Omaggi natalizi

Omaggi natalizi

Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili:

  • I beni-omaggio sono o meno oggetto dell’attività esercitata dall’impresa;
  • Il destinatario dell’omaggio è un cliente oppure un dipendente dell’impresa.

 

1. Beni che non sono oggetto dell’attività dell’impresa.

1.a. Omaggi a clienti dell’impresa

Gli omaggi natalizi offerti a clienti dell’impresa possono essere qualificati come “spese di rappresentanza”.
Il D.M. 19.11.2008 definisce le “spese di rappresentanza” come “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Trattamento IVA

L’art. 19-bis 1, let. h) del D.P.R. 633/1972 dispone che la detraibilità dell’IVA a credito relativa all’acquisto di beni che costituiscono spese di rappresentanza dipende dal costo dei singoli beni. Più in particolare:

  • l’IVA è indetraibile sull’acquisto di beni (spese di rappresentanza) di costo unitario superiore ad € 25,82;
  • l’IVA è detraibile sull’acquisto di beni (spese di rappresentanza) di costo unitario non superiore ad € 25,82.

La successiva cessione gratuita di omaggi natalizi che non sono oggetto dell’attività dell’impresa e che sono qualificati come “spese di rappresentanza”, costituisce un’operazione irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Da ciò consegue che all’atto della consegna dell’omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).
Risulta tuttavia opportuna l’emissione di un documento da conservare, allo scopo di identificare il destinatario dell’omaggio e provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale.

Acquisto di confezioni di beni.
Per l’individuazione del limite di € 25,82, nel caso in cui l’omaggio sia composto da più beni costituenti una confezione unica, è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.
Conseguentemente, in relazione all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 25,82, anche se composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile.

Trattamento IRPEF ed IRES

I costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti come omaggio, se rispondono alla citata definizione contenuta nel D.M. 19.11.2008, rappresentano una spesa di rappresentanza ai sensi dell’art. 108, co.2 del D.P.R. 917/1986.
Ai fini delle imposte dirette, sono pertanto deducibili come di seguito esposto:

Costi deducibili per l’impresa:

  • con ricavi fino a € 10 milioni, l’importo massimo deducibile dei costi sostenuti per spese di rappresentanza è pari al 1,3% degli stessi ricavi.
  • Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni, l’importo massimo deducibile è pari allo 0,5%.
  • Per la parte eccedente € 50 milioni, l’importo massimo deducibile è pari allo 0,1%.
  • I costi sostenuti per omaggi del valore unitario non superiore ad € 50 sono integralmente deducibili.

 Costi deducibili per il lavoratore autonomo:

  • I costi sostenuti per spese di rappresentanza sono deducibili entro l’importo massimo dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Trattamento IRAP

Il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l’acquisto di beni che non sono oggetto dell’attività dell’impresa e che sono destinati ad essere omaggiati ai clienti della stessa, varia a seconda della modalità con la quale è calcolata la base imponibile IRAP.
Più in particolare, per i soggetti IRES e per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, che hanno optato per il così detto “metodo di bilancio”, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, tali costi risultano interamente deducibili ai fini IRAP, essendo inclusi nella voce B.7 o B.14 del conto economico.
Invece, per i soggetti IRPEF che determinano la base imponibile IRAP attraverso il così detto “metodo fiscale”, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, tali costi, poiché non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti dalla normativa, risultano indeducibili ai fini IRAP.

 

1.b. Omaggi a dipendenti dell’impresa

Trattamento IVA

Nella Circolare Ministeriale n. 34/E del 13.07.2009, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione gratuita di un bene a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
L’IVA relativa all’acquisto di beni destinati ai dipendenti è da considerarsi indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, co. 1) del D.P.R. 633/1972, a prescindere dal costo.
Conseguentemente, in applicazione dell’ art. 2, co.2, n. 4) del D.P.R. 633/1972, la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

Trattamento IRPEF ed IRES

I costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio destinati ai dipendenti sono deducibili  dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 917/1986.
Infatti, sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Analogo trattamento va riservato ai beni destinati ad omaggio dei dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda l’imponibilità in capo al dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti va evidenziato che, a decorrere dal 28.05.2008, va fatto riferimento a quanto disposto nell’art. 51, comma 3, del D.P.R. 917/1986, in base al quale, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare Ministeriale n. 59/E del 22.10.2008, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti:

  • In denaro, concorrono sempre (indipendentemente dal loro ammontare) alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a tassazione;
  • In natura (beni e servizi), non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo di imposta.

 Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente.

Trattamento IRAP

Le spese per gli acquisti di beni da destinare ad omaggio ai dipendenti rientrano nei costi del personale.
Le spese in esame, quindi, non rientrando nella base imponibile IRAP, sono indeducibili ai fini IRAP.

 

2. Beni che sono oggetto dell’attività dell’impresa.

2.a. Omaggi a clienti dell’impresa

 Trattamento IVA

L’articolo 2, co. 2, n. 4) del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività dell’impresa costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l’imposta relativa all’acquisto del medesimo bene non sia stata detratta.
In altre parole, solo nel caso in cui l’impresa scelga di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto del bene oggetto della propria attività, può considerare la successiva cessione gratuita del medesimo bene a titolo di omaggio non soggetta ad IVA.
Se invece l’impresa sceglie di detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto del bene oggetto della propria attività, la successiva cessione gratuita dello stesso bene a titolo di omaggio sarà rilevante ai fini IVA.
In quest’ultimo caso la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria (ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 633/1972); l’IVA rimane quindi a carico del cedente.
Per documentare l’operazione, in assenza di rivalsa, l’impresa può scegliere di:

  • Emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza però addebitare la stessa al cliente, specificando che si tratta di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR 633/1972”.
  • Emettere un’autofattura con l’indicazione del valore dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta, specificando che si tratta di “autofattura per omaggi”.
  • Tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate, distinte per aliquota.

Trattamento IRPEF ed IRES

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, co.2 del D.P.R. 917/1986, come specificate dal citato D.M. 19.11.2008.
Di conseguenza, risultano applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto del’attività.

Trattamento IRAP

Ai fini IRAP, valgono le stesse considerazioni viste in precedenza per i beni-omaggio non oggetto dell’attività di impresa e destinati ai propri clienti. 
Detti costi sono quindi:

  • deducibili per i soggetti che applicano il citato art. 5 (metodo di bilancio);
  • indeducibili per i soggetti che applicano il citato art. 5-bis (metodo fiscale).

 

2.b. Omaggi a dipendenti dell’impresa

Trattamento IVA

Trattandosi di beni oggetto dell’attività dell’impresa, al datore di lavoro è consentita la detrazione dell’IVA relativa a tali omaggi, che non configurano spese di rappresentanza.
La cessione gratuita va quindi assoggettata ad IVA ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4 del D.P.R. 63371972, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
Analogamente a quanto sopra esposto per gli omaggi a clienti, all’atto dell’acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA relativa a detti beni, non assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita.

Trattamento IRPEF ed IRES

Anche in questo caso, il costo dei beni da omaggiare ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro ed è quindi deducibile.

Trattamento IRAP

Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell’attività dell’impresa, anche in questo caso i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti, dovrebbero rientrare nei “costi del personale” e pertanto risultare indeducibili ai fini IRAP.

 

3. Il buffet o la cena di Natale.

Accade spesso che l’impresa organizzi un buffet o una cena per i propri collaboratori o i clienti in occasione delle festività natalizie.
La fattispecie in esame costituisce una prestazione gratuita di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non una cessione gratuita di beni-omaggio come sopra analizzato.
In merito, la Circolare Ministeriale n. 34/E del 13.07.2009 ha stabilito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, o festività religiose, o nazionali, sono da considerarsi come spese di rappresentanza, a meno che all’evento siano presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa.
Da quanto detto, ne deriva che il costo della cena di Natale o del buffet organizzata dall’impresa solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza.
Sebbene l’Agenzia delle Entrate non indica il trattamento da adottare per tale spesa, si ritiene che questa possa costituire una liberalità a favore dei dipendenti.
Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA risulta quindi che:

  • Il costo è deducibile ai fini IRPEF ed IRES nel limite del 75% della spesa sostenuta, così come previsto dal D.L. 112/2008 per le spese di albergo e ristorante e nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, così come previsto dall’art. 100. co. 1 del D.P.R. 917/1986.
  • L’IVA risulta indetraibile.

 Se la cena o il buffet è organizzata anche con soggetti diversi dai dipendenti, la stessa rientra nelle spese di rappresentanza e come tale risulta che:

  • La relativa IVA è indetraibile.
  • Il costo, nel limite del 75% della spesa sostenuta, è deducibile in base alle percentuali sui ricavi viste in precedenza (1,3% per ricavi sino a € 10 milioni, 0,5% per la parte eccedente € 10 milioni e sino ad € 50 milioni, 0,1% per la parte eccedente € 50 milioni).
Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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