30 Dic DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST AI FINI DELLA IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA. PARTE SECONDA
Analisi delle indicazioni fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20.10.2022
3. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
I trust (sia residenti che non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 917/1986.
In tal modo è stata riconosciuta al trust autonoma soggettività tributaria.
In particolare, ai fini della determinazione del reddito del trust, si possono distinguere le seguenti fattispecie:
- per i trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali), rilevano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust residenti in Italia che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali), sono ugualmente rilevanti in Italia tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust non residenti in Italia, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti”, salvo le seguenti ipotesi:
- beneficiario “individuato” residente; (si applica l’articolo 73, comma 2, del Tuir)
- beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata. (si applica l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Tuir)
Nelle ipotesi a. e b. rilevano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti dal trust non residente e gli stessi redditi sono tassati in capo al beneficiario in proporzione alla sua quota di partecipazione nel trust, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità.
Una volta stabilita la rilevanza in Italia del reddito, quindi una volta stabilita la sua determinazione, ai fini della sua tassazione, si distinguono due tipologie di trust:
- “trust trasparente”, ovvero trust in cui il beneficiario del reddito è “individuato”. In questo caso, il reddito prodotto dal patrimonio del trust è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- “trust opaco”, ovvero trust in cui il beneficiario del reddito non è “individuato”. In questo caso, il reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.
In particolare:
- nel caso di trust (opaco o trasparente) residente in Italia, che ha per oggetto l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale;
- nel caso di trust (opaco o trasparente) residente in Italia che non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui “Il reddito complessivo degli enti non commerciali (…) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.
- nel caso di trust (opaco o trasparente) non residente in Italia e senza una stabile organizzazione, che ha per oggetto l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 151 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi dato dalla somma dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi, prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.
- nel caso di trust (opaco o trasparente) non residente in Italia e senza una stabile organizzazione che non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 153 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi dato dalla somma dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.
Ai fini della tassazione del reddito come sopra determinato, nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale.
Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive IRPEF.
Se il reddito imputato sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.
Pertanto, qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.
Sono considerati redditi di capitale anche i redditi imputati al beneficiario da parte di trust non residenti in Italia (art. 44, comma 1, lettera g-sexies, TUIR).
Esempio
Un trust trasparente non commerciale realizza una plusvalenza pari a euro 10.000,00 derivante dalla cessione di una partecipazione che viene assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.
Tale plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del trust e, conseguentemente, non è imputabile in capo al beneficiario “individuato”.
Un trust “opaco” non commerciale realizza una plusvalenza pari a euro 10.000,00 derivante dalla cessione di una partecipazione che viene assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.
Tale plusvalenza, una volta tassata in capo al trust, non può scontare una nuova tassazione in capo ai beneficiari una volta individuati e diventati percettori della plusvalenza.
3.1 Trust trasparente residente e non residente
Nel caso di trust trasparente, dove il beneficiario è sin da subito individuato, il reddito prodotto dal trust è imputato al beneficiario indipendentemente dalla sua effettiva percezione, secondo un criterio di imputazione per trasparenza.
Tali redditi del trust, sono quindi assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato.
A tale fine, è necessario che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma anche che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest’ultimo.
Esempio
Un trust trasparente non commerciale, con beneficiario persona fisica, realizza una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile detenuto da più di 5 anni.
La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del trust e, conseguentemente, il reddito così determinato è imputato per trasparenza al beneficiario.
Tale reddito non darà luogo a tassazione nemmeno in capo al beneficiario in quanto il trattamento fiscale dei redditi realizzati da un trust non commerciale è assimilato a quello previsto per le persone fisiche. Nel caso di specie, il beneficiario avrebbe realizzato una plusvalenza non imponibile qualora avesse ceduto l’immobile direttamente.
Il reddito imputato al beneficiario residente è imponibile in Italia in capo allo stesso quale reddito di capitale a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.
Ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tener conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito.
3.2. Trust opaco residente
Nel caso di trust residente in Italia con beneficiario non individuato (quindi “opaco”), i redditi prodotti da trust sono tassati con imposta IRES in capo allo stesso trust.
Si applicano le regole fiscali previste in base alla natura commerciale o non commerciale dell’attività svolta dal trust.
Trust opaco commerciale
Nel caso di un trust opaco commerciale, il reddito va determinato applicando le regole previste in materia di reddito d’impresa.
Ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari non individuati, tale reddito è considerato come utile da partecipazione al capitale e verrà tassato come reddito di capitale.
Quindi, il trattamento fiscale dei redditi generati e distribuiti da un trust commerciale non differisce da quello riservato alle distribuzioni di utili da parte di soggetti IRES.
In relazione a tali distribuzioni, il trust opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte nella misura del 26% sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche.
Trust opaco non commerciale
Nel caso in cui il trust sia “non commerciale”, la base imponibile del reddito del trust, cui applicare l’aliquota IRES, deve essere determinata in base alle categorie reddituali previste dall’art. 143 del D.P.R. n. 917/1986 (redditi fondiari, di capitale, di impresa e redditi diversi).
La tassazione in capo al trust esclude una ulteriore (ingiustificata) tassazione in capo al beneficiario.
3.3 Trust opaco estero
In generale, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi qui prodotti.
La tassazione avviene in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, formato dalle diverse categorie reddituali di cui all’art. 143: fondiario, di capitale, di impresa e diversi.
Una volta tassati in capo al trust, i redditi di cui sopra non sconteranno ulteriore tassazione se e quando distribuiti al beneficiario.
Nel caso di trust opaco stabilito in Stati o territori a fiscalità privilegiata, il reddito prodotto in Italia è tassato in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, formato dalle diverse categorie reddituali di cui all’art. 143: fondiario, di capitale, di impresa e diversi.
Tuttavia, i redditi dello stesso trust, maturati negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, sconteranno una ulteriore tassazione in capo al beneficiario residente in Italia, se e quando a lui distribuiti.
Sono considerati redditi di capitale, e sono tassati in base al criterio di cassa (quindi al momento della effettiva percezione o incasso).
Nel caso di trust, gli Stati o territori esteri sono considerati a fiscalità privilegiata quando prevedono un livello di tassazione (per il trust) inferiore alla metà di quello applicabile in Italia.
A tal fine, occorre confrontare il livello di tassazione del reddito prodotto dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l’aliquota IRES vigente in Italia nel medesimo periodo d’imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del trust.
Per i trust non commerciali, che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26%), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito.
3.4 L’interposizione del Trust
Ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta “interposizione fittizia”).
Si verifica quando il trust è solo in apparenza titolare di beni o attività.
In questo caso, il reddito di cui “appare titolare” il trust è assoggettato a tassazione direttamente in capo al reale titolare dei beni o attività che generano quel reddito, sia esso il disponente o il beneficiario, residenti in Italia.
I redditi del trust, ovunque prodotti, sono tassati nel momento in cui vengono generati in capo la reale titolare degli stessi (interponente) residente in Italia.
A questo punto, le successive attribuzioni effettuate sempre dal trust interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall’interponente), anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, poiché redditi già tassati direttamente in capo all’interponente residente in Italia, nel momento della loro maturazione.
3.5 Determinazione dei redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 comma 1 lettera g-sexies)
Nel caso i cui un trust estero opaco, stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata, attribuisca al beneficiario residente in Italia dei valori non distinguibili tra patrimonio e reddito, allora l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario. (art. 45, comma 4-quater, D.P.R. n. 917/1986).
La norma ha la finalità di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della “attribuzione” effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa (quindi non riceva elementi idonei a distinguere reddito da patrimonio).
Pertanto, l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del trustee, la distinzione fra il “patrimonio” e il “reddito”.
A tal fine, il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.
L’eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust.
Ad esempio, nel caso di distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, conferito in trust dal disponente, costituisce reddito la parte eccedente il costo o valore di acquisto del bene come risultante dalla documentazione contabile.
La norma non si applica a trust opachi esteri non stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, in quanto, in questo caso, le attribuzioni da parte di trust opachi esteri a beneficiari residenti, ordinariamente, non danno luogo a tassazione in capo agli stessi.
Determinazione del reddito prodotto da trust
Trust commerciale | Trust non commerciale | |||
Trust trasparente | Trust opaco | Trust trasparente | Trust opaco | |
Trust residente in Italia | Reddito ovunque prodotto (in Italia e all’estero) determinato secondo le regole dei soggetti IRES (enti che esercitano attività commerciali)
| Reddito ovunque prodotto (in Italia e all’estero) determinato secondo le regole dei soggetti IRES (enti che esercitano attività commerciali) | Reddito ovunque prodotto (in Italia e all’estero) determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali (art. 143 TUIR), quindi reddito suddiviso in base alla natura del medesimo: fondiario, di capitale, di impresa e diverso.
| Reddito ovunque prodotto (in Italia e all’estero) determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali (art. 143 TUIR), quindi reddito suddiviso in base alla natura del medesimo: fondiario, di capitale, di impresa e diverso.
|
Trust non residente in Italia | Reddito riferibile al beneficiario ovunque prodotto dal trust (in Italia e all’estero).
Per il reddito prodotto in Italia dal trust, questo è determinato ai sensi dell’art. 151 del D.P.R. n. 917/1986.
| Rileva in capo al trust, il reddito prodotto in Italia determinato ai sensi dell’articolo 151 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi dato dalla somma dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi, prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.
| Reddito riferibile al beneficiario ovunque prodotto dal trust (in Italia e all’estero).
Per il reddito prodotto in Italia dal trust, questo è determinato ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 917/1986.
| Rileva in capo al trust il reddito prodotto in Italia determinato ai sensi dell’articolo 153 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi dato dalla somma dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi, prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva. |
Trust residente in Paesi a fiscalità privilegiata | Reddito riferibile al beneficiario ovunque prodotto dal trust (in Italia e all’estero).
Per il reddito prodotto in Italia dal trust, questo è determinato ai sensi dell’art. 151 del D.P.R. n. 917/1986.
. | Rileva, in capo al Trust, il reddito prodotto in Italia, determinato ai sensi dell’articolo 151 del D.P.R. n. 917/1986.
E, in capo al beneficiario, rileva il reddito prodotto nel Paese a fiscalità privilegiata e a lui attribuito, in base al criterio di cassa.
| Reddito riferibile al beneficiario ovunque prodotto dal trust (in Italia e all’estero) determinato ai sensi dell’art. 153 TUIR.
Per il reddito prodotto in Italia dal trust, questo è determinato ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 917/1986.
| Rileva, in capo al Trust, il reddito prodotto in Italia, determinato ai sensi dell’articolo 153 del D.P.R. n. 917/1986.
E, in capo al beneficiario, rileva il reddito prodotto nel Paese a fiscalità privilegiata e a lui attribuito, in base al criterio di cassa. |
Tassazione del reddito prodotto dal trust
Trust commerciale | Trust non commerciale | |||
Trust trasparente | Trust opaco | Trust trasparente | Trust opaco | |
Trust residente in Italia | Il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario, in proporzione alla sua quota di partecipazione al trust, come reddito di capitale, tassato con le aliquote progressive IRPEF in caso di beneficiario persona fisica. (*) | Il reddito ovunque prodotto è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES. In caso di distribuzione di utili (dividendi) ai beneficiari “non individuati”, gli utili sono tassati come reddito di capitale. Il trust, in questo caso, assume il ruolo di sostituto di imposta (quindi è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte del 26%).
| Il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario, in proporzione alla sua quota di partecipazione al trust, come reddito di capitale, tassato con le aliquote progressive IRPEF in caso di beneficiario persona fisica. (*) | Il reddito ovunque prodotto è tassato in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, formato dalle diverse categorie reddituali di cui all’art. 143: fondiario, di capitale, di impresa e diversi. Una volta tassati in capo al trust, i redditi di cui sopra non sconteranno ulteriore tassazione quando distribuiti al beneficiario. |
Trust non residente in Italia | Il reddito, riferibile al beneficiario, ovunque prodotto dal trust è imputato allo stesso beneficiario residente. E’ assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario, in proporzione alla sua quota di partecipazione al trust, come reddito di capitale. Lo stesso reddito è tassato con le aliquote progressive IRPEF in caso di beneficiario persona fisica. (*) | Il reddito prodotto in Italia è tassato in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, determinato ai sensi dell’articolo 151 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi dato dalla somma dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi, prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva. Ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.
| Il reddito, riferibile al beneficiario, ovunque prodotto dal trust è imputato allo stesso beneficiario residente. E’ assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario, in proporzione alla sua quota di partecipazione al trust, come reddito di capitale. Lo stesso reddito è tassato con le aliquote progressive IRPEF in caso di beneficiario persona fisica (*) | Il reddito prodotto in Italia è tassato in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi formato dalla somma dei redditi: fondiario, di capitale, di impresa e diversi prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva. Ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.
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Trust residente in Paesi a fiscalità privilegiata | Il reddito, riferibile al beneficiario, ovunque prodotto dal trust è imputato allo stesso beneficiario residente. E’ assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario, in proporzione alla sua quota di partecipazione al trust, come reddito di capitale. Lo stesso reddito è tassato con le aliquote progressive IRPEF in caso di beneficiario persona fisica. (*)
| Il reddito prodotto in Italia è tassato in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, determinato ai sensi dell’articolo 151 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi dato dalla somma dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi, prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.
Tuttavia, le “attribuzioni” al beneficiario di redditi maturati nel Paese a fiscalità privilegiata danno luogo a una ulteriore tassazione in capo allo stesso beneficiario come redditi di capitale e in base al criterio di cassa.
| Il reddito, riferibile al beneficiario, ovunque prodotto dal trust è imputato allo stesso beneficiario residente. E’ assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario, in proporzione alla sua quota di partecipazione al trust, come reddito di capitale. Lo stesso reddito è tassato con le aliquote progressive IRPEF in caso di beneficiario persona fisica (*)
| Il reddito prodotto in Italia è tassato in capo al trust con aliquota IRES applicata al reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 917/1986. Il reddito complessivo è quindi formato dalla somma dei redditi: fondiario, di capitale, di impresa e diversi prodotti in Italia. Sono esclusi (dalla somma) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.
Tuttavia, le “attribuzioni” al beneficiario di redditi maturati nel Paese a fiscalità privilegiata danno luogo a una ulteriore tassazione in capo allo stesso beneficiario come redditi di capitale e in base al criterio di cassa. |
(*) Qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.
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