28 Gen LA LEGGE FINANZIARIA 2025. PARTE SECONDA
MINI IRES (art. 1. co. 436-444)
La percentuale IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel 2025 da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società o enti non residenti.
L’agevolazione non spetta:
- alle società che nel 2025 sono in liquidazione o sono assoggettate a procedure concorsuali;
- alle società che determinano il reddito in base a regimi forfetari;
- alle società che hanno chiuso in perdita chiudono il bilancio 2024.
Per gli enti non commerciali l’aliquota Ires ridotta è applicabile limitatamente al reddito di impresa.
Per le società in regime di trasparenza, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.
Condizioni per applicare IRES ridotta al 20%
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024;
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023, ad investimenti:
- in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”).
- realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. Redditi relativo all’anno di imposta 2025;
- di ammontare non inferiore a euro 20.000.
È inoltre necessario che:
- nel periodo d’imposta 2025:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) negli esercizi 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.
Decadenza dall’agevolazione
Si decade dall’agevolazione in esame:
- Se viene distribuita la riserva di utili di cui sopra entro il 2026;
- Vengono dismessi, ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto dell’investimento, oppure tali beni vengono destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 1. co. 54-55)
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali spetta su un limite massimo di spesa pari a euro 96.000.
La percentuale di detrazione è pari, nel 2025:
- al 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- al 36% negli altri casi.
La percentuale di detrazione è pari, nel 2026 e 2027:
- al 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
RISPARMIO ENERGETICO (art. 1. co. 54-55)
Per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, sono previste le seguenti percentuali di detrazione.
La percentuale di detrazione è pari, nel 2025:
- al 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- al 36% negli altri casi.
La percentuale di detrazione è pari, nel 2026 e 2027:
- al 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
BONUS ARREDO (art. 1. co. 55)
Con riferimento al c.d. “bonus arredo”, spettante per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
- nella misura del 50%;
- nel limite massimo di spesa di euro 5.000;
ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.
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