Le mance nel settore ricettivo e della ristorazione

Le mance nel settore ricettivo e della ristorazione

Nell’ambito della Finanziaria 2023 il Legislatore ha introdotto una nuova modalità di tassazione delle mance percepite dai lavoratori.

Più in particolare, le somme destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti di strutture ricettive e ristoranti a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, ossia le così dette “mance”:

  1. costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  2. sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito, a condizione che il reddito non sia superiore a € 50.000;
  3. sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e assicurativi e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  4. concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante rinuncia scritta.

Ambito oggettivo

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

L’esistenza del rapporto di lavoro rappresenta il presupposto per includere nel reddito di lavoro dipendente tutti gli introiti percepiti dal lavoratore. Di conseguenza, le somme corrisposte da terzi al lavoratore nell’ambito di tale rapporto concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nella Circolare 23.12.97, n. 326 il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, le mance sono assoggettate a tassazione nella integrale misura corrisposta.

Tale interpretazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 30.9.2021, n. 26512 che ha formulato il seguente principio di diritto in tema di reddito di lavoro dipendente “le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

Il comma 58 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 prevede che le liberalità (mance) elargite dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, sono assoggettate ad “un’imposta sostitutiva … con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.

L’Agenzia ha chiarito che la tassazione agevolata:

  • spetta esclusivamente alle mance percepite dai lavoratori (del settore privato) delle strutture ricettive (alberghi) / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar);
  • si applica alle mance percepite dai lavoratori “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000” che non abbiano rinunciato per iscritto alla tassazione sostitutiva.

Ai fini della determinazione del limite di € 50.000:

  • vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
  • rientrano anche le eventuali mance assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, a tassazione sostitutiva.

Il predetto limite è riferito al periodo d’imposta precedente quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Ambito soggettivo

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono i seguenti:

  1. titolarità di un rapporto di lavoro, nel settore privato, nelle predette strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  2. percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a € 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
  3. assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Modalità applicative

Come disposto dal citato comma 58, le mance elargite dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche tramite strumenti di pagamento elettronici:

  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate direttamente dal sostituto d’imposta / datore di lavoro, alla tassazione sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, comprese le mance. Nel computo rientrano anche i redditi derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Nella Circolare n. 26/E l’Agenzia precisa che il limite annuale del 25% rappresenta una franchigia.

Pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte che eccede tale limite va assoggettata a tassazione ordinaria.

Il superamento del limite di € 50.000:

  • non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance;
  • costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle mance conseguite nell’anno successivo.

Esempio

Un lavoratore dipendente:

  • nel 2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a € 50.000;
  • nel 2023 percepisce:
  • un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a € 45.000, di cui € 15.000 per mance;
  • un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico alberghiero e della ristorazione pari a € 10.000.

Applicando l’agevolazione in esame sulle mance percepite:

  • € 11.250 (45.000 x 25%) sono assoggettati ad imposta sostitutiva in misura pari al 5%;
  • € 3.750 (15.000 – 11.250) sono assoggettati a tassazione ordinaria.

Il reddito 2023 che rileva ai fini dell’applicazione dell’agevolazione 2024 è pari a € 55.000 (45.000 + 10.000), ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2023, incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.

Di conseguenza il lavoratore, avendo superato nel 2023 il limite di € 50.000, non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nel 2024.

Come sopra accennato le liberalità assoggettate all’imposta sostitutiva:

  • sono escluse ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  • rilevano in tutte le ipotesi in cui le disposizioni facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza / determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni / detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Adempimenti del datore di lavoro

L’imposta sostitutiva va applicata e versata dal datore di lavoro utilizzando i codici istituti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17.3.2023, n. 16/E.

Il datore di lavoro deve verificare preventivamente il rispetto del limite di € 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal soggetto, che, come sopra accennato, deve:

  • essere riferito al precedente periodo d’imposta;
  • includere tutti i rapporti di lavoro, anche non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione (nel computo rientrano anche le mance, ancorché assoggettate a imposta sostitutiva).

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva il datore di lavoro deve considerare sia le mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, sia quelle corrisposte in contante.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore deve comunicare al sostituto d’imposta:

  • l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nel caso in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di ammontare superiore a € 50.000, se conseguiti presso datori di lavoro diversi;
  • l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (25% del reddito percepito nell’anno per prestazioni di lavoro rese nel settore turisticoalberghiero / della ristorazione).

Rinuncia al regime agevolato

Il lavoratore può comunicare al datore di lavoro la volontà di rinunciare all’applicazione del regime agevolato. In tal caso l’intero ammontare delle somme erogate nel periodo d’imposta concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In assenza della rinuncia scritta, il sostituto d’imposta applica l’imposta sostitutiva (il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance). Tuttavia, se la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa, anche in assenza di rinuncia da parte del dipendente, può applicare la tassazione ordinaria, informando il lavoratore.

Il lavoratore può, in sede di dichiarazione dei redditi, applicare il regime più favorevole e quindi:

  • assoggettare le mance a tassazione ordinaria se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva;
  • avvalersi dell’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia provveduto.

Adempimenti documentali e contabilizzazione delle mance

Un aspetto non affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 26/E riguarda gli adempimenti documentali e la rilevazione contabile delle mance incassate dal datore di lavoro (albergo, ristorante, ecc.). Sul punto l’Agenzia si limita a specificare che “è rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili / finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle mance”.

Le somme incassate dal datore di lavoro oltre a non avere rilevanza fiscale per quest’ultimo, come sopra accennato, non sono soggette ad IVA. Di conseguenza, non sussisterebbe la necessità di rilevare le stesse nel documento commerciale rilasciato al cliente.

Tuttavia, al fine di “allineare” quanto incassato complessivamente dal cliente con quanto riportato nel documento commerciale, nonché al fine di una corretta contabilizzazione dell’operazione, si ritiene opportuno far transitare le mance dal documento commerciale.

A tal fine dovrà essere adeguato il RT prevedendo una specifica voce identificativa della natura della somma (quale, ad esempio, “MANCE CLIENTE AI DIPENDENTI”), in ogni caso, non soggetta ad IVA.

Contabilmente, quanto incassato a titolo di mance sarà rilevato quale movimentazione finanziaria che sarà “chiusa” con la corresponsione delle stesse ai dipendenti (verosimilmente in sede di pagamento della retribuzione).

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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