I nuovi limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

I nuovi limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

La legge 132/2015 è intervenuta sulle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il pignoramento dello stipendio e della pensione, introducendo nuove regole e limiti nuovi (cfr. artt. 545 e seguenti c.p.c.).
Ecco una sintesi dei nuovi limiti: ai sensi dell’art 545 c.p.c. le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario, pensione o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (esempio preavviso) o t.f.r., possono essere pignorate:
per crediti alimentari → nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
nella misura di un quinto → per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito.

Nel concorso tra crediti diversi, i limiti di capienza della retribuzione pignorata sono:
• per concorso di crediti tra cui quelli di natura alimentare, il pignoramento non può colpire una quota che eccede la metà dello stipendio;
• per il concorso di crediti diversi da quelli alimentari, il limite di capienza è pari ad 1/5.

Mentre ai sensi dell’art. 72 ter del DPR 602/1973 in tema di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a:
• un decimo per importi fino a 2.500 euro;
• un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
• un quinto per gli importi di ammontare superiore a € 5.000.

Per le pensioni (e indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza), sono impignorabili per un ammontare corrispondente a una volta e mezza la misura massima dell’assegno sociale, vale a dire, per l’anno 2015, nella misura pari a € 672,78. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti sopra esposti.

 

Avv. Antonella Cavaiuolo
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Marco Mastromattei
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