RIMBORSO DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA’

RIMBORSO DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA’

 

Come indicato nella precedente circolare, il credito IVA maturato in un anno ed evidenziato nella relativa dichiarazione IVA può essere, in alternativa:

  • utilizzato nelle liquidazioni periodiche Iva dell’anno successivo;
  • utilizzato nei modelli F24 in compensazione di debiti di imposte e contributi;
  • richiesto a rimborso.

La richiesta a rimborso del credito IVA può essere avanzata solamente se sussistono determinati requisiti e comunque in ogni caso in caso di cessazione dell’attività.

 

Requisiti per richiedere a rimborso il credito IVA

Il rimborso del credito IVA annuale può essere avanzato solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:

  1. cessazione dell’attività
  2. aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  3. operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  4. acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  5. prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
  6. soggetti non residenti;
  7. contribuenti forfettari dal 2025

Può essere richiesto a rimborso, anche senza la presenza dei requisiti di cui sopra, il minor importo dell’IVA risultante dalle dichiarazioni del triennio.

 

Cessazione dell’attività

In caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, anche di importo inferiore a € 2.582,28.

 

Aliquota IVA media delle operazioni attive inferiore all’aliquota IVA media degli acquisti

Il requisito in esame è soddisfatto se l’impresa esercita attività per le quali l’aliquota media IVA sulle operazioni attive (vendite), aumentata del 10%, è inferiore alla aliquota media sulle operazioni passive (acquisti e importazioni).

Se mancano completamente le operazioni attive, non spetta il rimborso del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media.

 

Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale operazioni effettuate

Le operazioni non imponibili, ovvero:

  • Cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali. Sono comprese le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d’intento, ancorché le stesse non concorrano alla formazione del plafond.
  • Operazioni con la Città del Vaticano e San Marino e con organismi internazionali.
  • Cessioni intraUE di beni.
  • cessioni intraUE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA.
  • prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori UE.
  • esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine.

Devono risultare di importo complessivo superiore al totale delle operazioni attive effettuate.
Nella dichiarazione mod. IVA 2025, il totale operazioni effettuate è pari alla somma di quanto indicato ai righi VE50 (volume d’affari) e VE40 (cessione beni ammortizzabili e passaggi interni).

 

Acquisti beni ammortizzabili / spese per studi e ricerche

Il rimborso spetta limitatamente all’IVA relativa all’acquisto di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.
Sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali all’attività di impresa, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale.

 

Prevalenza operazioni non soggette ad iva

La condizione in esame si realizza in presenza di operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 in misura superiore al 50% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

 

Soggetti non residenti

Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche dagli operatori non residenti identificati direttamente ai fini IVA, ovvero che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale.

 

Contribuenti forfetari 2025

I soggetti che nel 2025 passano dal regime ordinario al regime forfetario possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2025, relativo al 2024.

 

Minore eccedenza triennio

A prescindere dai requisiti sopra esaminati, è possibile richiedere il rimborso dell’importo minore tra le IVA a credito risultanti dalle dichiarazioni IVA dei tre periodi precedenti a quello della richiesta di rimborso. L’importo richiesto deve essere al netto della parte già chiesta a rimborso o compensata nel mod. F24.

Di conseguenza, se le dichiarazioni IVA relative alle annualità 2022, 2023 e 2024 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso in misura corrispondente al minore degli importi relativi a tale triennio considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

 

Rimborso fino a euro 30.000

Il rimborso di importo fino a euro 3 0.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.

 

Rimborso superiore a euro 30.000 per soggetti “non a rischio”

Il rimborso di importo superiore a 30.000 euro, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato alternativamente:

  • previa prestazione di garanzia;
  • senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio il contribuente deve attestare il possesso delle seguenti condizioni:

Solidità patrimoniale/continuità aziendale.

  1. Il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta.
  2. La consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata.
  3. L’attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni d’aziende o rami d’aziende comprese nelle risultanze contabili.
  4. Nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata.

Versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

  1. Sono stati eseguiti tutti versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell’apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2025.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la copia del documento d’identità del sottoscrittore,vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.

 

Rimborso superiore a euro 30.000 per soggetti “a rischio”

Sono considerati “a rischio”, i soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • Esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni (escluse le start up).
  • Notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti superiore al:

10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
5% degli importi dichiarati se questi superano euro 150.000 ma non superano euro 1.500.000;
1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.

  • Presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  • Richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività.

 

Caratteristiche della garanzia

La durata della garanzia deve essere di 3 anni dall’erogazione del rimborso.
La garanzia può essere costituita da:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.

 

Decorrenza del termine per l’esecuzione rimborsi

Il termine di 3 mesi per l’esecuzione del rimborso decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione IVA.
Il termine per il computo degli interessi (2%) sulla somma da rimborsare decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. A tal fine non va computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, qualora superi i 15 giorni.

 

Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i soggetti ISA

Ai soggetti che hanno applicato gli ISA spetta l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA in base al punteggio ottenuto, così individuato.

Punteggio di affidabilitàEsonero visto di conformità / prestazione della garanzia

per il rimborso del credito IVA 2024

Almeno pari a:

9 per il 2023

9 media 2022 – 2023

 

Per un importo non superiore a € 70.000 annui.

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

8 per il 2023

8,5 media 2022 – 2023

 

Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, è riconosciuto, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA ovvero dal visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA fino a euro 70.000 annui.

 

Modalità di erogazione del rimborso

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

  • procedura ordinaria, entro 3 mesi dalla richiesta. Il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate.
  • Procedura semplificata, direttamente dall’Agente della riscossione. L’erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso. In caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. Tale procedura è preclusa per i soggetti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.

 

Check list dei controlli per il rilascio del visto di conformità

Per poter rilasciare il visto di conformità il soggetto abilitato deve:

  1. effettuare una serie di controlli;
  2. conservare traccia del lavoro svolto.

E’ necessario attestare la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente.

Il controllo implica la verifica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione. In via generale, ciò si traduce nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi / acquisti) nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute.

L’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA. I controlli non dovranno essere limitati agli elementi da cui scaturisce il credito ma dovranno estendersi alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rimborso.

 

Controllo codice attività

Va verificato che il codice attività indicato nel quadro VA del mod. IVA corrisponda con quello

risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007.

 

Controllo documentale

Innanzitutto va verificata la sussistenza delle fattispecie idonee, in linea generale, a generare il credito IVA, ossia la presenza:

  • prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti / importazioni;
  • di operazioni non imponibili;
  • di acquisti / importazioni di beni ammortizzabili;
  • di operazioni non soggette all’imposta;
  • di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Il soggetto abilitato deve specificare quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta anche

integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta.

In ogni caso la verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative.

È opportuno verificare altresì:

  • i saldi delle liquidazioni periodiche e i relativi versamenti con quanto riportato nel mod. IVA e nelle Li.Pe.
  • La “riemersione” nel mod. IVA 2025 del credito IVA di anni precedenti spettante ma non risultante dal relativo mod. IVA a seguito degli omessi versamenti periodici.
  • La corrispondenza del credito riportato dall’anno precedente. Con riferimento al credito IVA 2023, riportato nel 2024, va verificato che l’ammontare dello stesso corrisponda a quello risultante dal mod. IVA 2024.
  • Che il mod. IVA 2024, in presenza di un credito IVA 2023 destinato alla compensazione orizzontale nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000, sia stato certificato.
  • In presenza di un credito IVA destinato all’utilizzo in compensazione, pari o superiore al volume d’affari (caso non frequente), l’integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.
  • In presenza di un credito IVA inferiore al volume d’affari (caso più frequente), la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno.
  • Si ritiene che il controllo debba riguardare anche le fatture emesse. Così, ad esempio, se l’IVA detratta nel 2024 è pari a euro 200.000 devono essere controllate le fatture (sia di acquisto che di vendita) con imposta complessiva superiore a euro 20.000.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa, barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell’apposito riquadro presente nel quadro VX.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.

Si ritiene che tale “acquisizione” debba essere rilevata nella check-list.

Inoltre, per non subire le conseguenze previste in capo alle società “di comodo” è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza dei requisiti che qualifica e società “non operativa”.

Anche nel caso in esame le istruzioni specificano che:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa apponendo la sottoscrizione nell’apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2025;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione. Anche tale “acquisizione” va rilevata nella check-list.
Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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