HOLDING E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: IL “REALIZZO CONTROLLATO” DELL’ART. 177 , COMMA 2-BIS, TUIR

HOLDING E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: IL “REALIZZO CONTROLLATO” DELL’ART. 177 , COMMA 2-BIS, TUIR

Nel precedente articolo abbiamo esaminato la possibilità di costituire una società holding mediante il conferimento di una partecipazione che consenta alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo della società partecipata, applicando il regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR.

Ma cosa accade quando la partecipazione che si intende conferire non attribuisce il controllo della società?

Si pensi, ad esempio, al socio che possieda il 30% di una S.r.l. e voglia trasferire tale partecipazione a una propria holding personale o familiare. La holding, ricevendo il 30%, non acquisisce il controllo della società operativa e, pertanto, non ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 dell’art. 177.

Anche in questa situazione, tuttavia, il legislatore consente, a determinate condizioni, di applicare il regime del realizzo controllato.

La disciplina è contenuta nel comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, profondamente modificato dal D.Lgs. n. 192/2024, che ne ha ampliato e razionalizzato l’ambito di applicazione.

La finalità della norma è quella di favorire operazioni di riorganizzazione societaria e di ricambio generazionale anche nei casi in cui la società conferitaria non acquisisca il controllo della partecipata.

 

Il conferimento di partecipazioni qualificate che non attribuiscono il controllo

Il comma 2-bis dell’art. 177 interviene quando la società conferitaria:

  • non acquisisce il controllo di diritto della società partecipata ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.;
  • non incrementa una partecipazione di controllo già esistente.

In presenza di tali situazioni, il regime del realizzo controllato previsto dal comma 2 può comunque trovare applicazione quando vengono rispettate due condizioni fondamentali:

  • la partecipazione conferita deve superare determinate soglie di qualificazione;
  • la società conferitaria deve presentare particolari caratteristiche sotto il profilo della propria compagine sociale.

Il comma 2-bis consente quindi, in sostanza, di estendere il regime fiscale agevolato previsto per le partecipazioni di controllo anche a partecipazioni di minoranza purché sufficientemente rilevanti.

 

Le soglie previste dall’art. 177, comma 2-bis

Per le società non quotate, la partecipazione conferita deve rappresentare alternativamente:

  • una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%; oppure
  • una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

Per le partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati, le soglie sono invece ridotte rispettivamente:

  • al 2% dei diritti di voto;
  • al 5% del capitale o del patrimonio.

È sufficiente il superamento di una delle due soglie.

Si consideri, ad esempio, una persona fisica che possieda il 30% del capitale di Alfa S.r.l. Anche se tale partecipazione non consente di controllare la società, il requisito quantitativo previsto dall’art. 177, comma 2-bis, risulta soddisfatto, in quanto la partecipazione al capitale è superiore al 25%.

Analogamente, potrebbe accedere al regime una partecipazione che rappresenti il 22% dei diritti di voto, pur rappresentando una quota del capitale inferiore al 25%.

 

La soglia deve essere verificata per ciascun conferente

Un aspetto importante della disciplina riguarda il caso in cui più soci decidano di conferire le proprie partecipazioni nella stessa holding.

Per il comma 2 dell’art. 177 abbiamo visto che, quando più conferimenti fanno parte di un progetto unitario diretto all’acquisizione del controllo, le diverse partecipazioni possono essere considerate congiuntamente.

Il funzionamento del comma 2-bis è differente.

La partecipazione deve essere qualificata autonomamente in capo a ciascun conferente. Non è quindi possibile sommare partecipazioni individualmente inferiori alle soglie per raggiungere complessivamente il 20% dei diritti di voto o il 25% del capitale.

Supponiamo, ad esempio, che tre persone fisiche possiedano ciascuna il 10% della società Alfa e decidano di conferire contestualmente le proprie partecipazioni nella medesima holding.

Il fatto che, complessivamente, venga conferito il 30% non consente di applicare automaticamente il comma 2-bis: ciascun conferimento, considerato individualmente, deve rispettare le soglie previste dalla norma.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto ai conferimenti finalizzati all’acquisizione del controllo disciplinati dal comma 2.

 

La holding unipersonale o familiare

La seconda condizione prevista dal comma 2-bis riguarda la società che riceve la partecipazione.

Le partecipazioni devono essere conferite in una società, già esistente oppure di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente.

Quando il conferente è una persona fisica, il D.Lgs. n. 192/2024 ha tuttavia ampliato questa possibilità consentendo che la società conferitaria sia partecipata non soltanto dal conferente, ma anche dai suoi familiari individuati dall’art. 5, comma 5, TUIR.

Rientrano in tale nozione:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

La modifica assume particolare importanza nella costituzione delle holding familiari.

Prima della riforma, la configurazione prevista dal comma 2-bis era sostanzialmente quella della holding personale, partecipata esclusivamente dal soggetto conferente. La nuova formulazione rende invece possibile concentrare direttamente le partecipazioni all’interno di una holding la cui compagine comprenda anche determinati membri della famiglia.

La norma diviene così uno strumento particolarmente interessante non solo per la riorganizzazione degli assetti partecipativi, ma anche nell’ambito della pianificazione del passaggio generazionale.

Il requisito relativo alla composizione della holding deve essere verificato al momento in cui viene effettuato il conferimento.

La norma non prevede espressamente un periodo minimo durante il quale tale configurazione debba essere mantenuta. Ciò non significa, tuttavia, che successive modifiche della compagine siano sempre irrilevanti: soprattutto quando avvengano immediatamente dopo il conferimento e risultino inserite in un disegno negoziale già programmato, occorre valutarne gli effetti anche sotto il profilo dell’abuso del diritto.

 

Un esempio di conferimento in una holding personale

Supponiamo che il sig. Rossi detenga il 30% di Alfa S.r.l.

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è pari a 100.000 euro, mentre il suo valore normale, determinato sulla base del valore economico della società, è pari a 600.000 euro.

Rossi intende costituire Beta Holding S.r.l., della quale sarà unico socio, conferendo nella stessa la partecipazione del 30% detenuta in Alfa.

Beta non acquisirà il controllo di Alfa. Non può quindi essere applicato il comma 2 dell’art. 177.

La partecipazione conferita rappresenta però il 30% del capitale di Alfa e supera quindi la soglia del 25% richiesta dall’art. 177, comma 2-bis.

Ricorrendo anche gli altri requisiti, l’operazione può pertanto beneficiare del regime del realizzo controllato.

Anche in questo caso, il valore fiscalmente rilevante del conferimento viene determinato sulla base della quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto dell’operazione, e non sulla base del valore normale di 600.000 euro.

Supponiamo che Beta iscriva la partecipazione ricevuta per 100.000 euro e che, per effetto del conferimento, il proprio patrimonio netto aumenti dello stesso importo.

Poiché il valore di realizzo coincide con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo a Rossi, non emerge alcuna plusvalenza imponibile.

È quella che viene talvolta definita “neutralità indotta”: la neutralità non deriva automaticamente dalla norma, ma è conseguenza della coincidenza tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e il valore attribuito al conferimento nel patrimonio netto della conferitaria.

Se, invece, Beta iscrivesse la partecipazione per 300.000 euro, Rossi realizzerebbe una plusvalenza pari a 200.000 euro, data dalla differenza tra il valore di realizzo di 300.000 euro e il costo fiscale di 100.000 euro.

Il regime viene quindi correttamente definito di realizzo controllato, perché consente di determinare il valore fiscale dell’operazione attraverso il valore contabilizzato dalla società conferitaria, entro i limiti consentiti dalla disciplina civilistica.

 

Il conferimento di una partecipazione in una società holding

La disciplina diventa più complessa quando la partecipazione che si intende conferire non è detenuta direttamente in una società operativa, ma in una società holding.

Si immagini che Rossi possieda il 40% di Holding Alfa, la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in diverse società operative e in altre sub-holding.

In questo caso non sarebbe corretto limitarsi a verificare se la partecipazione di Rossi in Holding Alfa sia superiore al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale.

Il legislatore ha infatti introdotto, con il comma 2-ter dell’art. 177, un particolare meccanismo di verifica finalizzato a impedire che il regime del realizzo controllato possa essere utilizzato per partecipazioni che, pur formalmente qualificate a livello della holding, rappresentino in realtà partecipazioni indirette molto ridotte nelle società sottostanti.

La logica è quella del cosiddetto approccio “look-through”: occorre, cioè, “guardare attraverso” la holding e verificare le partecipazioni da essa effettivamente detenute.

 

Quando una società viene considerata holding

La disciplina speciale riguarda le partecipazioni detenute in società non quotate che, al momento del conferimento, rientrano tra le holding individuate dall’art. 162-bis del TUIR.

In termini generali, la qualificazione della società come holding viene verificata sulla base della prevalenza delle partecipazioni detenute rispetto al complesso dell’attivo patrimoniale, secondo le regole previste dall’art. 162-bis.

Se invece la società holding le cui partecipazioni vengono conferite è quotata, il particolare test previsto dal comma 2-ter di norma non trova applicazione.

La ragione è evidente: nelle società quotate il legislatore non ravvisa lo stesso rischio che una holding venga utilizzata come semplice veicolo interposto per trasformare partecipazioni indirette sotto soglia in partecipazioni formalmente qualificate.

 

Come funziona l’approccio “look-through”

Nel caso di una holding non quotata occorre individuare le partecipazioni sottostanti rilevanti.

Devono essere considerate:

  • le partecipazioni direttamente detenute dalla holding;
  • le partecipazioni indirettamente detenute attraverso società controllate che siano, a loro volta, holding.

Non devono invece essere percorse indefinitamente tutte le catene partecipative.

Ad esempio, se la holding possiede una società operativa e quest’ultima detiene a sua volta un’altra partecipazione, la partecipazione posta al livello successivo non entra, per tale motivo, nel test.

Analogamente, le partecipazioni detenute attraverso una sub-holding assumono rilevanza solo quando tale sub-holding sia controllata.

Una volta individuate le società rilevanti, occorre verificare se le partecipazioni indirette superino le soglie previste dal comma 2-bis, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena partecipativa.

Si supponga, ad esempio, che una persona fisica possieda il 40% di una holding e che quest’ultima detenga il 60% di una società operativa.

La partecipazione indiretta della persona fisica nell’operativa è pari al 40% × 60% = 24%. Ai fini del test sui diritti di voto, tale partecipazione indiretta supera quindi la soglia del 20%.

Se, invece, la holding possedesse il 20% dell’operativa, la partecipazione indiretta sarebbe pari soltanto all’8% (40% × 20% = 8%) e non raggiungerebbe la soglia prevista dalla norma.

 

Il test di prevalenza

La verifica non si conclude, tuttavia, con l’individuazione delle singole partecipazioni sopra o sotto soglia.

Occorre infatti effettuare anche un test di prevalenza.

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato profondamente la disciplina previgente proprio per evitare che l’approccio look-through risultasse eccessivamente penalizzante nelle strutture societarie più articolate.

In sostanza, non è necessario che tutte le partecipazioni rilevanti detenute dalla holding superino le soglie previste dal comma 2-bis.

È invece necessario che le partecipazioni che superano tali soglie assumano un peso prevalente, cioè superiore al 50%, rispetto al complesso delle partecipazioni rilevanti considerate nel test.

Valore contabile delle partecipazioni sopra soglia > 50% del valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti

La ratio è quella di verificare che la holding oggetto del conferimento rappresenti prevalentemente partecipazioni che, se fossero detenute direttamente dal conferente, avrebbero le caratteristiche quantitative richieste dall’art. 177, comma 2-bis.

 

Il chiarimento del D.Lgs. n. 221/2024

La formulazione introdotta nel 2024 e l’esempio contenuto nella relativa relazione illustrativa avevano determinato alcuni dubbi sul modo in cui dovesse essere concretamente effettuato il test.

Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con l’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2024, n. 221, attraverso una norma di interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter.

Il chiarimento assume particolare importanza perché stabilisce che, ai fini del test di prevalenza, occorre fare riferimento al valore contabile delle partecipazioni iscritte nel bilancio della holding oggetto di conferimento, relativo all’ultimo esercizio antecedente l’operazione.

Quando nella catena sono presenti sub-holding controllate, l’approccio look-through impone di guardare il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla sub-holding, applicando l’effetto demoltiplicativo della catena partecipativa per determinare la quota di valore riferibile alle società operative sottostanti.

In altri termini, il valore iscritto in bilancio viene proporzionato per verificare se l’investimento della holding sia diretto prevalentemente verso società che integrano i requisiti di qualificazione.

Si tratta di una disciplina tecnicamente complessa, che rende necessaria, prima di procedere al conferimento di una holding, una ricostruzione dettagliata dell’intera struttura partecipativa.

 

Conferimento e regime PEX

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il rapporto tra il conferimento ex art. 177, comma 2-bis, e il regime della Participation Exemption (PEX) previsto dall’art. 87 TUIR.

La normativa contiene innanzitutto una disposizione finalizzata a impedire che il conferimento venga utilizzato per trasformare una partecipazione priva dei requisiti PEX in una partecipazione che invece presenti tali requisiti, in vista di una successiva cessione fiscalmente agevolata.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, se la partecipazione conferita è priva dei requisiti per beneficiare della PEX mentre quella ricevuta in cambio presenta tali requisiti — fatta eccezione per il periodo minimo di possesso — il regime del realizzo controllato non trova applicazione e torna ad operare la disciplina ordinaria del valore normale prevista dall’art. 9 TUIR.

La finalità antielusiva è evidente: evitare che un conferimento consenta di “convertire” una plusvalenza che sarebbe ordinariamente imponibile in una futura plusvalenza potenzialmente esente.

 

Il nuovo holding period di cinque anni

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha inoltre introdotto il comma 2-quater dell’art. 177, che interviene sul requisito temporale previsto per l’applicazione della PEX alla successiva vendita della partecipazione conferita.

Normalmente, uno dei requisiti previsti dall’art. 87 TUIR è il possesso ininterrotto della partecipazione a partire dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione.

Per le partecipazioni ricevute dalla società conferitaria attraverso un conferimento effettuato ai sensi del comma 2-bis, il legislatore ha invece esteso tale periodo fino al sessantesimo mese precedente quello della cessione.

In sostanza, la holding deve detenere la partecipazione conferita per almeno cinque anni prima di poter beneficiare, ricorrendo anche gli altri requisiti, della Participation Exemption sulla successiva cessione.

La disposizione ha una chiara finalità antielusiva.

Senza tale limitazione, una persona fisica potrebbe conferire una partecipazione nella propria holding applicando il realizzo controllato e consentire poi alla holding, dopo il normale periodo minimo previsto dall’art. 87, di cedere la partecipazione usufruendo del più favorevole regime PEX.

Il legislatore ha pertanto voluto distinguere le effettive operazioni di riorganizzazione da quelle finalizzate essenzialmente a trasferire, nell’imminenza di una vendita, una partecipazione dal regime fiscale della persona fisica al regime IRES.

 

Gli aspetti civilistici e contabili del conferimento

Il regime del realizzo controllato presenta una stretta connessione con la contabilizzazione dell’operazione.

Gli artt. 2343 e 2465 del codice civile, nell’ambito dei conferimenti di beni in natura, prevedono che il valore risultante dalla relazione di stima sia almeno pari al valore attribuito al conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Il valore economico risultante dalla relazione di stima rappresenta quindi un limite massimo, ma ciò non impone necessariamente di iscrivere la partecipazione nella contabilità della conferitaria al suo intero valore di mercato.

È possibile attribuire al conferimento un valore inferiore, purché compatibile con la disciplina civilistica.

Questo elemento è particolarmente importante dal punto di vista fiscale.

Riprendendo l’esempio precedente, se la partecipazione ha costo fiscalmente riconosciuto di 100.000 euro e valore economico di 600.000 euro, la relazione di stima potrà attestare un valore di 600.000 euro, mentre la società conferitaria potrà, ricorrendone i presupposti civilistici e contabili, formare patrimonio netto per 100.000 euro. In tal caso il valore fiscalmente rilevante del conferimento coincide con il costo fiscale della partecipazione e non emerge alcuna plusvalenza.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC, tale impostazione risulta generalmente compatibile con la rappresentazione contabile del conferimento.

Più complessa può essere invece la situazione dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IFRS, nei quali determinate operazioni possono richiedere l’iscrizione delle attività e delle passività a fair value. In particolare, qualora l’operazione rientri nell’IFRS 3 come business combination, l’utilizzo del metodo dell’acquisizione può incidere sul valore contabilizzato dalla conferitaria e, conseguentemente, sul funzionamento del regime del realizzo controllato.

Le operazioni under common control, tipicamente riconducibili a riorganizzazioni nelle quali non si verifica un effettivo cambio di controllo, sono invece escluse dall’IFRS 3 e richiedono valutazioni contabili specifiche.

 

Conclusioni

L’art. 177, comma 2-bis, TUIR amplia in misura significativa le possibilità di utilizzare il conferimento di partecipazioni per costituire una holding.

Il regime non è infatti limitato alle partecipazioni di controllo: può essere applicato anche a partecipazioni di minoranza purché superino le soglie previste dalla norma e vengano conferite in una holding personale o, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, anche familiare.

Il quadro diviene più articolato quando la partecipazione conferita riguarda a sua volta una società holding. In questo caso il comma 2-ter impone di verificare le partecipazioni sottostanti attraverso l’approccio look-through, applicando le soglie di qualificazione, l’effetto demoltiplicativo e il test di prevalenza.

La successiva norma di interpretazione autentica introdotta dal D.Lgs. n. 221/2024 ha ulteriormente precisato le modalità di effettuazione di tale verifica, individuando nel valore contabile delle partecipazioni iscritte nell’attivo della holding il parametro di riferimento.

Infine, particolare attenzione deve essere dedicata all’eventuale successiva cessione delle partecipazioni. L’introduzione del periodo minimo di cinque anni previsto dal comma 2-quater evidenzia chiaramente la finalità del legislatore: agevolare le autentiche operazioni di riorganizzazione societaria, evitando che il conferimento venga utilizzato esclusivamente come strumento per accedere in tempi brevi al regime PEX.

Per questa ragione, soprattutto nelle strutture familiari o nelle catene partecipative articolate, la costituzione della holding deve essere preceduta da una verifica congiunta degli aspetti fiscali, societari e contabili, nonché della struttura delle partecipazioni sottostanti.

 

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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