NUOVO REGIME DI RAVVEDIMENTO SPECIALE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – MODALITA’ E TERMINI PER L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

NUOVO REGIME DI RAVVEDIMENTO SPECIALE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – MODALITA’ E TERMINI PER L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

I soggetti ISA che aderiscono alla proposta di concordato preventivo biennale possono usufruire del “nuovo regime di ravvedimento” per le annualità 2018-2022 introdotto all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024.

Il ravvedimento in esame:

  • può essere effettuato per una o più delle annualità ancora accertabili (dal 2018 al 2022);
  • si perfeziona attraverso un versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES/addizionali (versamento minimo: euro 1.000,00) e dell’IRAP;
  • il pagamento deve essere effettuato entro il 31.03.2025 in un’unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 31.03.2025.

Attraverso il Provvedimento del 4.11.2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e termini per l’applicazione dell’imposta sostitutiva legata al ravvedimento.

Si evidenzia che non è prevista la necessità di utilizzare uno specifico modello da inviare all’Agenzia. Infatti, il ravvedimento si perfeziona attraverso il pagamento, con mod. F24, della prima rata o unica soluzione dell’importo dovuto entro il 31.3.2025.

Ambito di applicazione

Possono adottare il ravvedimento in esame i soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, e che dal 2018 al 2022:

  • hanno applicato gli ISA;
  • oppure hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, (che ha riguardato il 2020, 2021 e 2022). Le cause sono identificate nei quadri RE / RF / RG del mod. Redditi:
    1. dai codici “15”, “16” e “17” con riferimento al mod. Redditi relativi alle annualità 2020 e 2021;
    2. dal codice “15” con riferimento al mod. Redditi relativo all’annualità 2022;
  • oppure hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività, identificata dal codice “4” con riferimento al mod. Redditi relativo alle annualità 2018-2022.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, alla data del 09.10.2024.

 

Pubblicazione dei dati informativi

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento in esame, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ciascuna “annualità”, un prospetto con il calcolo delle imposte sostitutive dovute. Gli elementi di partenza sono: punteggio ISA di ciascuna annualità e relativo reddito dichiarato.

Nel cassetto fiscale del contribuente, seguendo il percorso: consultazioni – comunicazioni – scheda di sintesi concordato preventivo biennale, è possibile scaricare la lettera che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto per ciascun contribuente contenente anche le due tabelle di calcolo delle imposte sostitutive (una per IRES/IRPEF/addizionali e l’altra per IRAP).

 

Calcolo delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovute ai fini del ravvedimento sono determinate con modalità differenziate a seconda che l’annualità oggetto della stessa sia o meno interessata da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 ovvero alla sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.

Contribuente senza cause di esclusione dagli ISA

Punteggio

ISA

Ravvedimento 2018-2019-2022 Ravvedimento 2020-2021
Irpef/Ires/addiz.

(*)

Irap

(*)

Irpef/Ires/addiz.

(*)

Irap

(*)

10

0,5%

0,195%

0,35%

0,1365%

Tra 8 e 10

1%

0,39%

0,7%

0,273%

Tra 6 e 8

2,4%

0,78%

1,68%

0,546%

Tra 4 e 6

4,5%

1,17%

3,15%

0,819%

Tra 3 e 4

6%

1,56%

4,2%

1,092%

Meno di 37,5%1,95%5,25%

1,365%

(*) Percentuale sul reddito dichiarato o sul valore produzione netta

 

Contribuente con cause di esclusione dagli ISA

(codici 4, 15, 16, 17)

Ravvedimento 2018-2022

Irpef/Ires/addiz. (*)

Irap (*)

2,1875%

0,6825%

(*) Percentuale sul reddito dichiarato o sul valore produzione netta

 

Modalità di versamento delle imposte sostitutive

L’opzione della sanatoria va esercitata, per ogni annualità, tramite l’invio del mod. F24, entro il 31.3.2025, relativo al versamento della prima rata / unica soluzione delle imposte sostitutive dovute con l’indicazione:

  • nel campo “Anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate scelto (nel formato “NNRR”). In caso di versamento in unica soluzione va riportato “0101”;
  • dei seguenti codici tributo:
    1. 4074 CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024.
    2. 4075 CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024.
    3. 4076 CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024

Il pagamento tardivo di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dalla rateazione.

Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento (unica soluzione / prima rata delle imposte sostitutive dovute) è successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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