L’istanza di interpello

L’istanza di interpello

 

Attraverso l’istanza di interpello il contribuente può richiedere all’Amministrazione finanziaria di pronunciarsi in merito all’applicazione di una norma tributaria al proprio caso specifico.
Attraverso la circolare ministeriale n. 32/E del 14.06.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito sia alle diverse istanze di interpello, sia alla procedura ad esse applicabile.
Più in particolare, vengono illustrati i requisiti necessari ai fini dell’ammissibilità delle istanze, le modalità di presentazione e gli effetti della risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tipologie di interpello

L’Agenzia delle Entrate raggruppa le istanze di interpello in tre categorie in base alla legge a cui fanno riferimento.

  1. Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 212/2000. Appartiene a questa categoria l’istanza di interpello ordinario.
  2. Istanze presentate ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 413/1991. Appartiene a questa categoria l’interpello antielusivo.
  3. Istanze presentate ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/73. Appartiene a questa categoria l’istanza di interpello disapplicativo.

Di seguito si illustrerà la disciplina delle diverse tipologie di interpello, con particolare riguardo ai presupposti per la presentazione dell’istanza, alle finalità della richiesta, agli effetti della risposta ed eventualmente della mancata risposta, nonché alla procedura applicabile.

Interpello ordinario

Secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, della Legge n. 212/2000 (così detto “Statuto del Contribuente”):
Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria (…) circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse”.

In altre parole, prima di compiere una determinata azione fiscalmente rilevante, il contribuente può “interpellare” l’Amministrazione finanziaria ed ottenere il suo parere in merito all’interpretazione di una norma tributaria che sia obiettivamente incerta rispetto a quell’azione che il contribuente è in procinto di compiere.
L’istanza di interpello va presentata alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente mediante consegna diretta, raccomandata A/R in plico senza busta, e-mail o fax.
La risposta deve essere resa nel termine di centoventi giorni.
La mancata risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria equivale all’ accettazione della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Il parere dell’Agenzia vincola gli uffici dell’Amministrazione finanziaria i quali, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori che vadano contro il contenuto della risposta al quesito oggetto di interpello.
Naturalmente, il parere dell’Amministrazione finanziaria è vincolante per gli uffici sempre che, in caso di ispezioni o verifiche, i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza di interpello.

Interpello antielusivo

Ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991 “Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che può dar luogo all’applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata”.

Tale istanza è rivolta ad ottenere un parere sia in merito al carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni, sia  in merito alla corretta classificazione di talune spese, come le spese di pubblicità e propaganda o le spese di rappresentanza.
Nell’istanza, il contribuente deve descrivere nel dettaglio il proprio caso concreto per il quale desidera ricevere un parere da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Deve inoltre prospettare la propria soluzione interpretativa.
L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa per il tramite della Direzione regionale competente esclusivamente mediante raccomandata A/R.
Il contribuente ottiene la risposta dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
In caso di mancata risposta entro tale termine, il contribuente può diffidare l’Amministrazione finanziaria ad adempiere entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali si forma il silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente.

Interpello disapplicativo

Ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del dPR n. 600 del 1973 “Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al Direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione”.

Le istanze di interpello inammissibili

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la citata circolare numero 32/E, riepiloga quali sono le cause che rendono un interpello inammissibile.
Si fa riferimento, in particolare:

  • alle istanze formulate genericamente, senza alcun puntuale riferimento al caso concreto, tali da richiedere l’elaborazione di un mero parere astratto su norme tributarie;
  • alle istanze più correttamente riconducibili all’istituto della consulenza giuridica, presentate, ad esempio, da soggetti non legittimati ovvero al solo fine di azionare il peculiare meccanismo del silenzio-assenso non previsto, invece, in relazione alle richieste di consulenza giuridica ai sensi della Circolare 99/E del 2000;
  • alle istanze non presentate in via preventiva, ma al fine, ad esempio, di ottenere una risposta in ordine alla legittimità dell’operato degli organi verificatori.

Sono inoltre considerate inammissibili in via assoluta:

  • le istanze prive dei dati identificativi dell’istante e del suo legale rappresentante nonché mancanti della sottoscrizione;
  • le istanze presentate dai professionisti privi di procura;
  • le istanze presentate dai consulenti con riferimento a questioni prospettate da questi ultimi in maniera generale ed astratta;
  • le istanze che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze ovvero richieste di riesame;
  • le istanze che interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, riguardando fattispecie già sottoposte a controllo o per le quali siano state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela.

Con riguardo alle singole fattispecie di interpello, sono ritenute inammissibili:

  • le istanze di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza, ossia qualora sulle norme invocate siano stati già forniti chiarimenti dall’amministrazione;
  • le istanze di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del dPR n. 600 del 1973 nelle ipotesi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha “lo scopo di contrastare comportamenti elusivi”;
  • le istanze di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del dPR n. 600 del 1973 presentate dalle società non operative le quali beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
  • le istanze di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale è richiesto il parere dell’Amministrazione finanziaria;
  • le istanze di interpello non presentate preventivamente rispetto al comportamento del contribuente.

La mancanza di uno dei predetti elementi sostanziali rende l’istanza inammissibile a priori.
Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria invierà al contribuente esclusivamente una risposta in merito ai motivi di inammissibilità senza entrare nel merito del quesito prospettato.
Due degli elementi essenziali dell’istanza di interpello sono costituiti dalla descrizione del caso concreto e personale del contribuente e dalla preventività dell’istanza stessa.

Descrizione della fattispecie concreta

Le istanze di interpello devono contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione del caso concreto in relazione al quale è richiesto il parere dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente è tenuto pertanto ad esporre in modo chiaro, e a documentare in maniera esaustiva, tutti gli elementi conoscitivi utili a ricostruire la fattispecie concreta in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata ad esprimere il proprio parere.
A tale proposito, la Circolare n. 32/E in esame individua i seguenti elementi ritenuti necessari per la definizione del caso concreto:

  • indicazione del tipo di istanza e della specifica tipologia di interpello in relazione alla quale è richiesto il parere dell’Agenzia;
  • dati identificativi del contribuente e di altri eventuali soggetti direttamente interessati; nell’istanza dovranno essere indicati anche i recapiti per la comunicazione della risposta;
  • descrizione puntuale della fattispecie, intendendosi per tale l’esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo ovvero in relazione alla quale l’istante ritiene, sulla base di documentabili ragioni, che trovi applicazione una deroga al regime ordinario. A tal fine il contribuente ha l’onere di indicare nell’istanza di interpello tutti gli elementi rilevanti ai fini della circostanziata e puntuale definizione della fattispecie. Il contribuente non può, pertanto, limitarsi ad una rappresentazione sommaria ed approssimativa della fattispecie di interesse, ponendo a carico dell’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie alla compiuta definizione della fattispecie medesima.
  • indicazione dei valori economici interessati dall’interpello; il rispetto dei più volte enunciati principi di trasparenza e correttezza impone, inoltre, che il contribuente indichi nell’istanza di interpello i valori economici della fattispecie rappresentata, evidenziando in particolare l’eventuale beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta ovvero di rinvio della tassazione ovvero sotto qualsiasi altra forma) di cui ritiene di potersi legittimamente avvalere attraverso la soluzione prospettata.

 Preventività dell’istanza

L’istanza di interpello deve essere presentata in via preventiva, ossia, come chiarito nella Circolare n. 32/E:
prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza, ovvero prima che sia data attuazione alla norma oggetto della richiesta di chiarimenti”.

 Risposta all’interpello e accertamento

La risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria non è vincolante per il contribuente, ma lo è per la stessa Amministrazione finanziaria.
Quest’ultima è tenuta ad attenersi alla risposta fornita all’istanza di interpello a condizione che gli atti e i fatti evidenziati nell’istanza coincidano con quelli rilevati in sede di un eventuale accertamento.

Marco Mastromattei

Allegati:

 Circolare n. 32/E del 14.06.2010

Marco Mastromattei
info@studiomastromattei.it
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