IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA FISCALE (D. LGS. N. 81/2025)

IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA FISCALE (D. LGS. N. 81/2025)

Il D. Lgs. n. 81/2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie“, contiene una serie di novità anche in materia di:

  • Concordato Preventivo Biennale;
  • semplificazioni degli adempimenti tributari;
  • contenzioso tributario, accertamento e definizione agevolata delle sanzioni.

In questa circolare, focalizziamo l’attenzione in particolare su alcune novità relative al contenzioso e all’accertamento tributario, oltre a una serie di novità per i contribuenti forfettari, le prestazioni sanitarie e i termini di invio di alcuni dichiarativi fiscali.

 

Novità in materia di contenzioso tributario

Imposte versate in eccesso durante le fasi processuali

In caso di accoglimento del ricorso, il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte versate in eccesso anche dopo lo svolgimento del primo grado del giudizio, ossia dopo la sentenza di secondo grado in caso di accoglimento dell’appello.

 

Attestazione di conformità dei documenti depositati

Il Giudice tiene conto degli atti e documenti su supporto cartaceo depositati nel fascicolo telematico a condizione che sulla copia informatica degli stessi sia apposta l’attestazione di conformità al documento analogico (cartaceo) detenuto dal difensore (in precedenza era richiesta l’attestazione di conformità all’originale).

Di conseguenza l’attestatore non è più tenuto a verificare la corrispondenza tra il documento ricevuto dalla parte e quello originale.

 

Conciliazione fuori udienza

La conciliazione giudiziale fuori udienza è estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione fino al 4.1.2024 (tale possibilità in precedenza era riservata ai giudizi instaurati a partire dal 5.1.2024).
Si rammenta che la conciliazione giudiziale consente di usufruire di una riduzione delle sanzioni del 60% in primo grado / 50% in secondo grado / 40% nel corso dei giudizi di Cassazione.

 

Definizione agevolata delle sanzioni e autotutela parziale

La definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale di cui all’art. 17-bis, D. Lgs. n. 472/97 (c.d. “acquiescenza processuale”) opera anche per le violazioni commesse prima dell’1.9.2024.
Di conseguenza è applicabile retroattivamente la previsione in base alla quale, in caso di annullamento parziale dell’atto, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni ex artt. 16, D.Lgs. n. 472/97 e 15, D.Lgs. n. 218/97 (riduzione delle sanzioni a 1/3 in caso di pagamento delle somme dovute entro il termine per il ricorso) alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo.

 

Ravvedimento parziale

E’ ora prevista la possibilità di utilizzare il ravvedimento, in caso di versamento frazionato (c.d. “ravvedimento parziale”), anche dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo alla violazione contestata, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

 

Accertamento con adesione

Sono apportate alcune modifiche in materia di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/97.
In particolare, nell’ambito dell’accertamento con adesione per la definizione ai fini delle imposte dirette / IVA:

  1. Non è possibile presentare un’ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o rettifica ovvero dell’atto di recupero anche nel caso in cui:
    • il contribuente, sottoposto ad accesso o ispezione o verifica, abbia richiesto all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento, ai fini dell’eventuale definizione;
    • il contribuente, abbia deciso, in comune accordo con l’Ufficio, di dare corso al procedimento di accertamento con adesione dopo le osservazioni presentate in sede di contradditorio.
  1. E’ disposto che, in sede di accertamento con adesione, la domanda per lo scomputo dai maggiori imponibili accertati delle perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del relativo importo, va presentata unitamente alla comunicazione di adesione al PVC. L’Ufficio emette pertanto l’atto di definizione scomputando le perdite dai maggiori imponibili. La medesima previsione opera per i soggetti aderenti al regime del consolidato. In tal caso la richiesta di scomputo delle perdite va presentata, con la predetta modalità, da parte della consolidante.

 

Sospensione e proroga dei termini di accertamento

È prevista l’inapplicabilità, dal 2026, del termine di sospensione di 85 giorni introdotto in occasione dell’emergenza COVID-19, relativamente agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi di giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Per effetto di tale previsione, ad esempio, resta fissato al 31.12.2025 (e pertanto non opera il differimento al 28.3.2026) il termine di decadenza dell’accertamento in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2017.

 

Esenzione dalla emissione della fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il divieto di emissione della fattura elettronica è adesso stabilito “a regime”.
In merito si rammenta che l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che:
le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Per effetto della novità in esame, pertanto, opera “a regime” la previsione in base alla quale le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

 

Termini di invio per le CU da lavoro autonomo e da provvigioni

Dal 2026 l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da:

  • prestazioni di lavoro autonomo abituale;
  • provvigioni non occasionali inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari;

dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Resta confermato:

  • al 16 marzo il termine di invio delle CU contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
  • al 31 ottobre il termine di invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

 

Termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria

L’invio al STS dei dati delle spese sanitarie delle persone fisiche dovrà essere effettuato con cadenza annuale (anziché semestrale), entro il termine stabilito dal MEF con un Decreto di prossima emanazione.

La nuova periodicità annuale è applicabile a decorrere “dai dati relativi al 2025”.

 

Contribuenti forfettari e operazioni soggette a reverse charge

I contribuenti forfetari, per le operazioni per le quali risultino debitori d’imposta, sono tenuti ad emettere / integrare la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.
Trattasi, in particolare, degli acquisti di beni / servizi soggetti a reverse charge (ad esempio, servizi di pulizia, completamento edifici) compresi quelli intra UE.

Con riguardo a questi ultimi si rammenta che:

  • gli acquisti di beni da soggetti UE:
    • di importo inferiore a 10.000 euro non configurano acquisti intraUE. L’IVA è assolta dal fornitore UE e pertanto non è richiesto alcun adempimento, salvo il caso in cui sia esercitata l’opzione per l’applicazione dell’IVA in Italia;
    • gli acquisti di importo pari o superiore a 10.000 euro costituiscono acquisti intra UE, con conseguente obbligo di integrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE e versamento della relativa IVA:
  • agli acquisti di servizi da soggetti non residenti sono applicabili le ordinarie regole di territorialità di cui all’art. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72. Così, per le prestazioni di servizi generiche ricevute, il contribuente forfetario deve integrare la fattura ed effettuare il versamento della relativa IVA.

L’IVA dovuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Adesso è invece stabilito che tali contribuenti versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.

Di conseguenza la periodicità di versamento dell’IVA passa da mensile a trimestrale.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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