LA LEGGE FINANZIARIA 2025. PARTE PRIMA

LA LEGGE FINANZIARIA 2025. PARTE PRIMA

 

Il 31.12.2024 è stata pubblicata la Legge n. 207/2024 (Legge Finanziaria 2025) contenente una serie di misure di natura fiscale che sono entrate in vigore dall’1.1.2025.

Di seguito verranno descritte le principali novità.

 

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETTARIO (art. 1, co.12)

Per il solo 2025 il limite di reddito da lavoro dipendente e da pensione che preclude l’accesso al regime forfettario passa da 30.000 euro a 35.000 euro.
Occorre fare riferimento al reddito dell’anno precedente (2024).

Pertanto, solo i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente o pensione non superiore a 35.000, potranno applicare il regime forfetario nel 2025.

 

WEB TAX (art. 1, co. 21 e 22)

In generale, la web tax si applica a tutte le aziende che forniscono servizi digitali, inclusi quelli legati alla pubblicità online, alle piattaforme di e-commerce e ai servizi di streaming.

Nello specifico, i soggetti passivi della c.d. “web tax” sono le imprese che realizzano in Italia ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (piattaforme e-commerce);
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Sono soggetti al pagamento della web tax gli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai su elencati servizi digitali e che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro.

La web tax è pari al 3% dei ricavi tassabili realizzati nell’anno e si paga:

  • entro il 30.11.2025, con un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per il 2024:
  • entro il 16.05.2026, con il conguaglio dell’imposta dovuta per il 2025.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO ATTIVITA’ (art. 1, co. 24-29)

Le plusvalenze relative a cripto attività realizzate a partire dal 01.01.2026 sconteranno una imposta sostitutiva pari al 33%, senza soglie di esenzione.
L’aliquota del 26% rimane sino al 31.12.2025.

Le eventuali minusvalenze sono riportabili negli anni successivi, ma non oltre il quarto.
L’eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.

Per la determinazione della plusvalenza (o della minusvalenza), per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, il valore normale ex art. 9 del D.P.R. n. 917/1986 alla data del 01.01.2025, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 18%.

Nel caso in cui le cripto attività possedute siano negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, il loro valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

L’utilizzo del valore normale, quale valore di acquisto, non consente il realizzo di eventuali minusvalenze utilizzabili in deduzione.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 1, co. 30)

È confermata l’introduzione “a regime” della rivalutazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni.

Terreni e partecipazioni devono essere posseduti alla data del primo gennaio di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.

Al fine della rivalutazione è stato fissato al 30.11 di ciascun anno il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima che attesti il valore attuale del bene;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18%, in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

L’imposta sostitutiva si applica all’intero valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia giurata.

 

ASSEGNAZIONE, CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI D’IMPRESA, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE (art. 1, co. 31-36)

Le società di persone e le società di capitali possono assegnare o cedere ai propri soci, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva:

  • beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali;

Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R 917/86, i beni immobili strumentali per destinazione sono beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche.
Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2016 ha precisato che: “Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali.”
Gli immobili strumentali sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II.1 dello Stato patrimoniale (terreni e fabbricati), e costituiscono oggetto di ammortamento.

I beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione sono quindi gli immobili che costituiscono “beni merce” e quelli che costituiscono “beni patrimonio”.
I primi sono immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, quindi, per esempio, gli immobili di una società immobiliare di costruzione o di compravendita.
I secondi (immobili patrimonio) sono immobili che non sono né strumentali, né beni merce (di fatto tale categoria comprende gli immobili uso abitativo, ad esclusione della categoria A/10).
Agli immobili patrimonio è applicabile la disciplina dei redditi fondiari.

 L’assegnazione o la cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino tali alla data del 30.9.2024.

E’ altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

L’imposta sostitutiva è pari all’8% ed è applicata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Per valore normale occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986. In relazione agli immobili, si intende il valore di mercato.
Tuttavia la società può richiedere che il valore normale dell’immobile oggetto di assegnazione sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

Per costo fiscalmente riconosciuto occorre fare riferimento all’art. 110, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/86. In relazione agli immobili (non strumentali per natura) il costo fiscalmente riconosciuto è pari al costo di acquisto, più eventuali altri costi riconosciuti come deducibili dal reddito dell’impresa ai fini fiscali.

Per le assegnazioni e cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.9.2025;
  • il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE (art. 1, co. 37)

Gli immobili strumentali per natura posseduti alla data del 31.10.2024 dall’imprenditore individuale possono essere estromessi dal perimetro dell’impresa nel periodo compreso tra 01/01/2025 e 31/05/2025 tramite versamento di una imposta sostitutiva pari all’8%.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Per valore normale occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986. In relazione agli immobili, si intende il valore di mercato.

 Il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile strumentale per natura va determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte.

 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI (art. 1, co. 74-77)

A partire dal 01.01.2026, al fine di verificare la coerenza tra gli incassi tramite bancomat e carte di credito e i relativi scontrini emessi, è previsto che lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) deve essere sempre collegato con il Registratore telematico (RT) mediante il quale sono registrati memorizzati e trasmessi, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri aggregati (scontrino riepilogativo giornaliero).

Sono introdotte le seguenti sanzioni:

  • euro 100 per ciascun invio (nel limite di euro 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici;
  • da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

 

INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI, NEL MOD. 730 E NELLA CU (art. 1, co. 78)

È confermato l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni fiscali (modello Redditi, modello 730, Certificazione Unica) il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

 

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA (art. 1, co. 81-83)

A partire dal 01.01.2025, per poter dedurre dal reddito di impresa e di lavoro autonomo alcuni tipi di spesa, è necessario che il loro pagamento sia effettuato con modalità tracciate (bonifico, carte di credito o di debito, assegni).

Le spese in questione sono le seguenti:

  • rimborso al lavoratore dipendente o assimilato delle spese per trasferte fuori dal territorio comunale (vitto, alloggio e trasporto);
  • spese intestate all’azienda per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi.
  • Spese di rappresentanza.

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI (art. 1, co. 186)

I soggetti che nel 2025 si iscrivono per la prima volta all’INPS, gestione IVS artigiani e commercianti, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva:

  • è riconosciuta per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività d’impresa o dalla data di ingresso come socio amministratore di SRL;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

 

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE (art. 1, co. 386-391)

 

Agevolazione neo assunti

I neo assunti nel corso del 2025, con contratto a tempo indeterminato, che:

  • sono stati titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 35.000;
  • che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

sono interessati dalla seguente agevolazione:

  • il datore di lavoro può erogare in loro favore somme per il pagamento dei canoni di locazione che non concorreranno a formare il reddito del lavoratore.

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

  • nel limite massimo di euro 5.000 annui;
  • per i primi 2 anni dall’assunzione;

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

 

Limite fringe benefit non tassati

Per le annualità 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

  • il valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico.

 

DETASSAZIONE DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DELLA RISTORAZIONE (art. 1, co. 520)

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore ricettivo e della ristorazione (barman, camerieri, receptionist, ecc.), a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le così dette “mance”:

  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta.

Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 75.000.

 

VERIFICHE ORGANO DI CONTROLLO SOCIETÀ CHE RICEVONO CONTRIBUTI “SIGNIFICATIVI” (art. 1, co. 857)

Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, delle società, enti, organismi e Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa” a carico dello Stato, devono provvedere:

  • allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
  • a inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa”.

 

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA (art. 1, co. 860)

E’ esteso anche agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
Nessun Commento

I commenti non sono permessi in questo momento