Il nuovo redditometro

Il nuovo redditometro

 

Il comma 4 dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che l’Amministrazione finanziaria può “determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.”

Il successivo comma 5 aggiunge: “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

In attuazione di quanto previsto al precedente comma 5, il 4 gennaio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 24.12.2012.

Il Decreto in oggetto illustra il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito, in altre parole, dà attuazione al così detto nuovo “redditometro”.

 

Contenuto induttivo ed elementi di spesa indicativi di capacità contributiva

L’articolo 1 del citato Decreto chiarisce cosa si intende per “elementi indicativi di capacità contributiva” e per “contenuto induttivo”, concetti già citati nel comma 5 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e alla base del nuovo “redditometro”.

Più in particolare, per “elementi indicativi di capacità contributiva” si intendono quelle spese sostenute dal contribuente per l’acquisizione di numerose voci di beni e servizi, individuate dall’Amministrazione finanziaria, e per il relativo mantenimento.
La tabella A allegata al Decreto indica quali sono le tipologie di spese prese in considerazione dall’Amministrazione finanziaria, le cui macroclassi sono di seguito elencate:

  • Consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento, calzature.
  • Abitazioni.
  • Combustibili ed energia.
  • Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa.
  • Sanità.
  • Trasporti.
  • Comunicazioni.
  • Istruzione.
  • Tempo libero, cultura e giochi.
  • Altri beni e servizi.
  • Investimenti.

Il “contenuto induttivo” sta a significare che le spese di cui sopra, sostenute dal contribuente, sono quantificate induttivamente, appunto, facendo riferimento ad una serie di fattori statistici.
Più in particolare, il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato tenendo conto:

  1. della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media annuale dei consumi delle famiglie elaborata dall’ISTAT sulla base di “campioni significativi” di contribuenti appartenenti a 11 tipologie di nuclei familiari presenti nelle 5 aree territoriali di suddivisione del territorio italiano. La tabella B, allegata al Decreto, evidenzia le suddette tipologie di nuclei familiari.
  2. Delle risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

Le 11 tipologie di nuclei familiari sono le seguenti:

  • Persona sola con meno di 35 anni
  • Coppia senza figli con meno di 35 anni
  • Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni
  • Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni
  • Persona sola con 65 anni e più
  • Coppia senza figli con 65 anni e più
  • Coppia con 1 figlio
  • Coppia con 2 figli
  • Coppia con 3 o più figli
  • Monogenitore
  • Altre tipologie

Una volta individuate le spese indicative della capacità contributiva del contribuente (tabella A) e una volta stabilito il loro ammontare “medio” attraverso un metodo “induttivo” di cui ai precedenti punti 1. e 2., l’Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche.
Tale reddito, ai sensi del comma 5, articolo 1, del citato Decreto, viene determinato considerando l’ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato attraverso il metodo induttivo.

 

Spese per beni e servizi

L’articolo 2 del Decreto in esame fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle spese per beni e servizi indicative della capacità contributiva.
Più in particolare, l’Amministrazione finanziaria attribuisce al contribuente quelle spese relative a beni e servizi:

  • Sostenute dal contribuente sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
  • Sostenute dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente.

Non vengono considerate, invece, le spese relative all’acquisizione di beni e servizi effettuati esclusivamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

 

Utilizzo dei dati relativi alle spese indicative di capacità contributiva ai fini del redditometro

L’articolo 3 del Decreto in esame illustra il metodo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per la determinazione sintetica del reddito accertabile sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva.

Più in particolare, il reddito complessivo accertabile è determinato sulla base:

  1. Dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
  2. Della quota parte della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza così determinata:
  • In presenza di un reddito dell’intero nucleo familiare: percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente e il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare.
  • In assenza di un reddito dell’intero nucleo familiare: percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese dell’intero nucleo familiare così come risultano dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

     3.   Dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
     4.   Della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo di imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
     5.   Della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

 

Spese attribuite al contribuente

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertato ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato.
Il contribuente ha comunque la facoltà di dimostrare sia che le spese a lui attribuite sono di ammontare diverso da quello accertato, sia che il finanziamento delle stesse spese è avvenuto:

  • Con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta;
  • Con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
  • Con l’ausilio di soggetti diversi dal contribuente.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni

L’art. 5 del Decreto in esame dispone infine che la disciplina in commento è applicabile agli accertamenti sintetici dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni a decorrere dal 2009.

 

Osservazioni

Il nuovo “redditometro” possiede due caratteristiche che nel seguito vengono illustrate.

Il vecchio redditometro era basato sul concetto di “possesso” applicato ad alcuni beni che potevano indicare la capacità contributiva del contribuente, quali, ad esempio: abitazioni, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ecc..
Con il nuovo redditometro, invece, si passa al concetto di “spesa” sostenuta.
Questo passaggio consente un enorme ampliamento delle voci che possono indicare la capacità contributiva del contribuente poiché possono venire prese in considerazione, oltre alla categoria dei beni, anche quella dei servizi e la categoria delle spese sostenute per il mantenimento sia degli uni che degli altri.
Ecco dunque che il nuovo “redditometro”, basandosi sul concetto di “spesa”, comprende una serie molto numerosa di voci, elencate nella tabella A allegata al Decreto del 24.12.2012.

La seconda caratteristica del nuovo “redditometro” è la possibilità concessa all’Amministrazione finanziaria di procedere induttivamente al calcolo delle spese sostenute dal contribuente.
Infatti, come enunciato dal comma 5 dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/73  e spiegato dall’ articolo 1 del D.M. 24.12.2013, l’Amministrazione finanziaria, ai fini della quantificazione delle spese sostenute dal contribuente e indicative della sua capacità contributiva, può prendere in considerazione non soltanto le informazioni risultanti in Anagrafe tributaria, ma anche le medie statistiche elaborate dall’ISTAT.

Inoltre, secondo quanto riportato al comma 5 dell’articolo 1 del citato Decreto, “ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera l’ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore.
In altre parole, se i dati ISTAT, per quella determinata voce di spesa che risulta essere stata sostenuta dal contribuente, forniscono un importo più elevato di quello risultante dai dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria considererà il dato ISTAT.

Premettiamo che l’utilizzo del redditometro, e più in particolare l’adozione del concetto di spesa sostenuta dal contribuente per determinarne la sua capacità contributiva e quindi l’eventuale scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato è, a nostro avviso, assolutamente condivisibile ed opportuno ai fini di lotta all’evasione fiscale.

Ciò nondimeno dobbiamo anche dire che lo strumento “redditometro” così come attualmente delineato ci ispira alcune perplessità che possono essere riassunte con il seguente esempio.

Analizziamo la citata tabella A allegata al Decreto e consideriamo la macroclasse “sanità”.
La prima voce di spesa indicativa di capacità contributiva è la spesa per “medicinali e visite mediche”.
Ora, la stessa tabella prevede che le informazioni relative a tale voce di spesa sostenuta dal contribuente possano essere desunte sia attraverso i dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria e sia attraverso le medie ISTAT.
Immaginiamo adesso che un ipotetico contribuente soggetto a verifica abbia sostenuto spese mediche, nell’anno oggetto di verifica, per euro 200.
Immaginiamo, inoltre, che lo stesso soggetto abbia pagato tali spese attraverso strumenti tracciabili (bancomat o carta di credito).
A questo punto, l’ammontare di tali spese sarebbe disponibile in Anagrafe tributaria come voce in uscita dal contro corrente del contribuente.
Siamo quindi in presenza di una spesa indicata nella tabella A che risulta sostenuta dal contribuente in base alle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Immaginiamo ora che la spesa media ISTAT per acquisto di medicinali e visite mediche nell’anno applicabile al contribuente soggetto a verifica sia pari a 500 euro.

A questo punto, ci si domanda a che titolo l’Amministrazione finanziaria possa prendere come dato su cui basare l’accertamento la spesa induttiva di 500 euro e non la spesa reale sostenuta dal contribuente e pari a 200 euro.

Inoltre, poiché il contribuente ha la facoltà di dimostrare il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo, ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto, ci si domanda come può il contribuente dimostrare di aver speso solo 200 euro in medicinali e non 500.
Di sicuro, non può portare come prova una ricevuta del medico con indicato l’importo di – euro (meno euro) 300…..

In conclusione, sarebbe opportuno che l’Amministrazione finanziaria chiarisca certi aspetti operativi del nuovo redditometro, fermo restando il ruolo fondamentale del contraddittorio con il contribuente.

Marco Mastromattei

 

Allegati

Decreto Ministero Economia e Finanze 24.12.2012 

Articolo 38 D.P.R. n. 600/73

Articolo in formato pdf

 

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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