17 Nov Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
L’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, meglio noto come “Decreto Liberalizzazioni”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di relazioni commerciali nelle cessioni di prodotti agroalimentari al fine di favorire un maggior equilibrio tra gli operatori del settore.
Più in particolare, la norma in oggetto intende evitare il ricorso a termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale.
Il citato articolo 62 dispone, in dettaglio:
- l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con i consumatori finali.
- Il divieto di pratiche contrattuali ingiustificatamente gravose, quali condizioni di acquisto o di vendita eccessivamente onerose.
- La fissazione di termini di pagamento “ristretti” e differenziati per i prodotti alimentari deteriorabili.
- L’individuazione dei “prodotti alimentari deteriorabili”.
- L’applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario per coloro che contravvengono agli obblighi previsti dalla nuova normativa.
Ambito di applicazione
L’art. 1, co. 1, D.M. 19.10.2012 prevede che la disciplina in esame è applicabile alle: “cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
Il successivo comma 2 sottolinea che la nuova disciplina è stata introdotta in applicazione delle norme comunitarie sulle obbligazioni contrattuali
Fattispecie escluse
Sono escluse dalla disciplina in esame:
- le cessioni effettuate al consumatore finale.
- I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle cooperative, da parte dei soci delle cooperative stesse.
- I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, da parte dei soci delle organizzazioni stesse.
- I conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici.
- “le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”.
Forma scritta del contratto
I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
Per forma scritta si intende: “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”.
Gli elementi essenziali da riportare nel contrato sono:
- Durata del contratto.
- Quantità e caratteristiche del prodotto venduto.
- Prezzo.
- Modalità di consegna e di pagamento del prodotto venduto.
Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:
- nel contratto o nell’accordo quadro concluso a livello di “centrali di acquisto”.
- Nel contratto di cessione dei prodotti.
- Nel documento di trasporto.
- Nella fattura stessa.
- Nell’ordine di acquisto.
- Negli scambi di comunicazioni antecedenti alla consegna dei prodotti.
In tutti i documenti diversi dal contratto, oltre agli elementi essenziali è necessario riportare gli estremi ed il riferimento al corrispondente contratto o accordo.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.M. in oggetto, la presenza di un contratto non è necessaria qualora i relativi elementi essenziali, così come richiesti dall’art. 62 co. 1 del D.L. n. 1/2012, sono contenuti:
- nel documento di trasporto o di consegna.
- nella fattura.
In questi casi, tali documenti devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Pratiche commerciali sleali
Ai sensi del comma 2, art. 1 del D.L. n. 1/2012, sono considerate pratiche commerciali sleali, e quindi vietate, le seguenti fattispecie:
- Imporre, direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive.
- Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.
- Subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.
- conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
- Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Il Decreto attuativo specifica che rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” anche il mancato rispetto dei “principi di buone prassi” e le pratiche sleali identificate dalla Commissione Europea e allegate allo stesso decreto.
Il comma 2, art. 4, del citato Decreto Ministeriale, a commento delle condotte sleali elencate dal comma 2, art. 62, del D.L. n. 1/2012, stabilisce che fanno parte delle condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose anche le seguenti pratiche:
- Imporre servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”.
- Escludere l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti.
- Determinare prezzi “sotto costo” alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli.
- Imporre al venditore, successivamente alla consegna del prodotto, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo “il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.
Termini di pagamento e decorrenza
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 62, il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari va effettuato:
- per le merci deteriorabili, entro 30 giorni.
- per tutte le altre merci, entro 60 giorni.
In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto attuativo, il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”.
L’emissione della fattura va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti, e pertanto:“il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”.
Ritardato pagamento
Gli interessi, in caso di ritardato pagamento, decorrono “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo.
Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Al fine della determinazione degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura.
In merito, il Decreto attuativo precisa che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la stessa venga:
- consegnata a mano.
- Inviata a mezzo di raccomandata A.R.
- Inviata per posta elettronica certificata (PEC)
- Inviata attraverso l’impiego del sistema EDI (electronic data interchange) o altro mezzo equivalente.
In caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento “salvo prova contraria” alla data di consegna dei prodotti.
Interessi di mora
L’art. 6 del Decreto attuativo prevede che gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” determinato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002.
Gli interessi legali di mora sono così formati:
- Una componente variabile, data da un tasso percentuale connesso alla politica monetaria della Banca Centrale Europea e comunicato semestralmente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Una componente fissa pari al 7%.
- Una maggiorazione pari al 2%, come previsto dal comma 3 del citato art. 62.
Tenuto conto che la “componente variabile” degli interessi di mora riferita al secondo semestre 2012 è stata fissata nella misura dell’1%, in caso di mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli/alimentari scadente nello stesso periodo, i relativi interessi legali di mora che decorrono automaticamente sono pari al 10% (1% + 7% + 2%).
Cessioni di prodotti alcolici
Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici, “è fatto salvo” quanto previsto dall’art. 22 della Legge n. 28 del 18 febbraio 1999, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, “il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo …”.
Prodotti alimentari deteriorabili
La disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari stabilisce un termine di pagamento di 30 giorni per i “prodotti alimentari deteriorabili”.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 62, i prodotti alimentari deteriorabili sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni.
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni.
- prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:
- aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2.
- aW superiore a 0,91.
- pH uguale o superiore a 4,
4. tutti i tipi di latte.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
La disciplina delle relazioni commerciali i materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, introdotta dall’articolo 62 del Decreto Legge n. 1/2012 è entrata in vigore dal 24 ottobre 2012.
Entro il 31.12.2012, i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti.
Le disposizioni in merito al divieto di “condotte sleali”, ai termini di pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora, “si applicano automaticamente a tutti i contratti … anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa”.
Regime sanzionatorio
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 62, le violazioni dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi contenuti nel citato comma 1, sono sanzionate con una multa da 516 euro a 20.000 euro.
Ai sensi del successivo comma 6, le condotte sleali descritte al comma 2 sono sanzionate con una multa da 516 euro a 3.000 euro.
Ai sensi del successivo comma 7, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Osservazioni
La nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, come indicato nella relazione illustrativa dell’art. 62 del D.L. n. 1/2012 “ha ad oggetto i contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare con esclusione del consumatore finale ed assume carattere di urgenza in relazione alle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi.”
Obiettivo della norma è quello di salvaguardare i rapporti commerciali tra le parti, e più in particolare “difendere” il contraente più debole, attraverso le seguenti azioni:
- obbligo della forma scritta del contratto.
- Termini certi e stringenti per il pagamento delle fatture.
- Divieto di pratiche commerciali e condotte sleali.
- Applicazione di interessi moratori automatici ai ritardi di pagamento.
- Irrogazioni di sanzioni a chi viola la legge.
Sempre la relazione illustrativa sottolinea che la disciplina in oggetto ha il fine di “evitare che vi sia una discriminazione tra gli stessi operatori alimentari, che sono tra le categorie di imprenditori maggiormente colpiti dai reiterati ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra privati, con particolare riguardo ai rapporti tra le PMI e la GDO.”
Sembrerebbe, dunque, che la norma si indirizzi con particolare attenzione al settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in cui gli operatori, da un lato, vendendo i propri prodotti ai privati, incassano immediatamente il relativo corrispettivo, ma dall’altro lato stabiliscono termini di pagamento discrezionali per le merci acquistate dalle imprese loro fornitrici.
L’osservazione fatta per il settore della Grande Distribuzione può essere allargata, più in generale, a tutte le imprese della filiera agroalimentare che hanno, come cliente finale, il consumatore privato. Parliamo quindi delle imprese di ristorazione e più in generale dei negozi e locali che vendono o somministrano alimenti e bevande al pubblico.
Anche in questo caso, per questo genere di attività, da una parte, gli incassi dei corrispettivi sono immediati, poiché queste imprese vengono pagate “a vista” dal consumatore finale che acquista la merce o usufruisce del servizio di ristorazione; dall’altra parte le stesse imprese solitamente non pagano “a vista” i propri fornitori per i prodotti alimentari acquistati.
A differenza della GDO, tuttavia, i commercianti che operano nel settore alimentare (in genere piccoli o piccolissimi imprenditori) e che vendono al consumatore finale, non hanno una forza contrattuale particolarmente elevata e non sono loro a stabilire i termini di pagamento con i propri fornitori.
Oltre alla GDO e ai commercianti al minuto, il settore agroalimentare è composto da una serie molto numerosa di piccole e piccolissime imprese che sono posizionate nel mezzo della filiera.
Queste sono imprese, soprattutto di tipo artigianale, che acquistano la materia prima da imprese più grosse a monte della filiera e rivendono il prodotto semilavorato o finito ad altre imprese poste più a valle.
Per questi operatori, la nuova normativa è potenzialmente controproducente, se non applicata in maniera corretta e fatta scrupolosamente rispettare.
Ciò che si sta verificando, in questo periodo di iniziale applicazione della norma, è infatti una specie di fenomeno di “asfissia” per le piccole imprese poste al centro della filiera.
Queste, infatti, da un lato sono tenute a rispettare le nuove regole di pagamento richiamate dalle grandi imprese loro fornitrici, ma dal’altro lato non riescono ad imporre le stesse regole ai propri clienti che molto spesso, abituati a termini di pagamento più allungati, rinunciano addirittura alla commessa convinti di trovare un fornitore più “compiacente”.
La filosofia posta alla base della nuova norma è giusta e condivisibile, ma affinché funzioni e non sia controproducente, è importante che sia fatta rispettare da tutti.
E’ importante, cioè, che nessuna impresa trovi fornitori “compiacenti” che accettino tempi più lunghi di pagamento.
Ma siamo in Italia.
Marco Mastromattei
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