27 Mar Decreto Legge “Cura Italia. Approfondimenti. Prima parte
Indennità a lavoratori autonomi e co.co.co.
È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:
– lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS;
– soggetti titolari di rapporti di co.co.co (amministratori di società con regolare busta paga).
I soggetti di cui sopra devono risultare iscritti alla Gestione separata INPS, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La predetta indennità:
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.
Indennità ad artigiani e commercianti.
È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore degli iscritti INPS gestione artigiani e commercianti. Tali beneficiari non sono titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
L’indennità non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.
La predetta indennità:
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.
Incumulabilità indennità.
Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Sospensione dei versamenti contributi COLF.
È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2.2020 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.
Istituzione di un fondo a favore dei lavoratori danneggiati COVID-19.
È prevista l’istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un’indennità da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Premio lavoratori dipendenti.
È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti, il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Tale premio:
– spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”;
– sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.
Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro.
È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto attuativo.
Credito d’imposta negozi e botteghe.
È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Tale credito d’imposta:
– spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
– non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.
Erogazioni liberali a sostegno del contrasto COVID-19.
È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento e gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:
– Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
– enti / istituzioni pubbliche;
– fondazioni / associazioni.
Merita evidenziare che l’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.
È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese.
Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.
Sospensione delle attività di controllo, liquidazione, ecc.
È disposta la sospensione nel periodo 8.3 – 31.5.2020 di:
– attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;
– istanze di interpello;
– lettere di compliance;
Preso atto che l’intento del Legislatore è finalizzato a non incidere sulla “crisi di liquidità” caratterizzante l’attuale periodo di emergenza, si rilevano alcune dimenticanze relative alle seguenti fattispecie:
– ricevimento comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari;
– sottoscrizione accertamenti con adesione.
Per le predette fattispecie è auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Approvazione Bilancio di esercizio.
In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).
Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.
Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
– il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
– l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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