Lavoro occasionale di tipo accessorio

Lavoro occasionale di tipo accessorio

 

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa applicabile a determinati rapporti di lavoro di tipo occasionale e saltuario.
E’ disciplinato dalla Legge 30/2003 e dal Decreto Legislativo 276/2003, a cui si sono aggiunti la Legge 133/2008 e la Legge 33/2009.
L’INPS ha emanato diverse circolari sul lavoro occasionale di tipo accessorio, tra le quali la numero 104/2008, la numero 44/2009 e la numero 76/2009.

L’aspetto caratteristico di questo tipo di prestazione lavorativa è l’utilizzo di “buoni lavoro” o voucher per il pagamento del lavoratore.
Nel valore del voucher è compresa: la retribuzione, la copertura previdenziale presso l’INPS e la copertura assicurativa presso l’INAIL.

Tale modalità lavorativa presenta diversi vantaggi.
Il datore di lavoro ha il vantaggio di poter assumere personale in regola, con regolare copertura INPS e INAIL e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Il lavoratore ha il vantaggio di ricevere un compenso esente da ogni imposizione fiscale. Inoltre, tale compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

I datori di lavoro, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere:

  • famiglie;
  • enti senza fine di lucro;
  • soggetti non imprenditori;
  • imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
  • imprenditori agricoli;
  • aziende.

I soggetti che possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio sono:

  • pensionati;
  • studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica. Sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado;
  • altre categorie di prestatori, comprese le casalinghe, i disoccupati e, per l’anno 2009, i cassintegrati;
  • prestatori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Le attività lavorative che possono essere svolte attraverso la forma del lavoro occasionale di tipo accessorio sono:

  • i lavori domestici;
  • i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • l’insegnamento privato supplementare;
  • i lavori svolti nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
  • i lavori svolti in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
  • le attività agricole rese a favore di:
    – imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente alle attività di carattere stagionale e solo per  le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani;
    – imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
  • qualsiasi tipo di attività svolto in favore di impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che opera nei settori del commercio, del turismo e dei servizi;
  • qualsiasi attività in qualunque settore produttivo svolta da parte dei pensionati;
  • qualsiasi attività in qualunque settore produttivo, svolta in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, c.10 della Legge 272009.

Limiti economici

Il lavoratore che svolge attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non può ricevere, da parte di ciascun committente, compensi superiori a 5.000 euro netti.
Per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione), e che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l’anno 2009, il limite economico scende a 3.000 euro per anno solare.
L’impresa familiare non può sostenere costi per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio superiori a 10.000 euro per anno fiscale.

Il valore economico dei “buoni lavoro”

Il valore nominale di ogni singolo voucher è di 10 euro. Sono inoltre disponibili voucher da 50 euro.
Il valore lordo complessivo del voucher è composto per il 13% dalla contribuzione alla gestione separata dell’INPS, per il 7% dalla contribuzione in favore dell’INAIL e per il 5% da un compenso in favore del concessionario. Il restante 75% è costituito dal corrispettivo netto percepito dal lavoratore.
Quindi, il lavoratore percepisce 7,5 euro per ogni “buono lavoro” da 10 euro acquistato dal datore di lavoro, mentre ne percepirà 37,5 euro per ogni “buono” da 50 euro.
Se le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono svolte a favore di imprese familiari di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/2003, allora trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. Fatto 100 il valore complessivo del voucher, il 42% è la parte a favore di INPS, INAIL e gestione del servizio ed il rimanente 58% è la retribuzione netta del lavoratore.
Di conseguenza, il valore netto del voucher da 10 euro sarà pari a 5,8 euro, mentre il valore netto del voucher da 50 euro sarà pari a 29 euro.

Acquisto dei “buoni lavoro”

L’acquisto dei “buoni lavoro” può avvenire mediante la procedura cartacea o quella telematica.
Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 170, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 27672003 è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura telematica.
I buoni sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi INPS.
La riscossione dei buoni da parte dei lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Procedura telematica

 La procedura telematica prevede i seguenti passaggi:

  1. Il lavoratore deve accreditarsi presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:
    – recandosi presso uno sportello INPS;
    – attraverso il sito internet
    www.inps.it ;
    – telefonicamente tramite contact center INPS e INAIL (numero gratuito 803.164).
  2. A seguito della registrazione, le Poste Italiane inviano al lavoratore una carta magnetica (INPS card) con la quale è possibile farsi accreditare e riscuotere gli importi dei “buoni lavoro”. Il lavoratore riceverà inoltre dalle Poste: del materiale informativo e dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.
  3. La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica da parte del lavoratore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Il lavoratore può scegliere di non utilizzare, e quindi non attivare la INPS card. In questo caso, il pagamento avverrà attraverso un bonifico domiciliato, riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale.
  4. Il datore di lavoro si registra presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:
    – recandosi presso uno sportello INPS;
    – attraverso il sito internet
    www.inps.it , se è già presente sugli archivi INPS e già provvisto di PIN;
    – telefonicamente tramite contact center INPS e INAIL (numero gratuito 803.164), se è già presente sugli archivi ARCA dell’INPS;
    – tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
  5. Prima dell’inizio del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, il datore di lavoro deve richiedere all’INPS (attraverso uno dei canali sopra indicati)  i “buoni lavoro” che prevede di utilizzare. La richiesta dovrà contenere:
    – l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale;
    – la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
    – il luogo dove si svolgerà la prestazione;
    – il numero di buoni presunti per ogni prestatore.
  6. Nel caso in cui si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai prestatori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate all’INAIL direttamente dal datore di lavoro attraverso:
    – il contact center INPS e INAIL (numero gratuito 803.164);
    – il numero di fax gratuito INAIL (800.657657).
  7. Prima dell’inizio della prestazione, il datore di lavoro versa, tramite F24 o tramite conto corrente postale, il valore complessivo dei “buoni” che verranno utilizzati.
  8. Al termine della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.
  9. Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del datore di lavoro, effettua le seguenti operazioni:
    – verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal datore di lavoro, prima della conclusione del rapporto di lavoro occasionale, con il complessivo onere dovuto per lo stesso;
    – in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente, nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo le modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS card); nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), notifica al datore di lavoro un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.
  10. Il sistema di gestione dispone il pagamento e provvede a notificare:
    – al lavoratore, via e-mail o sms o per posta, i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
    – al datore di lavoro, un rendiconto inviato per posta o via e-mail.
  11. Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori.

Procedura cartacea

 La procedura cartacea prevede l’acquisto di “buoni lavoro” cartacei attraverso i seguenti passaggi.

  1. Il datore di lavoro ritira i “buoni” (voucher) presso le sedi provinciali dell’INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo tramite conto corrente postale dell’INPS.
  2. Prima dell’inizio dell’attività lavorativa il datore di lavoro effettua una comunicazione preventiva all’INAIL attraverso: o il contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), o il numero di fax gratuito INAIL (800.657657). La comunicazione deve contenere:
    – i propri dati anagrafici e codice fiscale;
    – l’anagrafica di ogni lavoratore ed il relativo codice fiscale;
    – il luogo dove si svolgerà la prestazione;
    – le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
    – In caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le medesime modalità, una nuova comunicazione di variazione all’INAIL.
  3. Il datore di lavoro, prima di pagare il lavoratore attraverso la consegna dei voucher, deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun  “buono”, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del lavoratore destinatario, la data della relativa prestazione. Deve poi convalidare i voucher con la propria firma.
  4. Il lavoratore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale.
  5. Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori.
  6. Su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla sede provinciale INPS che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.  

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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