraibili.

  • Umberto
    Pubblicato alle 20:55h, 06 Giugno

    Buonasera, per un contribuente minimo mi chiarisce quali sono i limiti di deducibilità per l’acquisto dell’auto per uso promiscuo ?
    1) percentuale di deducibilità : 40% oppure 50%
    2) limite di acquisto: 18076€ oppure nessun limite
    3) tempi di ammortamento: anno di acquisto oppure 4 anni

    Grazie

  • Ivan
    Pubblicato alle 11:39h, 08 Giugno

    Buongiorno,
    sono un ingegnere che ha iniziato la sua attività nel 2008 optando per il regime fiscale delle nuove iniziative di lavoro autonomo. Dal 2011, finendo il triennio relativo a tale regime, ho optato per quello dei contibuenti minimi. Volevo sapere se adesso a giugno e poi in novembre dovrò versare oltre l’intera imposta sostitutiva per il 2010, anche gli acconti relativi al 20011.
    La ringrazio in anticipo e la saluto.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 15:36h, 08 Giugno

      L’imposta sostitutiva prevista per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo NON deve essere versata attraverso il metodo dei saldi e degli acconti, ma solo a saldo sui redditi dell’anno precedente.
      Quindi, coloro che hanno cominciato l’attività nel 2008 usufruendo delle agevolazioni previste dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali, verseranno a giugno/luglio 2011 l’imposta relativa ai redditi prodotti nel 2010 sotto tale regime.

      Al contrario, il regime dei contribuenti minimi prevede il versamento della relativa imposta sostitutiva secondo il metodo del saldo e degli acconti, stesso metodo previsto per l’IRPEF.
      Va da sè che, il reddito prodotto nel 2011 attraverso il regime dei contribuenti minimi, sarà assoggettato a giugno/luglio 2012 all’imposta a saldo per il 2011 ed in acconto per il 2012.

  • ROSA
    Pubblicato alle 11:52h, 21 Giugno

    Egr.Dott. spero possa aiutarmi a risolvere questo problema:
    per l’anno d’imposta 2008 ero per la mia attività in regimi dei minimi, chiudendo a fine anno con un credito d’imposta. Nell’anno successivo si è instaurato un rapporto di lavoro dipendente pertanto ho presentato mod.730 chiedendo a rimborso il credito dell’anno precedente. L’agenzia delle entrate mi contesta il rimborso chiedendone la restituzione.
    Grazie per l’attenzione

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 09:45h, 22 Giugno

      Purtroppo il credito di imposta relativo all’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi non può essere chiesto a rimborso attraverso il modello 730, ma solo attraverso il modello UNICO.
      Nel modello 730 manca infatti la “casella” in cui indicare tale credito.

  • Cristina
    Pubblicato alle 16:44h, 23 Giugno

    Buongiorno,
    vorrei sapere se una professionista (musicista) nel regime dei minimi può effettuare prestazioni occasionali attinenti alla sua attività e se il reddito percepito da queste prestazioni concorre per il calcolo del limite dei 30.000.
    Rinagrazio in anticipo.
    Cordiali saluti

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 12:36h, 03 Luglio

      Risposta a Cristina.
      L’apertura della partita IVA indica che il contribuente svolge attività di lavoro autonomo professionale con carattere non occasionale.
      Non è quindi possibile, a mio parere, effettuare prestazioni di lavoro qualificate come “occasionali” a maggior ragione se rientrano nell’ambito dell’attività per la quale si è aperta la partita iva.

  • Cristiana
    Pubblicato alle 17:12h, 24 Giugno

    Gent.mo Dottore,
    con il regime dei contribuenti minimi (ditta artigiana) non è possibile dedurre spese mediche, interessi sul mutuo e assicurazione vita, a meno che non si abbiano altri redditi.
    Se emetto delle ricevute per prestazione occasionale, e su queste viene quindi versato il 20% di ritenuta d’acconto, posso a questo punto dedurre le spese sopraelencate, ma in che misura? Posso godere di una deduzione al massimo per l’importo versato nella ritenuta d’acconto occasionale?
    Grazie mille per il chiarimento.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 12:38h, 03 Luglio

      Risposta a Cristiana.
      Come per la risposta a Cristina, non ritengo possibile affiancare all’attività di lavoro autonomo professionale con partita IVA l’attività di lavoro occasionale.

  • michele
    Pubblicato alle 09:31h, 29 Giugno

    buongiorno
    vorrei porle alcuni quesiti
    1) un giornalista può iscriversi al regime dei contribuenti minimi? e al forfettino?
    2) nel caso di forfettino pagherebbe l’IRAP? Sempre nel caso del forfettino gli oneri INPS non sono deducibili?
    3) avendo già un contratto a progetto con un privato e un contratto a part time nel pubblico impiego è possibile utilizzare il forfettino per una nuova attività? ISe si come INPS si pagherebbe la gestione separata con aliquota del 17%?
    Grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 12:46h, 03 Luglio

      Risposta a Michele.
      I regimi fiscali dei contribuenti minimi e quello delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo non sono incompatibili con l’attività di giornalista.
      Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo NON prevede espressamente l’esonero dall’IRAP.
      Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo non riconosce i costi sostenuti per gli oneri previdenziali, che pertanto non possono essere dedotti.
      Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo può essere utilizzato solo per intraprendere un’attività nuova, mai intrapresa sino a quel momento sia come dipendente che come lavoratore autonomo.
      La gestione separata inps prevede un’aliquota ridotta al 17% nel caso in cui il contribuente risulti già iscritto e paghi un’altra cassa di previdenza obbligatoria (ad esempio INPS lavoratori dipendenti).

  • Rinaldo Gennari
    Pubblicato alle 18:09h, 05 Luglio

    Chiaro, tempestivo, esaustivo. Nessuno come Lei. Complimenti ( e ne ho fatti di giri sul web!) Il quesito è : un contribuente minimo con CM 11 (imposta sostitutiva 20%) con il PF11 di 604 euro, tolte le ritenute d’acconto subite di 419 e dedotto l’acconto pagata l’anno precedente di 143, si accinge a pagare 42 euro di saldo 2010 con F24.; se non lo fa entro domani quanto pagherà in più, ed entro quando ? E l’acconto quanto e quando ?

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 10:03h, 07 Luglio

      Risposta a Rinaldo.
      L’importo pari a euro 42,00 di imposta sostitutiva contribuenti minimi a saldo per il 2010 può essere pagato entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione degli interessi pari allo 0,4% annuo, per un importo totale di euro 42,17.
      Non si paga il primo acconto 2011, mentre al 30 novembre 2011 si pagherà il secondo acconto 2011 contribuenti minimi per la somma di euro 183,15.

  • Caterina
    Pubblicato alle 15:01h, 14 Luglio

    Egregio dottore,
    la mia domanda che io pensavo semplice ho scoperto essere atipica e complicata perchè dopo aver consultato un paio di conoscenti commercialisti e una mattina persa all’INPS sono al punto di partenza.
    Allora, sono un dipendente full time contratto commercio. In aggiunta vorrei aprire una ditta individuale con il regimi dei minimi per commercializzare saponi e cosmetici naturali CON UN MIO MARCHIO. L’iscrizione INPS è obbligatoria, ma rientro nella gestione separata aliquota 17% come se fossi un libero professionista? (me lo hanno detto all’inps ma se ho un marchio mio non sono una ditta individuale?)se si, il minimale di 14.552,00 per il 2011 significa che anche se non lo raggiungo pago lo stesso il 17% su questa cifra? grazie 1000

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 16:41h, 15 Luglio

      Risposta a Caterina.
      Per il commercio al dettaglio o all’ingrosso di prodotti cosmetici, così come la loro produzione e confezionamento è necessaria l’iscrizione in camera di commercio (come ditta individuale o come società) e l’iscrizione alla gestione INPS commercianti.
      E’ consigliabile consultare lo Sportello Unico Attività produttive situato presso il Comune della sua città per maggiori dettagli.
      L’iscrizione alle gestione INPS artigiani e commercianti implica il pagamento di un contributo pari al 20,09% di un reddito minimale di euro 14.552,00 a prescindere dal fatto che si raggiunga o meno tale reddito a fine anno.

  • Carlo
    Pubblicato alle 15:27h, 18 Luglio

    Egregio dottore, da dicembre 2009 sono un artigiano come impresa individuale. Quando il commercialista mi ha aperto la partita iva, non ha barrato la casella del quadro b come contribuente minimo.
    La dichiarazione del 2010 (quindi riferito all’unico mese di dicembre 2009) è stata mandata “a zero” ma comunque facendo riferimento allo stato di contribuente minimo.
    La mia domanda è :cosa dover fare per essere “ufficialmente”contribuente minimo?Inviare una correzione e modifica della P.Iva? Chiamare l’agenzia delle entrate e porre loro il problema?Oppure lo stato di contribuente minimo viene automaticamente accettato se in dichiarazione vengono comunque soddisfatti tutti i requisiti per poterlo essere?
    La ringrazio anticipatamente.

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 19:13h, 18 Luglio

      Ai fini dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi vale il principio del comportamento concludente.
      Pertanto, sebbene il contribuente che intraprende una nuova attività è tenuto ad indicare l’opzione per il regime dei contribuenti minimi nella relativa dichiarazione di inizio attività, la sua mancata indicazione non preclude comunque la possibilità di usufruire di tale regime.

  • Michele Campanella
    Pubblicato alle 09:25h, 01 Agosto

    La disturbo nuovamente ma le sue risposte sono troppo precise per poterne fare a meno!
    il primo luglio firmo un contratto per consulenza marketing legata a provvigioni sull’aumento delle vendite con compensi che maturano a gennaio 2012; in caso di mancato aumento delle vendite rispetto ad una cifra prefissata non è previsto alcun compenso.
    Domande: 1) posso adottare il nuovo regime dei contribuenti minimi con imposta sostitutiva al 5%? Oppure devo annullare il contratto (cosa possibile visto che partirebbe dal 1 settembre 2011) e rifarlo a partire dal 1 gennaio 2012? 2) ho 53 anni: quindi potrò adottare questo regime per max 5 anni, giusto?
    3) posso adottare il vecchio regime dei minimi per il 2011 per passare a quello nuovo nel 2012?

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 12:56h, 28 Agosto

      Risposta a Michele.
      Il nuovo regime delle “nuove iniziative” introdotto dalla manovra correttiva è applicabile a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
      Ipotizzando che l’attività di consulenza marketing costituisca per il contribuente una nuova iniziativa e non una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto la formula lavorativa del lavoro dipendente o autonomo, allora è possibile svolgerla attraverso il nuovo regime delle “nuove iniziative” a prescindere dall’età del contribuente. Naturalmente il contratto deve portare la data del 2012.
      In alternativa, è possibile incominciare l’attività nel 2011 sotto il regime dei contribuenti minimi e transitare al nuovo regime nel 2012. La norma, infatti, prevede che il nuovo regime possa essere adottato anche da coloro che hanno intrapreso un’attività di impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008.
      Infine, il nuovo regime è applicabile per l’anno in corso e per i successivi 4 periodi di imposta o sino al raggiungimento del 35° anno di età.

  • luigi
    Pubblicato alle 11:26h, 08 Agosto

    Gent. Dottore,
    Non mi sembra chiaro, dalla formulazione della norma sul nuovo regime al 5% , se la condizione per cui “l’attività d’impresa o professionale intrapresa non deve costituire mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta, sia sotto forma di lavoro dipendente che autonomo” riguardi anche (o escluda) l’attività eventualmente svolta in precedenza sotto la forma del lavoro “parasubordinato” (co.co.co o co.co.pro.). Il comma 2b lascia però il sapore e l’ idea che il legislatore abbia voluto dire “tutte le condizioni possibili”.
    A sostegno di ciò osservo, nell’ ottica di un provvedimento che impedisca anche alla gran parte degli attuali contribuenti minimi di aderire al nuovo regime, che governo e l’ agenzia delle entrate stessa sostengono che il 4% soltanto delle persone potranno aderire al nuovo regime al 5% : è quindi plausibile che , nel prospettare i conteggi, siano stati esclusi coloro i quali semplicemente si aspettano di migrare dall’ attuale regime dei minimi al nuovo regime al 5%, e questo solamente perchè ritengono siano sufficienti i due presupposti
    a) si aver aperto l’ attività dopo il primo gennaio 2008
    b) di non aver superato i 30000 € o quanto al comma 9 art.1 legge 244
    a tale proposito riporto un interessante commento trovato nel web circa le condizioni per l’ accesso al nuovo regime; In particolare:
    ► in relazione al primo dei tre requisiti, ossia non aver esercitato alcuna attività d’impresa o di arte e professione nei tre anni antecedenti l’inizio della nuova attività, la C.M. 3.1.2001, n. 1/E, ha chiarito che non costituisce causa di esclusione la semplice apertura di partita Iva, e la successiva C.M. 18.6.2001, n. 59/E, ha confermato che nemmeno la partecipazione in qualità di socio ad una società di capitali o ad una società di persone, senza attività gestionale nella società, costituisce causa di esclusione;
    ► relativamente alla “mera prosecuzione” di altra attività svolta in precedenza, la già citata C.M. n. 59/E/2001 e la precedente C.M. 26.1.2001, n. 8/E, hanno precisato che tale prosecuzione si realizza quando l’attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma nella sostanza viene svolta utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nel medesimo luogo e nei confronti degli stessi clienti. ”

    Lei che ne pensa? un co.co.pro che lavora per una ditta da uno due anni può aderire al nuovo regime lavorando per la stessa?

    Per quanto concerne al comma 3,
    “Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99
    dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i
    contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti
    ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
    obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul
    valore aggiunto, nonche’ dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del
    Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’ esenti
    dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”
    mi sembra di capire che in pratica per la gran parte di quel 96% si prospetta un nuovo regime ibrido tra il vecchio dei minimi e l’ ordinario: sebbene abbia trovato pareri univoci, mi viene il dubbio sulla parte riguardante l’ IVA: se non tengo le scritture contabili, non la devo liquidare e versare periodicamente, ciò che significa? la verso in sede di dichiarazione e basta? non c’è? …. forse potevano essere un filo più chiari?

    Mi sa dire qualcosa su questo punto dell’ IVA?

    grazie

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 18:16h, 10 Agosto

      Risposta a Luigi.
      L’art. 27 del DL 98/2011 (Manovra Correttiva) ha introdotto “un regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” che prende spunto dagli attuali regimi dei “contribuenti minimi” e delle “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo”.
      Dalla lettura dell’articolo di legge in questione, è mio parere che vi siano numerose questioni sulle quali l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire, attraverso le proprie circolari e risoluzioni, i dovuti chiarimenti.
      In estrema sintesi, il nuovo regime fiscale può essere considerato come un regime dei minimi a cui il legislatore ha applicato delle restrizini temporali.
      In pratica, mentre attualmente quasi chiunque può aderire (e ri-aderire) al regime dei contribuenti minimi dato un fatturato dell’anno precedente al di sotto della soglia dei 30.000 euro (requisito più importante), a partire dal 2012 il nuovo regime dei contribuenti minimi introdotto dal “Decreto Sviluppo” sarà accessibile solo da coloro che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa o da coloro che l’hanno incominicata a partire dal 2008. Inoltre, il nuovo regime sarà applicabile per l’anno in corso e per i successivi 4 periodi di imposta o sino al compimento del 35 esimo anno d’età.
      Uno dei requisiti richiesti dal nuovo regime è quello di non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa e che l’attività in oggetto non costituisca mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente (comprese le sue assimilazioni co.co.pro., ecc.) o autonomo.
      Salta subito all’occhio la prima contraddizione: come può un contribuente intraprendere il nuovo regime anche se ha cominciato l’attività a partire dal 2008 se allo stesso tempo la legge gli impone di non aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica d’impresa o di lavoro autonomo?
      Si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
      Il nuovo regime dei Minimi ricalca le agevolazioni e le semplificazioni del precedente regime, con l’eccezione dell’imposta sostitutiva che si abbassa dal 20% al 5%.
      Un altro chiarimento che l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire è se il sostituto d’imposta è tenuto a trattenere dalla parcella del “contribuente minimo” la ritenuta d’acconto (al 20%? al 5%?), oppure no.
      Per gli attuali “contribuenti minimi” che a partire dal 2012 non possono più usufruire di tale regime è previsto un regime semplificato che prevede comunque l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
      E’ tuttavia previsto l’obbligo della liquidazione annuale dell’Iva e dell’applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie.
      Le disposizioni di legge sopra citate non fanno alcun riferimento agli Studi di Settore, per cui non è chiaro se i nuovi contribuenti minimi e coloro che adotteranno dal 2012 il regime “ibrido” saranno assogettati agli stessi Studi.
      Anche in questo caso si attende un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.

  • paola
    Pubblicato alle 15:41h, 24 Agosto

    gent. Dottore,
    provo a riassumere la mia situazione:
    a settembre 2010 ho iniziato un rapporto di cocopro con una cooperativa di servizi sociali onlus,
    il problema che si e posto in corso d’anno è stato quello di integrare nel mio contratto (stabilito di 25 ore settimanali/ per 10 mesi) eventuali consulenze per altri progetti o servizi (per cui l’appalto è stato vinto successivamente a settembre 2010 e quindi non preventivabili al momento della firma del contratto).
    Al momento il problema è stato ovviato con le notule ( però con il limite dei 5000 euro che ho praticamente già raggiunto)
    Considerando che ho iniziato ad effettuare anche qualche consulenza privata mi chiedevo se era possibile mantenere il mio co.co.pro (che sicuramente verrà rinnovato anche nei prossima anni) e aprire in contemporanea un p.iva con regime dei minimi ….
    i miei dubbi sono:
    1. quello dei COMMITTENTI:
    ovvero il mio “datore di lavoro” per la cocopro può essere contemporaneamente anche committente per eventuali altri incarichi da fatturare con regime dei minimi?
    2. relativo alla nuova finanziaria (di cui ho capito poco niente)…ovvero posso accedere al regime dei minimi svolgendo di fatto questa attivita’ ( dal settembre 2010) in regime di cocopro e avendo compiuto quest’anno 35 anni?

    Grazie per il prezioso aiuto!
    Paola
    .

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 12:45h, 28 Agosto

      Risposta a Paola.
      Ferme restando le dovute e auspicate delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate, possiamo dire che il nuovo regime delle “nuove iniziative”, introdotto dall’art. 27 del DL 98/2011 e operativo a partire da gennaio 2012, è applicabile a condizione (tra le varie altre) che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
      Pertanto, se l’attività risulta già svolta sotto forma di lavoro a progetto, non pare possibile accedere al nuovo regime.
      In merito alla prima domanda non credo possibile risultare contemporaneamente lavoratore autonomo e lavoratore a progetto per uno stesso soggetto.

  • Paolo
    Pubblicato alle 20:17h, 25 Agosto

    Gentile Dott.
    sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato e nel medesimo tempo sono titolare di una P.IVA per attività santuarie che svolgo nel tempo libero e aderisco al regime dei minimi essendo al disotto dei 30.000 €.
    Le chiedo pertanto se posso procedere, come lavoratore dipendente, a scaricare spese sanitarie, interessi passivi su mutui prima casa, assicurazioni ecc….?
    Grazie in anticipo

    • Marco Mastromattei
      Pubblicato alle 11:57h, 26 Agosto

      Risposta a Paolo.
      Le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui prima casa e le assicurazioni sulla vita sono oneri detraibili dall’imposta IRPEF. Per cui, un contribuente che dichiara un reddito da lavoro dipendente (assoggettato ad imposta IRPEF), potrà detrarre dalla relativa imposta gli oneri di cui sopra, a prescindere dal fatto che il contribuente dichiari anche altri redditi assoggettati ad altri tipi di imposta (come quella sostitutiva per i contribuenti minimi).