14 Ago COSTITUZIONE DI SOCIETÀ HOLDING E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: LA GESTIONE DEL “REALIZZO CONTROLLATO”
Premessa.
La costituzione di una società holding mediante il conferimento delle partecipazioni possedute in una società operativa rappresenta una delle operazioni più frequentemente utilizzate nell’ambito delle riorganizzazioni societarie e dei passaggi generazionali.
Sotto il profilo strettamente fiscale, l’ostacolo principale a queste operazioni riorganizzative è rappresentato dal rischio di veder tassate ingenti plusvalenze latenti, secondo il principio generale del “valore normale” fissato dall’art. 9 del TUIR.
Proprio per agevolare le operazioni nelle quali prevale la finalità riorganizzativa rispetto a quella realizzativa, il legislatore ha previsto alcuni regimi speciali. Tra questi assume particolare rilievo l’art. 177 del TUIR, che disciplina gli scambi di partecipazioni e, al comma 2, introduce il cosiddetto regime del “realizzo controllato”.
La disciplina è stata significativamente modificata dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, nell’ambito della riforma dell’IRPEF e dell’IRES. In particolare, l’art. 17 del decreto ha riscritto i commi 2 e 2-bis dell’art. 177 e introdotto ulteriori disposizioni in materia di conferimenti di partecipazioni.
Le nuove regole si applicano ai conferimenti effettuati a decorrere dal 31 dicembre 2024.
Il conferimento di partecipazioni e la costituzione della holding
Si consideri il caso del Sig. Rossi che detiene una partecipazione totalitaria nella società operativa Alfa s.r.l.
Il Sig. Rossi decide di costituire una nuova società, la Beta Holding S.r.l., e di conferire nella stessa l’intera partecipazione detenuta in Alfa. In cambio del conferimento riceverà le quote della nuova holding.
A seguito dell’operazione il socio Rossi non deterrà più direttamente la partecipazione in Alfa, ma deterrà la partecipazione nella holding Beta, che a sua volta sarà titolare della partecipazione nella società operativa Alfa.
È questo il tipico schema attraverso il quale viene realizzata una holding mediante conferimento di partecipazioni.
Nel conferimento di quote di una tra srl operativa in una holding srl neo costituita, le quote del capitale sociale della società conferitaria sono attribuite al soggetto che apporta la partecipazione.
Sotto il profilo economico, il patrimonio resta riconducibile al medesimo soggetto, ma cambia la struttura attraverso la quale la partecipazione viene detenuta: da partecipazione diretta nella società operativa si passa a una partecipazione indiretta, attraverso la holding.
La regola generale dell’art. 9 TUIR
Il primo aspetto da tenere presente è che il conferimento costituisce, in linea generale, un’operazione fiscalmente realizzativa.
L’art. 9 del TUIR assimila infatti, ai fini fiscali, il conferimento alla cessione a titolo oneroso. Poiché il corrispettivo ricevuto dal conferente non è normalmente rappresentato da denaro, bensì dalle partecipazioni della società conferitaria, occorre determinarne il valore facendo riferimento al criterio del valore normale.
In linea generale, pertanto, per determinare gli effetti fiscali del conferimento occorre assumere il valore normale delle partecipazioni oggetto dell’operazione.
Si ipotizzi, ad esempio, che il Sig. Rossi abbia costituito la società Alfa sottoscrivendone l’intero capitale sociale per 100.000 euro e che, al momento del successivo conferimento della partecipazione in una holding, il suo valore normale sia pari a 600.000 euro.
Ai sensi dell’art. 9 del TUIR, per valore normale si intende il corrispettivo mediamente praticato per beni e diritti della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. La sua determinazione avviene facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato oppure, in mancanza di questi, attraverso criteri estimativi oggettivi.
Nel caso di partecipazioni in società non quotate, non essendo disponibile un prezzo di mercato direttamente osservabile, il valore normale deve essere individuato attraverso una valutazione economico-patrimoniale della società partecipata.
A tal fine possono essere utilizzati diversi criteri, tra i quali:
- il metodo patrimoniale, che determina il valore della società sulla base del patrimonio netto rettificato ai valori correnti;
- il metodo reddituale o dei flussi di reddito attesi, che valorizza la capacità prospettica della società di generare utili;
- il metodo misto patrimoniale-reddituale, che combina gli elementi propri dei due precedenti approcci;
- il metodo dei multipli di mercato, basato sul confronto con società comparabili quotate oppure con operazioni di compravendita recentemente concluse nello stesso settore.
Nel nostro esempio, il valore normale della partecipazione, pari a 600.000 euro, potrebbe quindi derivare da una perizia che abbia, ad esempio:
- rideterminato il patrimonio netto contabile di Alfa tenendo conto di eventuali plusvalori latenti relativi a beni materiali o immateriali;
- valutato la capacità reddituale prospettica della società;
- applicato multipli di mercato ricavati da operazioni comparabili effettuate nel medesimo settore.
In tale contesto, ai fini fiscali e civilistici del conferimento, la determinazione del valore della partecipazione richiede la predisposizione di una perizia giurata di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione indipendenti, chiamati ad attestare che il valore della partecipazione (il bene conferito) è almeno pari a quello attribuito per la determinazione del capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) della holding. Tale perizia costituisce infatti lo strumento tipico attraverso cui viene asseverata la congruità del valore attribuito alla partecipazione oggetto di conferimento, garantendo la corretta rappresentazione del patrimonio della società conferitaria e la coerenza con i valori fiscalmente rilevanti.
Tornando all’esempio e applicando esclusivamente la disciplina ordinaria prevista dall’art. 9 del TUIR, il conferimento determina l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Per costo fiscalmente riconosciuto si intende, in sostanza, il valore fiscale “storico” dell’investimento, rappresentato dal prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto o la sottoscrizione della partecipazione, eventualmente rettificato per effetto delle successive vicende fiscalmente rilevanti, quali rivalutazioni, svalutazioni fiscalmente riconosciute o costi incrementativi capitalizzati.
Nel caso considerato, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è pari a 100.000 euro, ossia all’importo originariamente sostenuto dal socio Rossi per la sua sottoscrizione. Confrontando tale valore con il valore normale di 600.000 euro attribuito alla partecipazione al momento del conferimento, emerge pertanto una plusvalenza pari a 500.000 euro.
Una simile conseguenza fiscale può rappresentare un ostacolo significativo alle operazioni di riorganizzazione societaria, soprattutto considerando che, attraverso il conferimento, il socio non realizza alcuna effettiva monetizzazione della partecipazione, ma riceve in cambio partecipazioni nella società holding.
È proprio per evitare tale effetto che interviene l’art. 177 TUIR.
L’art. 177, comma 2: il “realizzo controllato”
Il regime di “realizzo controllato” regolato dall’articolo 177 del TUIR è un meccanismo fiscale che permette di effettuare conferimenti di partecipazioni (azioni o quote societarie) in totale o parziale neutralità fiscale, evitando così l’emersione di plusvalenze tassabili.
A differenza del regime ordinario (art. 9 del TUIR), che tassa lo scambio sulla base del valore normale dei beni, questo regime speciale consente alle parti di “controllare” il valore di realizzo attraverso le proprie scritture contabili. È lo strumento principe utilizzato per la creazione di holding societarie e per il passaggio generazionale delle aziende.
Il regime non è una neutralità assoluta (come la fusione o la scissione), ma si basa sul comportamento contabile della società che riceve il conferimento (la holding – conferitaria).
l calcolo della plusvalenza in capo al soggetto che cede le quote (conferente) si effettua determinando la differenza tra:
- Il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria (che corrisponde all’incremento del patrimonio netto della conferitaria).
- L’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente.
Se la holding conferitaria iscrive le quote ricevute a un valore identico al costo fiscale originario del socio, l’incremento di patrimonio netto è pari a tale costo. Di conseguenza, la plusvalenza è pari a zero e l’operazione avviene in totale neutralità fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, quando ne ricorrono i presupposti, il regime dell’art. 177, comma 2, opera ex se: non costituisce cioè un regime opzionale liberamente alternativo alla disciplina del valore normale dell’art. 9.
Un esempio di conferimento a realizzo controllato
Riprendiamo l’esempio precedente.
Il Sig. Rossi ha costituito la società Alfa Srl sottoscrivendone l’intero capitale sociale per un importo di 100.000 euro. Non si sono verificate successive vicende fiscalmente rilevanti sul capitale sociale, quindi il costo storico fiscalmente riconosciuto è pari a 100.000 euro.
Il suo obiettivo è quello di costituire una holding (Beta Holding Srl) per gestire i flussi finanziari futuri e di conferire nella holding l’intera sua partecipazione detenuta in Alfa Srl.
La perizia giurata di stima riconosce che il valore attuale, normale o di mercato della Alfa Srl è pari a 600.000 euro.
In applicazione dell’art. 177, comma 2 del TUIR, se il Sig. Rossi conferisce le quote della Alfa Srl nella costituenda Beta Holding Srl iscrivendole nel bilancio della stessa holding ad un valore pari 100.000 euro (quindi determinando un capitale sociale della holding pari a 100.000 euro), non vi sarà plusvalenza tassabile in capo al socio Rossi.
Questo in quanto il valore di realizzo dell’operazione coincide con il costo storico fiscalmente riconosciuto.
Tuttavia, la plusvalenza latente non scompare, non viene definitivamente sottratta all’imposizione fiscale.
La tassazione viene semplicemente rimandata al futuro, cioè fino al momento in cui il Sig. Rossi non venderà le quote della holding, oppure la holding non venderà le quote di Alfa.
Questa è la logica che caratterizza il realizzo controllato: favorire le riorganizzazioni nelle quali non vi è una vera monetizzazione dell’investimento, senza rinunciare definitivamente alla tassazione delle plusvalenze latenti.
Quali sono i requisiti per poter applicare l’art. 177 comma 2 del TUIR
Per poter applicare il regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177 del TUIR, l’operazione deve soddisfare specifici requisiti suddivisi in tre pilastri: soggettivi (chi partecipa), oggettivi (l’oggetto dello scambio), contabili (come viene registrata l’operazione).
Ecco lo schema dettagliato dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla prassi aggiornata:
Requisiti Soggettivi (i partecipanti)
L’operazione coinvolge tre soggetti distinti, ognuno con vincoli precisi:
- Il Soggetto Conferente (il socio): Nessun vincolo. Può essere una persona fisica privata, una società commerciale, un lavoratore autonomo o un soggetto non residente.
- La Società Conferitaria (la Holding): Deve essere obbligatoriamente una società di capitali residente in Italia (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.). Secondo l’Agenzia delle Entrate sono escluse le società di persone e le holding estere.
- La Società Conferita o Scambiata (la Target): Deve essere una società di capitali. Può essere residente in Italia o all’estero (in questo caso deve essere dotata di assemblea ordinaria secondo le leggi locali).
Requisiti Oggettivi (Le quote trasferite)
La legge divide i requisiti a seconda che si applichi il comma 2 (conferimento di controllo) o il comma 2-bis (conferimento di minoranze qualificate).
Caso A: Conferimento di Controllo (Art. 177, comma 2)
La holding deve acquisire il controllo di diritto della società target (art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.), ossia la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria.
Ciò può avvenire in tre modi:
- Acquisizione diretta: Il socio conferisce da solo una quota superiore al 50% dei diritti di voto.
- Integrazione/Incremento: La holding possiede già il controllo e il socio conferisce un’ulteriore quota (anche solo l’1%).
- Acquisizione unitaria (più soci): Più soci staccati conferiscono contemporaneamente le loro quote di minoranza all’interno di un unico progetto strutturato, e la holding ottiene il controllo solo grazie alla somma di questi conferimenti.
Caso B: Conferimento di Quote di Minoranza (Art. 177, comma 2-bis)
Se l’operazione non permette alla holding di raggiungere il controllo della target, si può applicare il comma 2-bis solo se:
- Le quote conferite sono qualificate (almeno il 20% dei diritti di voto o il 25% del capitale per le società non quotate).
- La holding conferitaria è controllata dal conferente o congiuntamente dai suoi familiari stretti.
- La target non è una “scatola vuota” (se si conferisce una sotto-holding, i requisiti di commercialità vanno verificati sulle società sottostanti).
Requisiti di Natura Tecnica e Diritti di Voto
- Piena proprietà delle quote: L’oggetto del conferimento deve attribuire diritti di voto stabili. Il conferimento isolato della sola nuda proprietà o del solo usufrutto è escluso, a meno che non vengano conferiti congiuntamente dai rispettivi titolari per ricostituire la piena proprietà in capo alla holding.
- Computo delle azioni proprie: Se la società target possiede azioni proprie in portafoglio, i relativi voti sospesi contano nel calcolo della percentuale di controllo, a meno che la società non sia quotata sui mercati regolamentati.
Requisito Contabile (Il meccanismo di determinazione)
L’efficacia del regime dipende da come la holding registra l’operazione nei propri libri contabili:
- La holding deve iscrivere la partecipazione ricevuta a un valore contabile pari o inferiore all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto che la quota aveva in capo al socio.
- È ammesso che l’apporto sia imputato a capitale sociale oppure interamente a riserve di patrimonio netto.
- In caso di conferimenti minusvalenti (valore di iscrizione inferiore al costo storico), la minusvalenza è deducibile solo se riflette una reale perdita di valore di mercato della società.
I conferimenti minusvalenti dopo il D.Lgs. n. 192/2024
Una delle novità più importanti introdotte dalla riforma riguarda i cosiddetti conferimenti minusvalenti, vale a dire le operazioni nelle quali il valore di realizzo determinato secondo le regole dell’art. 177 risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.
In passato l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una posizione particolarmente restrittiva, ritenendo che il regime di realizzo controllato fosse applicabile essenzialmente ai conferimenti plusvalenti o effettuati in continuità di valori.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha superato tale impostazione, stabilendo espressamente che il comma 2 trova applicazione anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale della partecipazione.
Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi minusvalenza contabile sia automaticamente deducibile.
La norma riconosce fiscalmente soltanto la minusvalenza che trovi effettiva corrispondenza nel minor valore normale della partecipazione. In altri termini, la perdita fiscale è riconosciuta nei limiti in cui rappresenti un minusvalore economicamente effettivo e non derivi semplicemente dalla scelta del valore contabile attribuito al conferimento. Restano inoltre ferme le limitazioni derivanti dall’eventuale applicazione del regime PEX.
Conferimento nella holding e abuso del diritto
La possibilità di realizzare una riorganizzazione societaria attraverso il regime del realizzo controllato non comporta, di per sé, un abuso del diritto.
Occorre però prestare particolare attenzione quando il conferimento costituisce soltanto una fase di una più ampia sequenza di operazioni.
Ad esempio, possono richiedere una specifica valutazione i casi nei quali il conferimento sia seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta dalla holding, da ulteriori conferimenti, da una scissione, da una fusione o da una successiva donazione.
Occorre quindi di valutare tali operazioni alla luce dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Ciò non significa che tali operazioni debbano essere considerate automaticamente abusive. La valutazione deve essere effettuata considerando l’intera operazione e, in particolare, l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino la struttura prescelta.
Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato il rapporto tra il conferimento ex art. 177, comma 2, e la disciplina dell’abuso del diritto.
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