Contributi INPS alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata per il 2011

Contributi INPS alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata per il 2011

 

Nelle pagine seguenti verranno descritti alcuni aspetti che riguardano il versamento dei contributi alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti (o IVS) ed alla Gestione Separata INPS.
Più in particolare, verranno specificati, per ciascuna delle due gestioni, chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi e ad eseguire i versamenti, quali sono le aliquote contributive previste per il 2011 e quali le modalità di versamento dei relativi contributi previdenziali.
Le aliquote contributive e le modalità di versamento sono contenute nelle circolari INPS n. 30 del 09.02.2011 e n. 34 del 10.02.2011 a cui si rimanda.

INPS Gestione Artigiani e Commercianti (o IVS)

 Soggetti interessati

 Tra i soggetti chiamati ad iscriversi alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti rientrano i seguenti:

  • Artigiani.
  • Commercianti.
  • Coadiuvanti, coadiutori e collaboratori familiari di artigiani e commercianti.
  • Soci di Società a Responsabilità Limitata che svolge attività commerciale.
  • Soci accomandatari di Società in Accomandita Semplice che svolge attività artigiana o commerciale.
  • Soci di Società in Nome Collettivo, con attività commerciale, che lavorano all’interno dell’azienda con abitualità e prevalenza.

Aliquote contributive previste per il 2011

 La circolare INPS n. 34 del 10.02.2011 precisa che:

  • Le misure delle aliquote contributive previste per il 2011 rimangono inalterate rispetto al 2010.
  • Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le agevolazioni previste per alcune categorie. Più in particolare: i soggetti con più di 65 anni di età già pensionati presso altre gestioni INPS beneficiano di una riduzione del 50% dei contributi dovuti alla gestione INPS Artigiani e Commercianti; i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni beneficiano di una riduzione di 3 punti percentuali sulle aliquote ordinarie.
  • Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi è fissato ad euro 14.552,00. E’ inoltre previsto il versamento di un importo aggiuntivo pari ad euro 7,44 a titolo di contributo maternità.
  • Il primo scaglione di reddito, a cui applicare l’aliquota base, è fissato ad euro 43.042,00. Il secondo scaglione di reddito, a cui applicare l’aliquota contributiva maggiorata, va da euro 43.042,00 ad euro 71.737,00 per i soggetti che non sono privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 oppure ad euro 93.622,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995.

Nella prima tabella che segue vengono riportate le misure delle aliquote contributive in base agli scaglioni di reddito.
Nella seconda tabella viene riepilogato il contributo dovuto sul reddito minimo o “contributo minimale”.

Aliquote contributive 2011 – INPS Artigiani e Commercianti

CategorieScaglioni di redditoArtigianiCommercianti
 Titolari di qualsiasi età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni. Fino euro 43.042,00 20,00% 20,09%
 Oltre euro 43.042,00 21,00% 21,09%
 Coadiuvanti/coadiutori di età inferiore a 21 anni. Fino euro 43.042,00 17,00% 17,09%
 Oltre euro 43.042,00 18,00% 18,09%

  

Contributo minimale – INPS Artigiani e Commercianti

 ArtigianiCommercianti
 Titolari di qualsiasi età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni 20,00%Ovvero2.917,84 euro 20,09%Ovvero2.930,94 euro
 Coadiuvanti/coadiutori di età inferiore a 21 anni 17%Ovvero2.481,28 euro 17,09%Ovvero2.494,38 euro

  

Modalità di versamento

Le modalità ed i termini di versamento dei contributi INPS alla Gestione Artigiani e Commercianti non hanno subito variazioni rispetto al passato.
Di conseguenza, sono previsti:

 1. Quattro rate, di importo fisso, relative al contributo dovuto sul reddito minimale (reddito minimale pari ad euro 14.552) da versarsi al:

  • 16 maggio 2011;
  • 16 agosto 2011;
  • 16 novembre 2011;
  • 16 febbraio 2012;

 2. Due rate relative al versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo per il 2011 ed in acconto per il 2012 da versarsi al:

  • 16 giugno 2011 ( a titolo di saldo 2011 e primo acconto 2012)
  • 30 novembre 2011 (a titolo di secondo acconto 2012)

 Approfondimento: soci amministratori di Srl

Il comma 11, art. 12, del D.L. n. 78/2010 (così detta “Manovra Correttiva”) ha chiarito che il socio lavoratore di una Società a Responsabilità Limitata che svolge attività commerciale, il quale è anche amministratore della stessa società, è tenuto ad iscriversi alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti (o IVS) se ricorrono i presupposti di prevalenza e abitualità.
L’iscrizione del socio alla gestione IVS non implica un esonero dello stesso socio dalla iscrizione alla Gestione Separata INPS a cui dovrà versare i contributi che maturano sul reddito percepito nella sua qualità di amministratore.

  

INPS Gestione Separata

I soggetti per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS sono i seguenti:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, tra i quali rientrano i collaboratori a progetto.
  • Venditori porta a porta, tenuti al versamento contributivo qualora superino il limite annuo di ricavi fissato in euro 6.410,26.
  • Lavoratori autonomi occasionali, tenuti al versamento contributivo qualora superino il limite annuo di ricavi fissato in euro 5.000,00.
  • Lavoratori autonomi non provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza.
  • Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Aliquote contributive previste per il 2011

Le aliquote contributive previste per il 2011 variano in base alla iscrizione o meno del soggetto interessato ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
La tabella che segue schematizza quanto detto.

SoggettiAliquote
 Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. 26,72%*
 Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. 17%*

  (*) Aliquota applicabile fino ad un reddito massimale pari ad euro 93.622,00 per il 2011.

Modalità di versamento

La circolare INPS n. 30 del 09.02.2011 precisa che:

  • Nel caso di collaborazione a progetto, l’onere contributivo è a carico del committente per due terzi e del collaboratore per un terzo.
  • Nel caso di associazione in partecipazione, l’onere contributivo è a carico dell’associante per il 55% e del’associato per il 45%.
  • Il versamento dei contributi, nel caso di collaborazione a progetto o associazione in partecipazione, deve essere eseguito dal committente o associante e non dal collaboratore a progetto o associato. I soggetti appena specificati verseranno i contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui corrispondono il compenso, mediante modello F24.
  • Nel caso dei lavoratori autonomi,  l’onere contributivo è tutto a carico degli stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

 Marco Mastromattei

 Allegati:

Circolare INPS n. 30 del 09.02.2011

Circolare INPS n. 34 del 10.02.2011

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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