22 Gen Comunicazione all’Ispettorato del Lavoro in caso di utilizzo di collaboratori occasionali
Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Per poter svolgere lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.
La violazione del predetto obbligo è sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione in esame.
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.
AMBITO SOGGETTIVO
L’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:
- inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222, c.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
TERMINI E SCADENZE
Il predetto obbliga interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022.
In particolare, per i rapporti di lavoro:
- in essere al 11.1.2022, nonchè per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
MODALITA’ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
La predetta comunicazione va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante sms o posta elettronica.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dal seguente elenco.
ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato. gov.it |
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato. gov.it |
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato. gov.it | ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it |
TL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it | ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it |
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato. gov.it | ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it |
L’Ispettorato del Lavoro evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera /servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
SANZIONI
In caso di omessa o infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo.
Le sanzioni possono:
- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
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