02 Gen DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST AI FINI DELLA IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA. PARTE TERZA
Analisi delle indicazioni fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20.10.2022
4. Disciplina ai fini delle imposte indirette
4.1 Quadro di riferimento
Con riferimento all’imposizione indiretta, è prevista l’applicazione della imposta sulle successioni e donazioni anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione” (art. 2, commi 47-49, D.L. n. 262/2006).
Tra i vincoli di destinazione rientra anche la fattispecie della costituzione di trust, che si caratterizza dalla segregazione dei beni del disponente in un patrimonio separato gestito dal trustee e vincolato dalle disposizioni indicate nell’atto istitutivo.
Per tale ragione, l’apporto, o più tecnicamente la segregazione, dei beni del disponente in un patrimonio separato (trust) gestito dal trustee, con la costituzione di un vincolo di destinazione sugli stessi beni in favore di uno o più beneficiari, o per un fine specifico, presuppone l’ assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale pari all’8%.
Sono fatte salve le aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione. (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008 e n. 48/E del 2007).
Trovano altresì applicazione, le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, rispettivamente per la formalità di trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari.
Il momento nel quale assoggettare all’imposta sulle successioni e donazioni il patrimonio del trust, è cambiato nel tempo, sulle orme della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
4.2 Evoluzione della giurisprudenza di legittimità
In un primo momento, la Corte di Cassazione, ha condiviso la posizione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, secondo la quale, è al momento dell’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust, che gli stessi beni vanno assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Mentre, il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo.
In particolare, la Suprema Corte, con le ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886, ha riconosciuto legittima l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all’atto dell’apporto di beni in trust.
In seguito, i giudici di legittimità sono giunti ad un radicale mutamento di orientamento, rispetto alla posizione inizialmente espressa.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni occorre tenere conto del reale trasferimento di beni o diritti ai beneficiari, e quindi del reale arricchimento degli stessi. (vedasi ordinanze 30 ottobre 2020 nn. 24153 e 24154)
A tal fine, la dotazione iniziale di beni nel trust non presuppone un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta.
4.3 Recepimento dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’indirizzo ultimo assunto dalla Suprema Corte.
Il trattamento tributario attuale ai fini delle imposte indirette è di seguito illustrato.
4.4 Tassazione ai fini delle imposte indirette
Istituzione del trust
L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.
Dotazione dei beni in trust
La medesima tassazione (imposta di registro in misura fissa) si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust.
Infatti, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).
Attribuzione dei beni ai beneficiari
L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta nel momento in cui vengono attribuiti i beni vincolati nel trust ai beneficiari.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce un presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il presupposto si realizza solo nel momento del trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari, a compimento e realizzazione del trust medesimo (cfr. sentenza n. 8082 del 2020, cit.).
In ordine all’individuazione del momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento dei beni confluiti nel trust a favore dei beneficiari, occorre far riferimento anche alle clausole contenute nell’atto costitutivo del trust e, nel suo statuto.
Normalmente, tale momento coincide con l’atto attraverso il quale il trustee attribuisce i beni ai beneficiari.
In casi particolari, il momento potrebbe coincidere già con l’atto di costituzione o di dotazione del trust. La situazione si verifica allorché i beneficiari abbiano già al momento della istituzione del trust il potere di richiedere i beni in trust, senza che questo sia subordinato alla discrezionalità del trustee o del disponente.
In altre parole, si tratta dell’ipotesi in cui i beneficiari abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo o dello statuto, il trasferimento in loro favore di quanto spettante.
In questo caso, l’imposta sulle successioni e donazioni viene applicata all’atto di costituzione del trust.
Liquidazione dell’imposta
Ai fini della liquidazione dell’imposta, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari.
Più in particolare:
- nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l’aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
- nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l’aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
- nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia;
- nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l’aliquota applicabile è quella dell’8%.
Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti
La precedente prassi amministrativa prevedeva la liquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del trust, e non nel momento in cui vengono attribuiti i beni ai beneficiari.
Cosa succede nel caso in cui trust già esistenti abbiano scontato l’imposta seguendo le indicazioni della precedente prassi?
Tenuto conto dell’affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, si ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario.
Tale “esaurimento” della fattispecie vale a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto:
- i medesimi beneficiari;
- i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.
Resta fermo che in tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell’imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso operare delle franchigie pro-tempore vigenti).
Diversamente, laddove l’attribuzione successiva avvenisse nei confronti di un beneficiario diverso ovvero avesse ad oggetto beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, non si configurerebbe una fattispecie di “rapporto esaurito”. Resta tuttavia ferma, in tali casi, la possibilità di considerare le imposte già versate in sede di apporto al trust, a scomputo dell’eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.
Esempio
Un immobile è stato inizialmente apportato al trust, con la individuazione del figlio del disponente quale futuro beneficiario dell’immobile.
Se è stata liquidata l’imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’apporto dell’immobile nel trust, all’atto della futura attribuzione di tale bene al figlio non si dovrà procedere alla riliquidazione e al versamento di ulteriore imposta.
Nel caso in cui l’immobile apportato nel trust, una volta liquidate le imposte, viene venduto dal trustee il quale acquista un altro immobile, si ha che al momento della attribuzione al figlio dell’immobile attualmente presente nel trust, occorrerà riliquidare l’imposta sulle successioni e donazioni e ridurre l’imposta dovuta dell’ammontare corrispondente all’imposta già versata al momento dell’apporto al trust.
Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà essere valutata, di volta in volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti.
Ad esempio, nell’ipotesi di attribuzione al beneficiario di un bene immobile, quest’ultimo potrà richiedere l’applicazione dell’agevolazione c.d. “prima casa”, in presenza dei relativi presupposti.
Detta disposizione prevede che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso (attualmente per le case di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) e per la costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni, quando, in capo al beneficiario, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Si ritiene che la volontà di fruire delle agevolazioni “prima casa” deve essere manifestata dal beneficiario con una dichiarazione resa dallo stesso nell’atto di attribuzione.
Nell’ipotesi di attribuzione di un immobile, la base imponibile sarà determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data del relativo atto attraverso il quale viene effettuata l’attribuzione (quindi il trasferimento dal trust al beneficiario).
Nel caso in cui, ad esempio, l’attribuzione abbia ad oggetto azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, la relativa base imponibile sarà determinata assumendo la media dei prezzi di compenso o dei prezzi determinati nell’ultimo trimestre anteriore alla data dell’atto di attribuzione.
Nel caso in cui, invece, ad essere attribuiti sono azioni o titoli o quote di partecipazioni al capitale non quotate in borsa, né negoziati nel mercato ristretto, o quote di società non azionarie, la base imponibile viene determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data dell’atto di attribuzione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato.
Operazioni effettuate durante la vita del trust
Per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
Ad esempio, nel caso in cui il trustee proceda all’acquisto di un immobile a titolo oneroso, il relativo atto sarà soggetto alle disposizioni ordinarie in materia di imposta di registro.
Si ritiene, pertanto, che, in via generale, non possa trovare applicazione a tali acquisti il criterio di determinazione della base imponibile c.d. del “prezzo-valore”.
Sostituzione del trustee
Nell’arco della durata di un trust, può accadere che il trustee cessi dal suo ufficio per vari motivi tra cui la rinuncia, la revoca, la decadenza, la scadenza di termini, la sopravvenuta incapacità o altre cause individuate nell’atto istitutivo.
In tal caso sarà necessario provvedere alla sua sostituzione, nominando un nuovo trustee che assumerà l’amministrazione e la gestione, secondo le disposizioni stabilite nello statuto.
Alla luce dell’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che individua nei soli trasferimenti di beni ai beneficiari il presupposto applicativo delle imposte sulle successioni e donazioni, si osserva che l’atto con cui si effettua la sostituzione del trustee non realizza tale presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Si tratta, in effetti, di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del trust alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale.
Tali atti di sostituzione del trustee, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, saranno assoggettati all’imposta di registro in misura fissa.
Analogamente, saranno assoggettati all’imposta di registro in misura fissa, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, gli atti di eventuale nomina di un ulteriore trustee o guardiano.
Imposte ipotecaria e catastale
Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in caso di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi. L’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, nel trust, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario.
Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.
Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
4.5 Atti formati all’estero
La tassazione dei trust ai fini delle imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecarie, catastali, registro su beni immobili o aziende situati in Italia), come sopra descritta, rimane la stessa anche nel caso di trust formati all’estero.
Anche gli atti formati all’estero e aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, nei confronti di beneficiari residenti in Italia sono soggetti a registrazione in termine fisso.
Ne consegue che l’atto di costituzione dei beni in trust formato all’estero va assoggettato a registrazione in termine fisso.
Nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero.
Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.
4.6 Attribuzioni ai beneficiari “senza formalità”
Nel caso in cui il trustee effettui le attribuzioni “senza formalità”, quindi senza un atto pubblico (ad esempio, nel caso di versamento di somme tramite bonifico bancario oppure di delibere di attribuzione del trust attestante l’importo erogato), ai fini della liquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, il soggetto beneficiario destinatario di tali attribuzioni provvederà alla registrazione delle stesse in maniera autonoma e volontaria (e al versamento delle imposte dovute).
4.7 Trust “liquidatori” e trust “di garanzia”
Esiste una tipologia particolare di trust conosciuta come trust “di scopo”.
Diversamente dai trust “familiari”, istituiti per lo più con finalità successorie, nei trust “di scopo” mancano i soggetti beneficiari e i beni segregati nel trust sono utilizzati dal trustee per realizzare lo scopo del trust, non coincidente appunto con l’attribuzione dei beni ai beneficiari.
All’interno dei trust “di scopo” si possono distingue i trust “di garanzia” e i trust “liquidatori” istituiti, ad esempio, al fine di garantire o estinguere un debito del disponente nei confronti dei propri creditori.
Anche per i trust “di scopo”, e più in particolare per quelli “liquidatori” o “di garanzia” valgono le stesse considerazioni espresse con riferimento ai trust con chiara evidenza dei beneficiari.
In ogni tipologia di trust, dunque, l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.
Pertanto, anche nel caso del trust di scopo di tipo “liquidatorio” o di “garanzia”, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione saranno soggetti all’imposta di registro in misura fissa, nonché alle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa.
Successivamente al momento istitutivo, le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust, al fine di realizzarne gli scopi (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni) saranno soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
Infine, gli atti con cui verranno poste in essere le attribuzioni del patrimonio da parte del trustee verranno valutati anch’essi caso per caso, sulla base dei connessi effetti giuridici.
Ad esempio, nel caso dei trust c.d. “liquidatori” potrebbero verificarsi i presupposti per l’applicazione dell’imposta di donazione, in via marginale o residuale, se dopo la liquidazione dei beni segregati nel trust (ad esempio, immobili e/o partecipazioni) ed il pagamento di eventuali debiti del disponente, una parte del ricavato della vendita dei beni medesimi dovesse residuare e l’attribuzione di tale residuo venisse effettuata a favore di un soggetto terzo, tale da determinare un arricchimento dello stesso.
Nel caso, invece, di trust “liquidatorio” in cui disponente e beneficiario coincidano e il ricavato (o il residuo) della vendita dei beni venga attribuito al disponente medesimo, l’imposta di donazione non trova applicazione per carenza del presupposto oggettivo mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza.
4.8 Il trust “Dopo di Noi”
La cosiddetta “Legge Dopo di Noi” (Legge n. 112/2016), nell’intento di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, ha introdotto una disciplina agevolativa per i trust istituiti a favore di tali soggetti.
E’ previsto che i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali è istituito.
Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se sussistono, congiuntamente le seguenti condizioni:
- istituzione del trust con atto pubblico;
- individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
- individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee;
- gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave;
- il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- individuazione nell’atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust;
- previsione nell’atto istitutivo del termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
- previsione nell’atto istitutivo della destinazione del patrimonio residuo.
5. Obblighi di monitoraggio fiscale
Per effetto della disciplina del monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all’estero, ma anche dai soggetti che risultino essere i “titolari effettivi” dei predetti beni.
In caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano o distribuiscono fondi, per titolare effettivo si intendeva, fino al 2016:
- la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica, se i futuri beneficiari erano già stati determinati;
- la categoria di persone nel cui interesse principale era istituita o agiva l’entità giuridica, se le persone fisiche che beneficiavano dell’entità giuridica non erano ancora state determinate;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitavano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Dal periodo d’imposta 2017, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che siano titolari effettivi dell’investimento così identificati: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Per i titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, in generale, è previsto che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Sono individuati come titolari effettivi:
- i fondatori ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina antiriciclaggio, l’articolo 22, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007, stabilisce che “I fiduciari di trust (…), nonché le persone che esercitano diritti, poteri (…), purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, (…), per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente, del fiduciario, del guardiano (…), dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust (…)”.
Sono entrati nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica.
I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
5.1 Obblighi di monitoraggio del trust
I trust, sia quelli “trasparenti” che gli “opachi”, residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.
In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti.
Resta fermo che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.
5.2 Obblighi di monitoraggio dei titolari effettivi
Ad oggi, sono considerati “titolari effettivi” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando sono individuati o facilmente individuabili.
Ai fini del monitoraggio fiscale, il titolare effettivo è il soggetto residente sul quale ricade il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria.
Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l’attuale disciplina, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano individuati o facilmente individuabili e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi.
Con riferimento ai trust, ai fini della corretta individuazione della titolarità effettiva occorre tenere in considerazione:
- le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera pp), nell’articolo 20 e nell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007;
- le disposizioni adottate a livello internazionale nell’ambito del Common Reporting Standard, secondo cui le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi in cui il trust risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di mandatory beneficiary oppure discretionary beneficiary (per i primi si comunica il valore dei proventi ricevuti nel periodo di imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il trust, mentre per i secondi solo il primo dato);
- i chiarimenti già formulati nella circolare n. 38/E del 2013, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un trust e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio.
Tanto considerato, si ritiene che siano soggetti agli obblighi di monitoraggio, tutti i beneficiari residenti in Italia di un trust estero.
Occorre in via preliminare distinguere tra:
- trust non discrezionale, dove il trustee è obbligato a riconoscere e a trasferire le attribuzioni ai beneficiari;
- trust discrezionali, dove il trustee non è obbligato a riconoscere e a trasferire le attribuzioni ai beneficiari.
In dettaglio, i beneficiari di un trust non discrezionale devono assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, devono indicare il valore degli investimenti detenuti all’estero dal trust e il valore delle attività estere di natura finanziaria intestate al trust, nonché la loro percentuale di patrimonio nel trust stesso.
I beneficiari di trust discrezionali, devono assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale solo nel caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust.
Nell’ipotesi di omessa comunicazione di informazioni a lui note al momento della compilazione del Quadro RW e constatate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei propri ordinari poteri di controllo, il beneficiario di trust discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del quadro RW.
Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare, secondo quanto risulta dagli atti del trust, i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.
5.3 Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (trustee, disponente e guardiano)
La Corte di Cassazione ha sancito l’obbligo di compilazione del quadro RW non solo per gli intestatari formali delle attività estere, ma anche per coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Si tratta di quei soggetti che hanno la detenzione e/o la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie e all’estero, con il compito fiduciario di trasferirle all’effettivo beneficiario o di utilizzarle per conto dell’effettivo titolare.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella circolare n. 38/E del 2013 circa gli obblighi dei soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività estere, oltre che chiarimenti in merito al concetto di “detenzione”, presupposto del monitoraggio fiscale.
La detenzione non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto, operazioni che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie di quel conto corrente.
Ad esempio, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.
Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.
Sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Tuttavia, è esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Di conseguenza, per esempio, sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione del quadro RW i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una fondazione italiana in relazione alle attività finanziarie detenute all’estero dalla fondazione.
Pertanto, deve ritenersi esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, ovvero nell’ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.
Per questo motivo, è escluso dall’obbligo di monitoraggio fiscale il trustee, in quanto si ritiene che quest’ultimo amministri i beni segregati nel trust e ne disponga secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.
Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell’obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente e al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l’obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo.
Ciò, anche, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera e nel presupposto che il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso nei termini sopra specificati.
6. Applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE
A decorrere dal periodo d’imposta 2020, sono soggetti passivi delle imposte sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia.
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE, anche i trust residenti in Italia.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVIE è costituito dal possesso di un immobile all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso esso sia destinato dai predetti soggetti residenti fiscalmente in Italia.
Quanto al requisito della residenza fiscale, si considerano residenti in Italia, i trust che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno:
- la sede legale
- oppure la sede dell’amministrazione
- opuure l’oggetto principale nel territorio dello Stato italiano.
Inoltre, si considerano residenti in Italia, salva prova contraria, anche i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. “white list”, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano.
Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non inclusi nella white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro.
Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Tuttavia, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili.
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa.
A decorrere dal 2020 anche l’IVAFE si applica nei confronti dei trust residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei “prodotti finanziari”, dei “conti correnti” e dei “libretti di risparmio”.
L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari e fino alla misura massima di euro 14.000.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l’imposta è dovuta nella misura fissa di euro 100.
Si ritiene opportuno ricordare che la base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
In mancanza del valore di mercato si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso.
Inoltre, è possibile detrarre dall’IVAFE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
L’IVIE e l’IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l’assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell’immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.
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