Lavoro autonomo occasionale e rapporto di collaborazione occasionale

Lavoro autonomo occasionale e rapporto di collaborazione occasionale

 

Nel seguito si illustrano le principali caratteristiche del lavoro autonomo occasionale e delle collaborazioni occasionali alla luce della legge attualmente in vigore. 

Lavoro autonomo occasionale

Come chiarito dalle circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, e dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, in base all’art. 2222 del codice civile, si definisce lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Pertanto, i caratteri peculiari del lavoro autonomo occasionale sono:

  1. assenza di coordinamento con l’attività del committente;
  2. mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  3. carattere episodico dell’attività;
  4. completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.

Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo occasionale sono inquadrati come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 e soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
Dal punto di vista operativo, il lavoratore autonomo occasionale, non è tenuto ad aprire la partita IVA, ma, a seguito della propria prestazione, è tenuto ad emettere nei confronti del cliente una ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto pari al 20% del proprio compenso.

Dal punto di vista contributivo, l’art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 ha stabilito l’estensione ai lavoratori autonomi occasionali dell’obbligo contributivo presso la gestione separata dell’INPS.
Lo stesso articolo specifica che tale obbligo si ha solo al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000,00 euro.

La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.

La suddetta circolare INPS n. 103/2004 ha quindi stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento:

  • all’inizio dei singoli rapporti;
  • ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.

  

Collaborazione occasionale

L’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cd. Riforma Biagi) disciplina le così dette “prestazioni occasionali” che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare;
  • compenso complessivamente percepito nello stesso anno non superiore a 5.000,00 euro.

Al riguardo, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2004 n. 1 ha chiarito che:

  • nonostante l’utilizzo letterale dell’espressione “prestazioni occasionali”, i rapporti in esame sono comunque inquadrabili tra le collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata “portata”, si è ritenuto non fosse necessario assoggettarle alla nuova disciplina del “lavoro a progetto”;
  • sia il limite di durata temporale che quello di reddito sono riferiti allo stesso committente.

Alla luce di tali chiarimenti, i rapporti in esame sono quindi stati ridenominati nella prassi:

  • collaborazioni coordinate “occasionali” oppure;
  • collaborazioni coordinate e continuative “minori” (cd. Mini co.co.co.).

Dal punto di vista fiscale, le cd. Mini co.co.co. rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986.
Si applicano, quindi, le disposizioni in materia di ritenute e di conguaglio ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973.
Il sostituto d’imposta è inoltre tenuto ad applicare sui compensi corrisposti le addizionali IRPEF (regionale ed eventualmente comunale), se dovute, sulla base della relativa specifica disciplina.
Il collaboratore, sia pure occasionale, dal punto di vista tributario sarà comparabile al lavoratore dipendente, facendo scattare in questo modo, in capo al committente, tutti quegli oneri fiscali, di tipo formale e sostanziale, inerenti al tipo di rapporto (cedolino paga, Modello Cud, Modello 770).

Dal punto di vista contributivo, la circolare INPS 22 gennaio 2004 n. 9 ha chiarito che le “mini co.co.co.” sono soggette agli obblighi contributivi presso la Gestione separata ex Legge n. 335/1995 in maniera identica agli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del nuovo TUIR.
Alle “mini co.co.co.” non si applica quindi la specifica disciplina contributiva prevista dall’art. 44, comma 2, del DL n. 269/2003 in relazione ai rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c..
Al riguardo, si sottolinea come il limite di 5.000,00 euro previsto dall’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non costituisca una franchigia a fini contributivi, ma ha esclusivamente lo scopo di escludere le “mini co.co.co.” dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del “lavoro a progetto”. I compensi erogati, pertanto, devono essere integralmente assoggettati a contribuzione.
Inoltre, si evidenzia come il limite di 5.000,00 euro previsto per le “mini co.co.co” sia riferito al singolo committente, mentre la franchigia di 5.000,00 euro previsto per i lavoratori autonomi occasionali si applica considerando i compensi percepiti da tutti i committenti nel corso dell’anno solare.

Sempre sulla scorta di tali chiarimenti, l’INAIL, con la circolare 18 marzo 2004 n. 22, ha confermato l’applicazione della vigente disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, anche nei confronti delle cd. Mini co.co.co., in quanto tale normativa fa riferimento a tutti i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ora previsti dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del nuovo TUIR.

  

Tavola n. 1 – Riepilogo del trattamento civilistico, fiscale e contributivo delle diverse forme di lavoro autonomo occasionale

TIPOLOGIADISCIPLINA CIVILISTICADISCIPLINA FISCALEDISCIPLINA CONTRIBUTIVA
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a 5.000,00 euro.Art. 2222 c.c.Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del nuovo TUIR Ritenuta ex art. 25 del DPR n. 600/1973Nessuna contribuzione INPS e INAIL
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo superiore a 5.000,00 euro.Art. 2222 c.c.Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del nuovo TUIRRitenuta ex art. 25 del DPR n. 600/1973Contributo Gestione separata INPS ex Legge n. 335/1995 sul reddito eccedente 5.000,00 euro.Nessuna contribuzione INAIL
Collaborazioni coordinate e continuative “minori“:– durata fino a 30 giorni annui con lo stesso committente– compensi fino a 5.000,00 euro annui con lo stesso committente.Artt. 61, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276Redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis) del nuovo TUIRRitenuta ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973Contributo Gestione separata INPS ex Legge n. 335/1995Contribuzione INAIL ex art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38

 

Marco Mastromattei 

 

Allegati:

Circolare INPS n. 103 del 6.7.2004

Circolare INPS n. 9 del 22.1.2004

Circolare Ministero del Lavoro n. 1 del 8.1.2004

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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