IL DECTRETO LEGGE N. 84/2025 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

IL DECTRETO LEGGE N. 84/2025 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

La Legge n. 108/2025 ha convertito (con alcune modifiche) il D.L. n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Il provvedimento contiene una serie di novità di carattere fiscale. Di seguito illustreremo sinteticamente quelle  in tema di: reddito da lavoro autonomo, reddito di impresa, costo dei dipendenti e reverse charge.

 

Reddito di lavoro autonomo

Plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali

Costituiscono redditi diversi le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società esercenti attività di lavoro autonomo nonché in STP e altre società per l’esercizio di attività professionali.

Con la predetta novità si intende stabilire che le plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla formazione dei redditi di lavoro autonomo ma costituiscono redditi diversi”.

Per effetto delle nuove norme le predette plusvalenze sono soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento, in analogia a quanto già previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d’impresa”.

Le novità in esame sono applicabili in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Tracciabilità delle spese di trasferta

Dal 2025, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario o altri sistemi di pagamento tracciabili.
E’ previsto, inoltre che le predette spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con pagamento non tracciato.

Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la deducibilità.

La tracciabilità è richiesta esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in Italia per l’esecuzione dell’incarico:

  • non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura esecutiva / prescrizione del credito;
  • o di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).

L’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa anche le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività), comprese quelle:

  • sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
  • rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.

 

Spese di rappresentanza e omaggi

L’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.

 

Conferimento dello studio professionale e cessione della partecipazione ricevuta

E’ stabilito che le operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale aventi ad oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzato per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni non rilevano ai fini della norma di contrasto dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Di conseguenza il conferimento dello studio professionale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituisce un’operazione abusiva.

 

Reddito di impresa

Tassazione dei lavoratori dipendenti

Dal 2025, i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.

Per l’impresa, la deducibilità dal reddito delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, è subordinata alla condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario o altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

Maxi deduzione nuovi dipendenti

Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, limitatamente ai periodi d’imposta 2024, 2025, 2026, 2027 a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ha previsto il riconoscimento di una maggiorazione (c.d. “maxi deduzione”) del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

L’agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20% – 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a condizione che al 31.12.2024:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (incremento occupazionale);
  • il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, risulti superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel 2023 (incremento occupazionale complessivo).

 

Reverse charge nel settore del trasporto merci e logistica

Sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
È confermato che l’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE.

E’ previsto che il prestatore e il committente possono optare per il versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta).

È riconosciuta la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese. In tal caso:

  • la fattura è emessa dal prestatore;
  • l’imposta è versata dal committente con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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