La Manovra correttiva 2010

La Manovra correttiva 2010

 

A decorrere dal 31 luglio 2010 è entrata in vigore la legge 30.7.2010 n. 122, di conversione del D.L. 31.05.2010 n. 78, contenente la così detta “Manovra correttiva 2010”.
Di seguito si illustrano alcune delle principali novità di tale Manovra.

Doppia posizione previdenziale dell’Amministratore – socio lavoratore di Srl

L’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge 662/1996, contenuta nell’art. 12, comma 11 del D.L. 78/2010, stabilisce che il socio lavoratore e amministratore di Srl è tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS (artigiani e commercianti) se ricorrono i presupposti di prevalenza e abitualità, senza che ciò si traduca in un esonero dall’iscrizione alla Gestione separata INPS in relazione al reddito derivante dall’attività di amministratore.

Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento

I Comuni sono chiamati a partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS degli “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”.
E’ inoltre previsto che:

  • I Comuni dovranno istituire un “Consiglio tributario” che avrà tra gli altri compiti quello di collaborare con l’Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto.
  • L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento ex art. 38, comma 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600/73, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

La disciplina e le modalità operative di tale attività di accertamento da parte dei Comuni sono demandate ad un apposito Provvedimento.

Limitazioni all’uso del contante

Il limite all’uso del contante di euro 12.500 applicabile sino al 30.05.2010 è stato ridotto ad euro 5.000, al fine di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio.
Da ciò consegue che il trasferimento di denaro contante è possibile soltanto per importi inferiori a 5.000 euro e gli assegni bancari di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Nuovo redditometro

Il nuovo redditometro, utilizzato ai fini dell’accertamento sintetico dei redditi, è basato, come in passato, sul principio di derivazione delle spese sostenute dal contribuente dal reddito conseguito; sono tuttavia cambiate le modalità di calcolo. Più in particolare:

  • I contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare ed all’area territoriale di appartenenza.
  • Le spese sostenute hanno un peso diverso a seconda che siano considerate voluttuarie o di base.
  • Assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell’anno preso in esame, con l’esclusione quindi degli incrementi patrimoniali, quali, ad esempio, l’acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio.
  • Resta ferma in capo al contribuente la possibilità di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
  • L’accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno, lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto sia pari o superiore al 20%.

Per l’effettiva applicazione è necessario attendere l’emanazione dell’apposito Decreto attuativo.

Avvisi di accertamento con intimazione al pagamento

A decorrere dagli atti notificati dal 1.7.2011 e relativi ai periodi di imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, gli avvisi di accertamento dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso.
Gli avvisi di accertamento così emessi assumono la qualifica di titoli esecutivi decorsi 60 giorni dalla loro notifica.
Il contribuente che ha impugnato l’atto avrà quindi tempo 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento per versare una somma corrispondente al 50% delle maggiori imposte accertate, salvo il caso in cui abbia presentato richiesta di sospensione cautelare al giudice tributario.
L’agente della riscossione, decorsi 30 giorni dal suddetto termine di pagamento, potrà attivare la riscossione coattiva delle somme senza la notifica della cartella di pagamento.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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