20 Gen La Legge Finanziaria 2022
Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 234/202 (Legge Finanziaria 2022) contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale in vigore dall’1.1.2022.
Di seguito verranno descritte alcune di esse.
NUOVI SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF LEGGE FINANZIARIA 2022
Dal 01.01.2022 gli scaglioni passano da 5 a 4 e sono così associati alle relative aliquote Irpef:
Fino a € 15.000,00 di reddito 23%
Oltre € 15.000,00 e sino a € 28.000,00 25%
Oltre € 28.000,00 e sino a € 50.000,00 35%
Oltre € 50.000 43%
Rispetto a prima:
- è stata eliminata l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35%
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43% (anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000)
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
È confermata la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B della Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:
- fino al 31.12.2025;
- fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022.
Soggetti beneficiari
Il nuovo credito d’imposta:
- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spetta alle imprese:
- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta.
In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:
Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali | Condutture | 8,0% |
Gruppo XVII | Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,0% |
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10,0% | |||
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0% | |||
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali | Condutture | 8,0% | ||
Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. | Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) | 7,5% |
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,0% |
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Misura del credito spettante
- Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento:
Importo investimento | Credito d’imposta | ||
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 | Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 | Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis – NEW | |
Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% |
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.
Credito d’imposta | ||
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis – NEW | Investimento 1.1.2025 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter – NEW |
20% | 15% | 10% |
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- Altri beni (“generici)
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).
Credito d’imposta | |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) | Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 6% |
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) | limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
ll credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato.
Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.
Altri beni
Il credito d’imposta spettante con riferimento ai beni “generici” è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione.
Il credito d’imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale:
- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
- non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:
- inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.
- Predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021”.
Qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si rammenta infine che, relativamente a tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:
- l’effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Cessione bene agevolato
Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
La rideterminazione dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene / cessione del contratto durante il predetto “periodo di sorveglianza”.
CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA’ INNOVATIVE
È confermata la proroga del credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2020:
- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in transizione ecologica; innovazione tecnologica 4.0; altre attività innovative.
ESCLUSIONE DALL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE
A decorrere dal 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni.
Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36
È confermata la proroga al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”.
In particolare per gli atti di compravendita di “prime case” stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2022, è previsto l’esonero dal pagamento:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).
Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall’art. 18, DPR n. 601/73.
BONUS AFFITTO UNDER 31
Possono beneficiare del bonus:
- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare O porzione di essa da destinare a propria residenza.
L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori.
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto nella misura:
- pari a € 991,60;
- ovvero, se superiore, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.
ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.
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