Legge Finanziaria 2020

Legge Finanziaria 2020

Sono state recentemente approvate due leggi: la così detta “Legge Finanziaria 2020” (Legge 27.12.2019 n. 160), ed il così detto “Collegato alla Finanziaria 2020” (Legge n. 157/2019) contenenti una serie di importanti disposizioni di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.

Di seguito vengono descritte le novità di maggior interesse.

DEDUCIBILITA IMU

È confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari;
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”

E’ confermato anche per il 2020 il c.d. bonus mobili”.

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

E’ ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 e fino al 31.12.2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

 Soggetti beneficiari

Il nuovo credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spetta alle imprese:
  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi nei seguenti gruppi:
Gruppo VIndustrie manifatturiere alimentariSpecie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturaliCondutture8,0%
Gruppo XVIIIndustrie dell’energia elettrica,

del gas e dell’acqua

Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturaleCondotte per usi civili (reti urbane)8,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione10,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento12,0%
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermaliCondutture8,0%
Gruppo XVIIIIndustrie dei trasporti e delle telecomunicaz.Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensoriMateriale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunariAereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)12,0%
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

 Misura del credito spettante

  • Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

InvestimentiCredito d’imposta
Fino a € 2,5 milioni40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

  • Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

  • Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

 Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

 Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 Cessione bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA’ INNOVATIVE

E’ introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

 Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
  • non spetta alle imprese:
  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

 Attività e spese agevolabili

AttivitàSpese
Ricerca e sviluppo

Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

·       Spese per il personale impiegato per ciascuna attività.

Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

·       quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

·       solo per l’attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

·       spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta;

·       spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;

·       spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Innovazione tecnologica

Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività:

·       di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;

·       per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;

·      per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.

Innovazione tecnologica

Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

 Misura del credito d’imposta spettante

AttivitàCredito d’imposta
Attività di ricerca e sviluppo12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.010% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

  • la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
  • il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;
  • il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

 Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

 Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

 Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

E’ stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente;
  • con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo% applicabile
Fino a 60 g/km                        25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km                        30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km                        40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km                        50% (60% per il 2021)

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

E’ confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
  • le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  • ai cantieri edili;
  • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  • ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

REGIME FORFETTARIO

È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno ritornare dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

  • il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
  • la reintroduzione del limite di € 5.000 relativo alle spese per lavoro.

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 12% per i beni ammortizzabili;
  • 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

  • per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
  • per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

PERIODICITA’ SPESOMETRO ESTERO

E’ disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

LIMITE ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

  • € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
  • € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, è prevista la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione è stata differita l’operatività di tale previsione all’1.7.2020.

In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

  • il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

E’ confermato che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta:

  • spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

REATI TRIBUTARI

È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame.

In particolare ora è disposto che:

  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni.
  • se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni.
  • in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi se:
  1. l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000;
  2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni. E’ previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
  • in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
  • in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni.

Merita evidenziare che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
Nessun Commento

I commenti non sono permessi in questo momento