08 Mar Utilizzo del credito IVA 2009
L’utilizzo in compensazione del credito IVA in sintesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, l’utilizzo del credito IVA annuale o trimestrale per compensare altre imposte a debito, attraverso il modello F24, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuato esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, tale compensazione può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza trimestrale.
Infine, per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Crediti di importo inferiore a 10.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 1/E del 15.01.2010, fornisce un chiarimento circa l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi inferiori a 10.000 euro, specificando che:
“… per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore introduce una sorta di <<doppio binario>>, distinguendo tra crediti IVA eccedenti l’importo di 10.000 euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le <<vecchie regole>>”.
Quindi, in presenza di un credito IVA pari o inferiore a 10.000 euro, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e non sarà necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.
Crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro.
I crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Per importi superiori a 15.000 euro è inoltre necessario il rilascio del visto di conformità.
Compensazione verticale o interna del credito IVA
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la citata circolare n. 1/E, conferma che le nuove regole non si applicano nel caso in cui il credito IVA (anche per importi superiori a 10.000 euro) venga utilizzato per compensare debiti IVA.
Quindi, nel caso di utilizzo dei crediti IVA in sede di liquidazioni periodiche IVA o in acconto o in saldo, non si tiene conto delle nuove restrizioni.
Compensazione del credito IVA annuale
La circolare n. 1/E specifica: “…il credito IVA annuale maturato nell’anno 2009, se superiore a 10.000 euro (ad esempio 50.000 euro) comporta determinati adempimenti propedeutici all’utilizzo in compensazione orizzontale. In particolare, tale credito fino all’ammontare di 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se di importo inferiore a 10.000 euro) può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010. Peraltro, se il contribuente intende destinare alla compensazione somme superiori a 15.000 euro, la dichiarazione deve, altresì, essere dotata del visto di conformità…””.
L’Agenzia delle Entrate ha così chiarito il significato che la normativa attribuisce al concetto di limite alla compensazione di credito IVA di importo superiore a 10.000 (o 15.000) euro.
Tale limite si riferisce all’importo del credito utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA maturato nel 2009 di importo pari a 50.000 euro, lo stesso può essere utilizzato per compensare altre imposte senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA fino all’ammontare di 10.000 euro. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione deve avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA 2010.
Adempimenti dichiarativi.
Al fine di consentire l’applicazione delle nuove disposizioni ed in particolare per poter utilizzare crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro prima della presentazione nei termini “canonici” della dichiarazione IVA, la norma prevede la possibilità di presentare in via anticipata la stessa dichiarazione annuale IVA 2010. Tale presentazione del modello può essere effettuata a decorrere dal 1° febbraio 2010 in forma autonoma, anziché in forma unificata all’interno del modello UNICO.
Il modello IVA 2010 può essere presentato a decorrere dal 1° febbraio 2010 anche se l’importo del credito risultante dalla dichiarazione sia inferiore o pari a 10.000 euro.
I contribuenti potranno in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale di importo superiore a 10.000 euro annui.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio 2010 sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2009.
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