GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI PER I CONTENT CREATOR (INFLUENCER, YOUTUBER, BLOGGER…)

GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI PER I CONTENT CREATOR (INFLUENCER, YOUTUBER, BLOGGER…)

Introduzione

Attraverso la circolare del n. 44 del 19.2.2025, l’Inps ha definito il trattamento previdenziale applicabile ai così detti content creator.
I content creator svolgono attività di creazione e pubblicazione di contenuti mediatici su piattaforme digitali.
Rientrano in questa categoria, anche in base al social che vengono utilizzano, i seguenti soggetti: influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger e vlogger.

Coloro che si dedicano a questa attività possono svolgerla in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), oppure con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito.

L’attività del content creator può essere remunerata in diversi modi, tra i quali:

  • pagamento diretto da parte degli utenti della piattaforma che riconoscono un valore economico al contenuto virtuale di cui usufruiscono;
  • direttamente dalla piattaforma che riconosce un compenso in base alle visualizzazioni ottenute, e quindi in base al seguito di utenti;
  • inserimento di contenuti pubblicitari sul canale del creator;
  • con il supporto di sponsorizzazioni;
  • attraverso la vendita di merchandise legata all’immagine del content creator e commercializzata online.

 

I rapporti tra le parti

Oltre al content creator, al suo pubblico e alla piattaforma digitale, possono essere coinvolti altri soggetti, come per esempio: l’azienda sponsorizzata dal content creator (il così detto “brand”), l’agenzia intermediaria che supporta il brand nella scelta del content creator (la “media agency”) o anche l’agenzia che assiste il content creator nella gestione dei propri affari (la “talent agency”).

In presenza sia del brand, che della media agency, i rapporti contrattuali tra questi e il content creator sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • la media agency si limita a reperire il nominativo del content creator, mentre l’azienda committente (brand) stipula autonomamente il contratto con il content creator, quantificando il compenso spettante;
  • la media agency trova il content creator che meglio si adatta al marchio e agli obiettivi del brand conferendogli l’incarico per lo svolgimento dell’attività promozionale, cura l’intero processo della campagna di “influencer marketing” secondo le modalità eventualmente individuate, in termini di tempo, spazi, visibilità e pubblico di riferimento. È pertanto l’agenzia che gestisce ogni rapporto con il brand, con il quale pattuisce il compenso per la campagna e lo riscuote; gestisce il rapporto con il content creator e corrisponde allo stesso quanto concordato;
  • la media agency assume direttamente il content creator come proprio collaboratore o lavoratore dipendente.

 

Il digital marketing

L’attività dei content creator si può concretizzare nella diffusione su blog e social network di foto, video o commenti a sostegno di un brand di riferimento generando un effetto pubblicitario.

Questa attività è svolta, in particolare, dai così detti influencer che avendo maturato una popolarità e un credito nella propria comunità di utenti, sono particolarmente idonei a orientare le opinioni e i gusti del proprio pubblico di riferimento.

In questo caso, l’INPS equipara l’attività esercitata dai content creator a quella di digital marketing, e quindi i contenuti prodotti sono assimilabili ai prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico sulle diverse piattaforme (TV, cinema, radio, ecc.).

Quindi, anche se le modalità utilizzate dal content creator (reel, post, storia, ecc.) facciano apparire il contenuto come un racconto privato, è necessario rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti di cui agli artt. 43 e seg., D.Lgs. n. 208/2021 nonché il divieto di pubblicità occulta.

 

I cyber atleti

Nella circolare 44, l’INPS tratta anche il tema dei cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli “sport elettronici”, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano in videogiochi, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi o per puro intrattenimento.

I cyber atleti possono far parte di squadre che riconoscono all’atleta un compenso.
I rapporti tra atleta e squadra possono rientrare nella disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021, sempre che la singola disciplina sia stata riconosciuta dal CONI e inserita nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) del Dipartimento per lo Sport e nel Registro del CONI.

 

La disciplina previdenziale

L’Inps ha fornito un importante chiarimento nella Circolare n. 44 del 19/02/2025 – “Attività dei content creator. Profili previdenziali”, indicando quale gestione Inps applicare ai creator digitali.

In generale, le posizioni contributive possibili sono tre, in base alle modalità di svolgimento dell’attività ed ai rapporti intercorrenti tra le parti.

In particolare l’Istituto specifica che è possibile individuare le seguenti fattispecie:

  • produzione di un reddito d’impresa;
  • produzione di un reddito di lavoro autonomo;
  • prestazione artistica / culturale / di intrattenimento.

 

Attività di impresa

Quando il content creator esercita un’attività in cui gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, ossia l’attività comporta l’utilizzo prevalente di mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio: vendita di video, gestione di banner pubblicitari, creazione di contenuti conto terzi con una propria organizzazione imprenditoriale), l’attività esercitata rientra nel settore commerciale o terziario.

Al ricorrere di tale fattispecie, il content creator consegue reddito di impresa di cui all’art. 55 del Tuir.

Di conseguenza è tenuto a:

  • iscriversi in Camera di Commercio sotto forma di ditta individuale o società, con l’attribuzione del corrispondente codice attività;
  • iscriversi presso la Gestione IVS commercianti.

La gestione commercianti (così come quella artigiani) prevede un pagamento di contributo fisso su un minimale di reddito che va pagato a prescindere dall’effettivo raggiungimento di tale reddito minimo.
Se alla fine dell’anno viene superato il reddito minimo, si paga in percentuale un ulteriore contributo sulla differenza tra reddito effettivo e reddito minimale.

Per il 2025, il reddito minimale imponibile è pari a 18.555 euro: su di esso si pagano contributi fissi di circa 4.550 euro annui suddivisi in 4 rate fisse da 1.137,50 ciascuna.
Oltre tale soglia di reddito, si applica un’aliquota del 24,48% sulla parte eccedente sino a euro 55.548,00 e del 25,48% sino al massimale di reddito pari a euro 120.607,00.

Coloro che aderiscono al regime forfettario possono richiedere una riduzione del 35% dei contributi di cui sopra, quindi i contributi minimi da versare saranno pari a circa euro 2.958,00.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla gestione Inps Artigiani o Commercianti nel corso del 2025, è prevista una riduzione del 50% dei contributi previdenziali.

Con la circolare INPS 24 aprile 2025, n. 83 l’Istituto comunica che l’agevolazione è rivolta a:

  • titolari di ditte individuali;
  • soci di società (sia di persone che di capitali);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario avviare l’attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:

  • la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
  • la riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

 

Attività di lavoro autonomo

Quando l’attività non è organizzata in forma d’impresa, quindi quando gli elementi organizzativi non prevalgono su quelli personali, il content creator esercita un’attività di lavoro autonomo, che può essere svolta sia in modo occasionale, che abitualmente.

Lo svolgimento dell’attività in maniera abituale presuppone, in particolare, l’apertura di una partita Iva e l’attribuzione di un codice attività riconducibile all’attività di content creator.

Ai fini previdenziali, il content creator che svolge un’attività di lavoro autonomo (e non di impresa) deve essere iscritto alla Gestione separata Inps.

La Gestione separata Inps prevede il pagamento di contributi in percentuale sul reddito annuale effettivamente maturato.
Per l’annualità 2025, l’aliquota da applicare al reddito annuale per il calcolo del contributo dovuto è pari al 26,07%.  Nel caso in cui il soggetto sia pensionato o provvisto di altra cassa previdenziale obbligatoria, l’aliquota scende al 24%.

Nei casi in cui la prestazione professionale non ha carattere di abitualità, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata scatta, come di consueto, in presenza di redditi pari o superiori a euro 5.000.

 

Prestazione artistica, culturale o di intrattenimento

Quando l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, scatta l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

In particolare l’Inps richiama categorie professionali quali: attori, registi, fotomodelle le cui prestazioni professionali, che prevedono un committente o datore di lavoro, sono assicurate al FPLS, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 708/47.

Secondo questo schema anche i content creator possono rientrare nelle categorie da assicurare al FPLS quando, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente svolgono un’attività remunerata volta alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, riconducibile alle attività proprie delle categorie sopra citate (ad esempio, attore, regista di audiovisivi, fotomodella).

In tema di pubblicità, l’Inps ritiene che l’evoluzione digitale ha modificato i canali di trasmissione pubblicitaria (sui social), ma l’attività degli “attori” rimane la stessa.
In altre parole, l’influencer che fa attività di digital marketing può rientrare tra i lavoratori dello spettacolo che svolgono l’attività lavorativa per realizzare uno spot o un programma pubblicitario al pari dell’attore che interpreta la pubblicità trasmessa in TV.

Quindi, secondo l’Istituto, gli influencer pongono in essere un’attività di digital marketing per la quale “è possibile affermare che i contenuti prodotti (reel, post, ecc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico su svariate piattaforme”.

L’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) prevede che:

  • il versamento della contribuzione al FPLS sia dovuta dal datore di lavoro o committente che ingaggia l’influencer;
  • nel caso in cui l’influencer eserciti la propria attività con partita Iva, lo stesso emetterà nei confronti del committente una fattura con l’indicazione della ritenuta previdenziale alla gestione Ex Enpals (ora FPLS) pari al 9,19%. L’importo della ritenuta dovrà essere versato dall’azienda – tramite mod. F-24 entro il 16 del mese successivo alla prestazione, insieme alla quota del 23,81% a carico della stessa.
  • devono essere assolti gli adempimenti previsti per gli iscritti al FPLS (ad esempio, certificato di agibilità / comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro / trasmissione dei flussi UNI-EMENS).
Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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