24 Nov IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
A decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, è stata introdotta la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale (CPB).
Ambito applicativo e procedura
Entro il 15 marzo di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.
Entro il 20 giugno vanno inviati i dati all’Agenzia per la definizione della proposta di concordato.
L’Agenzia delle Entrate formula così una proposta per la definizione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e del valore della produzione netta.
La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici entro il 25 giugno.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 giugno (termine per il versamento del saldo delle poste sui redditi.
L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l’accesso al concordato.
Soggetti ISA
Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:
- ottengono un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8.
- non hanno debiti tributari, oppure hanno estinto i debiti tributari e contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.
Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.
Effetti della proposta
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati, cioè proposti dall’Agenzia delle Entrate, nella propria dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
Su tale importo di reddito concordato, verranno calcolate e versate le tasse, indipendentemente dall’effettivo reddito maturato.
Adempimenti
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:
- agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.
Rinnovo del concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, al sussistere dei predetti requisiti e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo.
Soggetti forfettari
I soggetti forfetari accedono al concordato preventivo biennale in base alle seguenti modalità.
Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000), o per i quali sussiste una delle predette cause di esclusione (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti / condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi nei 3 periodi d’imposta antecedenti).
Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
Su tale importo di reddito concordato, verranno calcolate e versate le tasse, indipendentemente dall’effettivo reddito maturato.
Adempimenti
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.
Rinnovo del concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le predette cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il soggetto può aderire.
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